(massima n. 1)
La presunzione giuridicamente valida, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non richiede un legame di assoluta necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto, ma è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile in modo probabilistico dal fatto noto, secondo un criterio di normalità e regole d'esperienza. Tuttavia, la costruzione di una presunzione basata su dati ipotetici o sull'assunto del tasso alcolemico sopra la soglia di legge, senza gravità, precisione e concordanza degli elementi, risulta censurabile come vizio sussuntivo. In tal caso, la Corte di legittimità può sindacare l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. quando i fatti concreti non rispondano effettivamente ai requisiti richiesti dalla norma.