(1)Quando oggetto del legato [649 c.c.] o della donazione [769 c.c.] da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente(2) [720 c.c.].
Se la separazione non può farsi comodamente [720] e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile [556 c.c.], l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile(3). Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari(4).
Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario(5) [536 c.c.].
Note
In tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura.
- esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma che rappresenti il valore della porzione disponibile.
- esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario.
Il valore dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando si apre la successione.