Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21068 del 27 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo in caso di vizio di sussunzione, allorché il giudice di merito, qualificando come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva o, viceversa, considerando insufficienti gli indizi, li reputi però sufficienti a dimostrare il fatto controverso.

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