(massima n. 1)
In tema di prova presuntiva, č incensurabile in sede di legittimitā l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravitā e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni.