(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
791 La ripetizione, se l'accipiente è incapace, implica soltanto la restituzione dell'importo del vantaggio conseguito (
art. 2039 del c.c.); in ogni altro caso comprende l'importo già pagato, i frutti e gli interessi (
art. 2033 del c.c. e
art. 2036 del c.c.). Non si fa differenza tra indebito oggettivo e indebito soggettivo; ma si distingue, quanto ai frutti e agli interessi, tra il caso di malafede dell'accipiente e il caso di sua buona fede. L'accipiente di mala fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento, l'accipiente di buona fede li deve dal giorno della domanda (artt. 2033 e 2036, secondo comma). Se oggetto del pagamento indebito è stata una cosa determinata e questa perisce o è deteriorata, l'accipiente di buona fede risponde soltanto nei limiti dell'arricchimento (
art. 2037 del c.c., terzo comma); l'accipiente di mala fede deve invece corrispondere il valore della cosa nel caso in cui essa sia perita, mentre, nel caso in cui sia semplicemente deteriorata, il solvens ha la scelta di chiedere o l'equivalente o la cosa stessa e una indennità per la diminuzione dei valore (art. 2037, secondo comma). Nell'ipotesi in cui la cosa ricevuta, è stata alienata, l'accipiente non è mai tenuto a ricuperarla: se l'ha ricevuta in buona fede e in buona fede l'ha venduta, il solvens ha diritto soltanto al corrispettivo dell'alienazione (art. 2038 primo comma); se invece l'ha ricevuta in mala fede o in mala fede l'ha venduta, l'accipiente ha la scelta, o di farne restituzione in natura ricuperandola dall'acquirente, o di corrisponderne il valore, ma il solvens può pretendere il corrispettivo (art. 2038, secondo comma). Si noti che il codice abrogato, nei casi in cui il solvens aveva diritto al corrispettivo dell'alienazione o questo non era stato ancora pagato dall'acquirente all'accipiente, obbligava quest'ultimo a cedere al solvens l'azione che potesse spettargli verso l'acquirente; per lo stesso scopo di tutela immediata del solvens al quale si è accennato a proposito dell'art. 2036, il nuovo codice, nelle ipotesi su ricordate, surroga di diritto il solvens nell'azione che potesse spettare all'accipiente per conseguire il corrispettivo dell'alienazione ancora dovuto dall'acquirente (art. 2038). Questa è l'azione che nel caso di alienazione a titolo oneroso è accordata al solvens verso il terzo; nel caso di ricreazione a titolo gratuito, al solvens spetta invece un'azione di arricchimento contro il terzo, che però, se l'accipiente è stato di mala fede, potrà proporsi solo dopo l'inutile escussione di lui (art. 2038).