(massima n. 1)
La denuncia di violazione dell'art. 2727 cod. civ. in sede di cassazione può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, oppure fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza. Non è invece ammissibile quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella adottata dal giudice di merito.