Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24755 del 4 dicembre 2015

(3 massime)

(massima n. 1)

All'attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura - com'č necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, c.c. - spettano "pro quota" i frutti dei beni ereditari dall'apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietā sui beni stessi, adeguatamente individuati.

(massima n. 2)

La reintegrazione della quota di legittima, dipendente dall'accoglimento della domanda di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2° e 3°, cod. civ.

(massima n. 3)

Al legittimario che ottiene la reintegrazione della propria quota di riserva mediante l'attribuzione di beni in natura spetta la corresponsione,da parte dell'erede testamentario assoggettato a riduzione, dei frutti dei beni ereditari con decorrenza dal momento dell'apertura della successione e nella misura corrispondente alla quota astratta di ereditā spettante al legittimario medesimo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.