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Articolo 2331 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Effetti dell'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2331 Codice Civile

Con l'iscrizione nel registro [2200, 2329, 2330] la società acquista la personalità giuridica [15, 33, 2498].

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione(1) sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito [29, 38, 41, 1292, 2279, 2317, 2338, 2485, 2486, 2509 bis, 2615]. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione [2346] delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari(2).

Note

(1) Coloro che contraggono obbligazioni i nome di una costituenda società di capitali assumono una responsabilità personale e diretta che permane, salvo patto contrario, anche dopo che la società abbia conseguito la personalità giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente.
(2) Il legislatore della riforma ha chiarito che il divieto di cui alla norma in esame riguarda soltanto l'emissione e non il trasferimento delle azioni.
Le parole "offerta al pubblico di prodotti finanziari" così sostituiscono le precedenti "sollecitazione all'investimento" ex art. 5 D. lgs. 28 marzo 2007 n. 51 (Attuazione della direttiva 2003/71/CE).

Ratio Legis

Detta norma mira a tutelare l'affidamento dei terzi, i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica prima della pubblicazione dell'atto costitutivo, non possono che aver negoziato basandosi sulla fiducia della solvibilità di coloro che hanno agito per conto della costituenda società.
La norma vieta l'emissione delle azioni e non anche la vendita, rispondendo all'esigenza di valorizzare la matrice contrattuale dell'atto costitutivo della s.p.a., consentendo che la partecipazione sociale possa essere liberamente trasferita anche prima che la società venga ad esistenza.

Spiegazione dell'art. 2331 Codice Civile

La norma enuncia il principio dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'iscrizione perfeziona il contratto dando vita alla società (FERRARA-CORSI). Con l'iscrizione la società acquista la qualità di imprenditore commerciale. Nel periodo che intercorre fra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione, l'atto costitutivo si presenta come un contratto plurilaterale sottoposto alla condizione sospensiva che l'iscrizione della società avvenga entro il termine stabilito dal 4° comma della norma, ovvero 90 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo. Si tratta di una condizione sui generis perché l'iscrizione ha efficacia ex nunc e non ex tunc come una normale condizione sospensiva.
L'efficacia costitutiva dell'iscrizione sta a significare che prima di essa la società non esiste ed è inesistente un patrimonio ad essa riferibile. Ciò impedisce l'operatività della responsabilità limitata e la sussistenza di un capitale diviso in azioni.
La responsabilità per le operazioni compiute in nome e per conto della società prima dell'iscrizione riguarda anche gli atti compiuti prima della stipula dell'atto definitivo. Presupposto per l'applicaizone della disposizione è che l'atto sia compiuto "in nome e per conto della società", cioè che sia speso il nome sociale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tale fattispecie è assimilabile alla rappresentanza senza poteri, in quanto le persone che agiscono in nome della società, seppure nominate dai soci quali futuri amministratori, non possono ancora considerarsi organi, non essendo venuta ad esistenza la società. Tali atti si considerano inefficaci fino a quando la società non venga ad esistenza con l'iscrizione, e non li ratifichi. Il socio unico fondatore è responsabile per la posizione che ricopre.
La responsabilità della società sorge solo successivamente all'iscrizione e non automaticamente, ma qualora ratifichi gli atti compiuti. Se la società ratifica tali atti, non viene meno la responsabilità dell'autore dell'atto, ma si aggiunge a quella della società. Di conseguenza società ed autore dell'atto divengono responsabili in solido. Debitore principale è, però, la società. L'approvazione ha natura giuridica di ratifica. Prima della riforma si riteneva che l'organo competente a ratificare gli atti fosse l'assemblea ordinaria. A seguito della riforma si ritiene che competente alla ratifica sia l'organo amministrativo.
Durante la fase intercorrente fra la stipulazione e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, le somme versate dai soci a titolo di conferimento non possono essere consegnate agli amministratori. La mancata iscrizione nel termine di 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo determina la caducazione del contratto sociale. Si ritiene, dunque, sottoposto alla condizione risolutiva negativa della mancata iscrizione della società entro tale termine. Nell'ipotesi di iscrizione tardiva si ritiene che l'ufficio non possa rifiutare l'iscrizione.
La disciplina del 5° comma vieta solo l'emissione delle azioni, non il loro trasferimento. Si ritiene, quindi, lecita e ricevibile dal notaio la vendita delle partecipazioni sociali prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, purché tali partecipazioni non siano rappresentate da titoli cartolari. Quindi si trasferisce la posizione contrattuale, non ancora completamente efficace. Quando, a seguito dell'iscrizione della società, sono emesse le azioni, i titoli devono essere consegnati a chi nel frattempo ha acquistato le azioni, che è divenuto titolare del relativo diritto.
La norma vieta la collocazione sul mercato dei futuri titoli azionari, in quanto tale operazione travolgerebbe anche il relativo acquisto ed investimento.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

