Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1467 del 21 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione giuridicamente valida, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non richiede un legame di assoluta necessità causale tra il fatto noto e quello ignoto, ma è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile in modo probabilistico dal fatto noto, secondo un criterio di normalità e regole d'esperienza. Tuttavia, la costruzione di una presunzione basata su dati ipotetici o sull'assunto del tasso alcolemico sopra la soglia di legge, senza gravità, precisione e concordanza degli elementi, risulta censurabile come vizio sussuntivo. In tal caso, la Corte di legittimità può sindacare l'erronea applicazione dell'art. 2729 c.c. quando i fatti concreti non rispondano effettivamente ai requisiti richiesti dalla norma.

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