(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1070 Uno dei problemi urgenti in tema di trascrizione immobiliare era certamente quello relativo alla pubblicità del vincolo dotale e della comunione di beni tra coniugi. L'
art. 2647 del c.c. detta a questo proposito una disciplina completa anche in relazione al patrimonio familiare, per il quale già l'
art. 169 del c.c. dispone la trascrizione, ma che si è ritenuto opportuno regolare organicamente in questa sede anche per fare intendere la differenza tra gli effetti della trascrizione del vincolo dotale e quelli della trascrizione del patrimonio familiare. Gli effetti della trascrizione del vincolo dotale, della comunione di beni tra coniugi e del patrimonio familiare sono diversi da quelli stabiliti dall'
art. 2644 del c.c., perché qui non si tratta di dirimere conflitti tra più acquirenti dalla medesima persona, ma di determinare a quali categorie di terzi deve ritenersi inopponibile il vincolo dotale o quello derivante dalla comunione o dal patrimonio familiare, quando non venga trascritto. Ed è ovvio che sotto tale profilo meritino tutela non solo i terzi acquirenti, ma anche i creditori che abbiano iniziato l'esecuzione sui beni. Anzi, per quanto riguarda il patrimonio familiare, la tutela dei creditori è ancora più ampia, come si desume dal richiamo che l'ultimo comma dell'art. 2647 fa al terzo comma dell'art. 169, il quale stabilisce che la costituzione del patrimonio familiare e il conseguente vincolo d'indisponibilità dei beni non sono opponibili ai creditori, anche chirografari, il cui titolo sia anteriore alla trascrizione del vincolo. La disposizione in esame regola inoltre le modalità della trascrizione, stabilendo che essa deve farsi a carico della dotata, dei coniugi o del coniuge titolare del patrimonio familiare. Risulta cosi che nel caso di costituzione di dote o di patrimonio familiare da parte di un terzo, il vincolo devo essere trascritto a parte, indipendentemente dalla trascrizione a favore della dotata o del coniuge beneficiario del patrimonio familiare. Allo scopo poi d'impedire che il legatario possa, prima della trascrizione del vincolo, liberamente disporre dei beni legati, si è ritenuto opportuno aggiungere che, se il patrimonio familiare è costituito per testamento, la trascrizione del vincolo deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore dei registri immobiliari contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte (art. 2647, terzo comma).