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Articolo 2658 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Atti da presentare al conservatore

Dispositivo dell'art. 2658 Codice Civile

La parte che domanda la trascrizione del titolo [2659] deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale [2648], salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.

Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario(2).

Note

(1) Confronta l'art. 2657.
(2) Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La trascrizione deve essere domandata alla Conservatoria competente per territorio, allegando alla domanda il titolo e due note.

Spiegazione dell'art. 2658 Codice Civile

La disposizione in commento si pone in continuità con quella di cui al precedente art. 2657 c.c., e stabilisce i requisiti necessari per i documenti da presentare al conservatore per la richiesta di trascrizione.
Nel caso in cui si tratti di atti pubblici o di sentenze, basterà presentare copia autenticata del titolo, viceversa, in caso di scritture private, occorrerà presentare l'originale (salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio).

La "Riforma Cartabia" (art. 35 del D. Lgs. 149/2022) ha modificato la presente disposizione, integrando il secondo comma con la possibilità di procedere alla trascrizione di una domanda giudiziale anche quando la stessa sia stata proposta con ricorso.
In quest'ultimo caso, sarà necessario consegnare al conservatore copia conforme del ricorso, munita dell’attestazione della data del suo deposito presso l’ufficio giudiziario. Tale modifica si coordina con l’introduzione del nuovo “procedimento semplificato di cognizione” nel Codice di procedura civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2658 Codice Civile

Cass. civ. n. 7283/2021

Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarene serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività.

Cass. civ. n. 23945/2020

Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi, deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed, ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c. c. - trascrizione necessaria anche nella prospettiva dell'usucapione decennale ex art. 1159 c.c. - presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.

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Pietro M. chiede
lunedì 15/07/2019 - Emilia-Romagna
“SENTENZA di divisione giudiziale tra coniugi, passata in giudicato : "Il Tribunale di Ravenna assegna la casa di Faenza a Pietro e la casa di Cattolica a Maria. Condanna Pietro al pagamento, in favore di Maria, a titolo di conguagli delle somme di denaro."
COMMENTO: Le due case risultano essere cointestate. I Conservatori dei due capoluoghi affermano che per il trasferimento occorre un atto notarile, la conformità edilizio-urbanistica, la cronologia della provenienza e il pagamento contestuale del conguaglio. I Conservatori affermano che, così come è scritta, la sentenza è nulla, ma sanabile.
DOMANDA: Maria può eseguire un pignoramento per riscuotere il credito in assenza dei suddetti documenti?
DOMANDA : Poiché la sentenza non indica né le modalità di esecuzione, né obbliga il trasferimento degli immobili, e il conguaglio è un debito solo in caso di trasferimento degli immobili; Pietro può dire di non avere interesse all'intestazione esclusiva degli immobili e non pagare il conguaglio?
DOMANDA: La sentenza così come è scritta è concretamente esigibile o deve essere integrata/modificata ?”
Consulenza legale i 20/07/2019
Come evidenziato anche nella sentenza di divisione che ci è stata trasmessa, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale i beni che facevano parte del regime della comunione legale dei beni sono entrati nel regime della comunione ordinaria sino alla sentenza di scioglimento del 15.01.2001.

Ciò posto, prima di rispondere alle domande contenute nel quesito, soffermiamoci brevemente sulla posizione della giurisprudenza di legittimità in materia nonché sulla relativa disciplina codicistica.

Per quanto riguarda la differenza tra comunione legale e comunione ordinaria, la Corte di Cassazione con la pronuncia n.33546/2018 ha ribadito che:“la comunione legale tra coniugi, peraltro, a differenza della comunione ordinaria, costituisce una comunione senza quote, nella quale, cioè, i coniugi, anche nei rapporti con i terzi, sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa”.

Sempre la Suprema Corte, in tema di esecuzione di sentenza di scioglimento della comunione mediante assegnazione ai sensi dell’art. 720 c.c con la recentissima ordinanza n. 2537 del 30/01/2019 ha enunciato il principio di diritto secondo cui tale tipo di sentenza non può integrare una condanna suscettibile di esecuzione provvisoria e, quindi, essere azionata come titolo esecutivo prima della definitività dell’assegnazione (circostanza che invece, nel caso in esame, è sussistente visto il passaggio in giudicato della sentenza di divisione).

