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Articolo 2668 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

Dispositivo dell'art. 2668 ter Codice Civile

(1)Le disposizioni di cui all’articolo 2668 bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 62, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69 (Riforma sul processo civile).

Ratio Legis

La ratio della norma in esame è la medesima dell'articolo precedente [2668 bis], ossia non imporre ai terzi ricerche troppo complicate sulle vicende relative alle trascrizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2668 ter Codice Civile

Cass. civ. n. 15241/2025

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine ventennale di cui all'art. 2668-ter c.c. comporta l'improseguibilità del processo di esecuzione immobiliare, indipendentemente dagli atti processuali adottati nel frattempo, inclusa l'aggiudicazione provvisoria.

Cass. civ. n. 15143/2025

La trascrizione del pignoramento immobiliare, elemento perfezionativo del procedimento espropriativo, è indispensabile non solo per assicurare gli effetti di pubblicità e opponibilità nei confronti dei terzi, ma anche per garantire la proseguibilità del processo esecutivo fino alla vendita del bene. La mancata rinnovazione della trascrizione entro il termine ventennale, prevista dagli artt. 2668-ter e 2668-bis c.c., comporta l'improseguibilità del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento.

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.

Cass. civ. n. 34949/2024

Se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed è oggetto della prestazione d'opera professionale: il predetto obbligo di verifica va esteso anche oltre il ventennio in caso di atti anteriori alla data di entrata in vigore degli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., introdotti dall'art. 62 della l. n. 69 del 2009, i quali prevedono un alleggerimento per i controlli notarili sulle trascrizioni di domande giudiziali, pignoramenti e sequestri conservativi riguardanti beni immobili, ma si applicano solo successivamente a tale data.

Cass. civ. n. 20614/2024

In tema di prescrizione del diritto ad azionare il titolo esecutivo, la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni degli immobili originariamente vincolati non incide sull'effetto interruttivo permanente conseguente all'intervento nella procedura esecutiva, utilmente attivata dal creditore procedente ed almeno in parte fruttuosa, in quanto il creditore intervenuto non è onerato di un comportamento processualmente attivo fino al piano di riparto, peraltro a fronte della mera eventualità che i beni rimasti assoggettati al pignoramento non siano sufficienti a soddisfare anche le sue pretese.

Cass. civ. n. 4751/2016

In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato.

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