(massima n. 1)
In sede di legittimità, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo in caso di vizio di sussunzione, allorché il giudice di merito, qualificando come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva o, viceversa, considerando insufficienti gli indizi, li reputi però sufficienti a dimostrare il fatto controverso.