Quanto poi all’aspetto del pagamento del conguaglio, la Cassazione con sentenza n.1656/2017 ha evidenziato che “la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativa delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che l'adempimento di tale obbligo —al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) —non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni (così, Cass. n. 22833/06, che ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva subordinato l'efficacia di una divisione al pagamento, entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato, di un conguaglio imposto ad uno dei conviventi)”.
Tale principio è stato ribadito anche nella più recente sentenza n. 7606 del 2018 secondo cui “se vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo”.

Per quanto riguarda il trasferimento della proprietà del bene immobile, essa viene compiuta dal giudice tramite la sentenza che costituisce poi titolo per la trascrizione nella conservatoria. Infatti, se si tratta di atti pubblici o sentenze, ai sensi dell’art. 2658 c.c. è sufficiente presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata del provvedimento.

Nel caso in esame, ai fini del trasferimento, non si comprendono quali siano le specifiche ragioni della richiesta delle due conservatorie di un atto notarile in quanto si tratta di un provvedimento di divisione a tutti gli effetti.
Possiamo comunque ipotizzare che sia stato richiesto l’intervento del notaio in quanto -erroneamente- la pronuncia in questione è stata considerata alla stregua di un mero “impegno al trasferimento”, come si legge spesso negli accordi dei coniugi (in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto) omologati dal tribunale. Ma nella presente vicenda non vi è stato un accordo omologato ma, appunto, una vera e propria sentenza di divisione con provvedimento di assegnazione dei beni emesso da un giudice.

Tuttavia, ai fini invece della trascrizione, il rifiuto appare legittimo in quanto effettivamente il provvedimento non contiene la dichiarazione di conformità urbanistica degli immobili e la cronologia dei trasferimenti (ovvero la verifica della continuità delle trascrizioni nel ventennio) e, pertanto, la stessa non può costituire valido titolo per la trascrizione, e andrebbe integrata con gli elementi mancanti.
Per fare ciò, occorrerebbe valutare se l'omissione in questione rientri o meno tra i casi di cui all'art. 287 c.p.c. e vi siano quindi le condizioni per azionare un procedimento per la correzione dell'errore materiale della sentenza (art. 288 c.p.c).
In caso negativo, considerato che si tratta di un provvedimento definitivo non suscettibile di impugnazione, non resterebbe che fare un atto pubblico dal notaio completo degli elementi mancanti.
A parere di chi scrive, difficilmente tale tipo di omissione potrebbe essere sanata con un procedimento di correzione di errore materiale dal momento che, per giurisprudenza costante, “deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". “ (Cass.19601/2011).
Mentre per quanto riguarda l'aspetto specifico del conguaglio, anche volendolo per ipotesi ritenerlo una condizione sospensiva (e così non è anche alla luce della giurisprudenza di Cassazione sopra citata), il conservatore dovrebbe comunque intanto trascrivere e, una volta avvenuto il pagamento del conguaglio, annotare l’avveramento della condizione.

Alla luce di tutto quanto precede, in risposta alle domande formulate possiamo quindi osservare quanto segue.

La risposta alla prima domanda deve intendersi affermativa. Infatti, una sentenza di condanna al pagamento passata in giudicato costituisce sicuramente un titolo esecutivo per il recupero del credito. Ovviamente, il pignoramento dovrà essere fatto precedere dalla notifica del titolo in forma esecutiva e dell’atto di precetto.

Con riguardo invece alla seconda domanda si osserva: la sentenza in questione assegna i beni immobili ivi indicati ed è idonea al trasferimento del relativo diritto di proprietà. La circostanza che il soggetto tenuto al pagamento del conguaglio non provveda non fa venire meno l’efficacia della sentenza di divisione (come osservato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra richiamate).

Con riguardo infine alla terza domanda formulata nel quesito la sentenza in esame, per i motivi sopra illustrati, riteniamo sia concretamente esigibile costituendo titolo esecutivo.
Tuttavia, permangono le problematiche relative alla sua trascrizione in conservatoria.
Per superare tale ostacolo, come evidenziato, queste le possibili soluzioni: 1) procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. oppure (laddove non praticabile) 2) atto notarile completo degli elementi mancanti.
A tal fine, prima di azionare il procedimento di correzione si potrebbe in via informale parlare con il giudice che aveva emesso a suo tempo il provvedimento per comprenderne l’orientamento.
Una volta superato tale ostacolo, si potrebbe chiedere ai sensi dell’art. 2674 c.c. ultima parte l’intervento di un notaio o di un ufficiale giudiziario per far constatare da verbale il rifiuto del conservatore e tramite detto verbale fare ricorso ex art. 745 c.p.c. al Presidente del Tribunale, il quale deciderà con decreto, ordinando, se vi sono i presupposti, la trascrizione.