Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20132 del 24 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accettazione con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale rigetta l'istanza di proroga del termine ex art. 500 cod. civ. per completare la procedura di liquidazione non č impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilitā e modificabilitā alla stregua dell'art. 742 cod. proc. civ.

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