(1)Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
(1)Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
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Consulenza(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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ConsulenzaCass. civ. n. 15241/2025
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine ventennale di cui all'art. 2668-ter c.c. comporta l'improseguibilità del processo di esecuzione immobiliare, indipendentemente dagli atti processuali adottati nel frattempo, inclusa l'aggiudicazione provvisoria.Cass. civ. n. 15143/2025
La trascrizione del pignoramento immobiliare, elemento perfezionativo del procedimento espropriativo, è indispensabile non solo per assicurare gli effetti di pubblicità e opponibilità nei confronti dei terzi, ma anche per garantire la proseguibilità del processo esecutivo fino alla vendita del bene. La mancata rinnovazione della trascrizione entro il termine ventennale, prevista dagli artt. 2668-ter e 2668-bis c.c., comporta l'improseguibilità del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento.Cass. civ. n. 34949/2024
Se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed è oggetto della prestazione d'opera professionale: il predetto obbligo di verifica va esteso anche oltre il ventennio in caso di atti anteriori alla data di entrata in vigore degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall'art. 62 della l. n. 69 del 2009, i quali prevedono un alleggerimento per i controlli notarili sulle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri conservativi riguardanti beni immobili, ma si applicano solo successivamente a tale data.Cass. civ. n. 20614/2024
In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.Cass. civ. n. 4751/2016
In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.
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