Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Capo I - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1067 L'indicazione degli atti per i quali la legge richiede la trascrizione è contenuta negli articoli 2643 a 2653, i quali per ogni singola categoria di atti determinano l'effetto sostanziale per cui è stabilito l'onere della trascrizione. L'art. 2643 del c.c. comprende gli atti per cui la trascrizione è necessaria al fine di rendere inattaccabile l'acquisto nei confronti di terzi aventi causa dal medesimo autore (art. 2644 del c.c.). Rispetto all'art. 2643 del codice del 1865, il cui contenuto è stato quasi integralmente riprodotto con alcune lievi modificazioni formali, la disposizione dell'art. 2643 ha il pregio di una maggiore completezza. a) Tra gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali sono espressamente compresi gli atti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di superficie. Poiché l'art. 952 del c.c. considera la concessione ad aedificandum come un diritto reale autonomo, a differenza della proprietà superficiaria, considerata invece come una vera forma di proprietà, era necessario disporre la trascrizione degli atti che la costituiscono o che ne importano il trasferimento o la modificazione. Non rappresenta una novità rispetto al diritto costituito, ma solo una precisazione diretta a evitare dubbi d'interpretazione, la norma che impone la trascrizione degli atti costitutivi di una comunione e degli atti costitutivi, traslativi o modificativi dei diritti del concedente e dell'enfiteuta. Lo stesso si dica per gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico, per i quali già la legge speciale disponeva la trascrizione. Non era invece necessaria l'enunciazione espressa dei contratti di società per effetto dei quali i soci conferiscono la proprietà di beni, immobili, perché tali contratti sono compresi nel n. 1 per le società che sono considerate come persone giuridiche, e nel n. 3 per le società alle quali non è attribuita la personalità. b)Accanto ai contratti di società nei quali si conferisce il semplice godimento, ultranovennale o a tempo indeterminato, di beni immobili o di diritti reali immobiliari, i nn. 10 e 11 pongono gli atti costitutivi di un'associazione o di un consorzio che abbiano quel medesimo contenuto. La identità, di ratio tra queste ipotesi e quella della società è evidente e non ha bisogno di alcuna particolare giustificazione. c)Innovando decisamente sul codice del 1865 che considerava l'anticresi come un contratto a effetti puramente personali, inopponibile ai terzi acquirenti, il nuovo codice sottopone alla trascrizione i contratti di anticresi. In tal modo questo contratto, che per la precarietà della situazione a cui dava luogo era caduto in disuso, può diventare un efficace strumento di garanzia del credito. d)Il codice del 1865, partendo dal presupposto, per vero alquanto discutibile, della natura dichiarativa della transazione, non la comprendeva nel novero degli atti soggetti a trascrizione. Invece tutti i progetti di riforma avevano previsto la trascrizione delle transazioni con l'effetto che le transazioni non trascritte non erano opponibili ai terzi aventi causa da una delle parti, i quali avrebbero potuto continuare in nome proprio la controversia che con la transazione le parti avevano voluto definire. Mi è sembrato non necessario statuire per la transazione effetti diversi da quelli stabiliti dall'art. 2644, perché, anche quando la transazione ha una funzione sostanzialmente dichiarativa, i terzi che acquistano diritti da una delle parti transigenti anteriormente alla trascrizione della transazione, si trovano nella situazione in cui si sarebbero trovati se la transazione non fosse stata stipulata, ossia sono acquirenti di un diritto controverso, del quale possono chiedere l'accertamento o la realizzazione giudiziale. e)Il n. 14 dell'art. 2643, che dispone la trascrizione per le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di un diritto reale, non è la riproduzione del tanto discusso n. 8 dell'art. 1932 del vecchio codice. Quest'ultima disposizione, rispetto alla quale non sono mancati acuti tentativi di giustificazione, non era affatto in armonia col sistema ed è stata perciò soppressa. Invece il n. 14 dell'art. 2643 ha riguardo a quelle sentenze costitutive che creano, modificano o trasferiscono diritti, indipendentemente dalla convenzione delle parti; rientrano in questa categoria, ad esempio, le sentenze che impongono una servitù coattiva e quelle che, in caso di contratto preliminare non adempiuto da una delle parti, tengono luogo del contratto definitivo, in correlazione al principio, accolto dal nuovo codice, per cui sono eseguibili in forma specifica le promesse di concludere un contratto (art. 2932 del c.c.). L'elencazione contenuta nell'art. 2643 è integrata dalla disposizione dell'art. 2645 del c.c., il quale, ai medesimi effetti per cui è ordinata la trascrizione degli atti indicati dall'art. 2643, impone l'onere della trascrizione di ogni altro atto o provvedimento che, in relazione a beni immobili o a diritti reali immobiliari, produce taluno degli effetti dei contratti menzionati nello stesso art. 2643 (ad es. la vendita all'incanto di beni di minori), facendo salvi i casi in cui dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta ovvero è richiesta a fine diverso da quello per il quale è ordinata la trascrizione di tali contratti.
1090 Gli atti indicati in questo capo non esauriscono tutte le categorie di atti, per le quali attualmente si richiede la trascrizione. Sarebbe stato in verità superfluo ripetere in questa sede norme che si trovano in altre parti del codice o in altre leggi, o tanto più che in quasi tutti questi casi la trascrizione è richiesta a fini essenzialmente diversi.
Così non si parla: a) della inscrizione del precetto immobiliare (art. 1933, n. 1, cod. civ. 1865) perché il nuovo codice di procedura civile considera la trascrizione non come forma di pubblicità ma come elemento costitutivo sia del pignoramento immobiliare (art. 555 del c.p.c.), sia del sequestro conservativo immobiliare (art. 679 del c.p.c.), e d'altra parte gli effetti sostanziali del sequestro conservativo, e del pignoramento immobiliare sono ampiamente regolati dagli articoli 2906, 2913 a 2918 del nuovo codice civile, b) della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario (art. 1933,n. 2, cod. civ. 1865 perché essa è regolata dall'art. 484 ed è una semplice pubblicità notizia; C) del rilascio dei beni da parte dell'erede ai creditori e ai legatari, perché la trascrizione di tale atto è regolata completamente, con la menzione dei relativi effetti, dall'art. 507; d) della sentenza dichiarativa di fallimento perché la sua trascrizione, con effetti di pubblicità notizia, è regolata nella legge fallimentare; e) dei provvedimenti di approvazione dei piani di riordinamento fondiario, per i quali la trascrizione è disposta, a particolari effetti, dalla legge speciale e ora dall'art. 854 del codice. E gli esempi potrebbero continuare, anche a prescindere dagli atti la cui trascrizione è obbligatoria secondo la legge fiscale, ma non produce effetti di diritto sostanziale.
E' sembrato sufficiente per tali ipotesi una disposizione finale (art. 2672 del c.c.) che fa salve le norme che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal capo primo di questo libro.