1 Altre importanti innovazioni in materia di procedimento costitutivo della società sono quelle contenute nel riformulato art. 2331. Vi è infatti da segnalare che, confermato il regime instaurato con la ricordata legge n. 340 del 2000, e quindi la semplificazione ed accelerazione dei tempi che ne consegue, è stato possibile chiarire e semplificare alcuni aspetti della disciplina delle operazioni compiute in nome della società nel periodo intercorrente tra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese. A tal fine, in siffatto quadro di semplificazione ed accelerazione, è stato possibile ridurre drasticamente il periodo di tempo decorso il quale la mancanza di iscrizione implica il diritto dei sottoscrittori ad ottenere dalla banca presso cui sono stati depositati la restituzione dei decimi versati: esso è passato da quello originario di un anno, ormai ingiustificato in assenza di un procedimento giudiziario, a novanta giorni; e si è altresì precisato, risolvendo dubbi interpretativi che da tempo sono oggetto di discussione, che l'inutile decorso di quel termine implica la perdita di efficacia dell'atto costitutivo (art. 2331, quarto comma). Si è anche precisato, pure qui risolvendo risalenti dubbi interpretativi, che il divieto dell'ultimo comma dell'art. 2331 riguarda soltanto l'emissione delle azioni, non il loro trasferimento. È apparso, infatti, coerente con la natura contrattuale dell'atto costitutivo di società non limitare la possibilità di un trasferimento della posizione di parte del contratto, ma soltanto, per l'esigenza di assicurare la necessaria tutela del pubblico dei risparmiatori, che la sua negoziazione non utilizzi strumenti cartolari, bensì soltanto quello di diritto comune della cessione del contratto. E nello stesso senso si è altresì chiarito che, salvo naturalmente il caso della costituzione tramite pubblica sottoscrizione, non è possibile che la partecipazione azionaria formi oggetto di sollecitazione all'investimento. In sostanza, da questo punto di vista, la soluzione riconduce all'origine storica ed alla fondamentale ratio alla base dell'art. 2331: l'esigenza di impedire che, fin quando la società non è stata definitivamente costituita, si formi un effettivo mercato diffuso, e ciò prima ancora che la situazione della società e la sua regolarità siano stati definitivamente e pubblicamente accertati. Nello stesso senso, infine, si è precisato che la responsabilità per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese coinvolge non soltanto coloro che formalmente hanno agito nei confronti dei terzi, ma anche i soci che hanno consentito o autorizzato il compimento dell'operazione (art. 2331, primo coma). In tal modo, rafforzando le garanzie per i terzi, viene da un lato risolto un dubbio interpretativo cui il testo originario del codice aveva dato origine, viene dall'altro dettata una norma sistematicamente coerente con la disposta responsabilità del socio quando unico fondatore della società. La prospettiva è in definitiva quella che afferma una responsabilità non tanto di chi formalmente ha agito, quanto di chi ha assunto la decisione di agire ed avviare, prima della definitiva conclusione del procedimento costitutivo, l'attività sociale; è logico perciò che, nel caso di costituzione della società ad opera di una sola persona, tale decisione possa essere riferita all'unico fondatore qualunque sia la posizione da esso formalmente assunta, mentre, nel caso di una pluralità di soci ed in una situazione come quella della società per azioni, in cui la partecipazione all'atto costitutivo esprime un intento di limitare la responsabilità, sia necessario in concreto accertare se e quali di essi tale decisione di agire prima dell'iscrizione nel registro delle imprese hanno effettivamente assunto.

Massime relative all'art. 2331 Codice Civile

Cass. civ. n. 13287/2012

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda societā di capitali assumono, in forza dell'art. 2331, secondo comma, c.c., una responsabilitā personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la societā abbia conseguito la personalitā giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome; la dizione legislativa di cui all'articolo citato, infatti, non sorregge in alcun modo l'affermazione della temporaneitā della responsabilitā di cui si tratta, mentre detta disposizione mira a tutelare l'affidamento dei terzi, i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica prima della pubblicazione del suo atto costitutivo, non possono che aver negoziato sulla fiducia della solvibilitā di coloro che hanno agito per la costituenda societā; pertanto, qualora il soggetto che abbia agito in nome di una societā di capitali non ancora registrata, e quindi inesistente, abbia posto in essere un'attivitā imprenditoriale o un'attivitā quale socio di una societā di fatto insolvente, ne risponde a pieno titolo, con la conseguenza che tale responsabilitā determina la sua soggezione a fallimento.

Cass. civ. n. 25703/2011

La deliberazione assembleare di una s.r.l. con cui sia stato approvato un aumento di capitale anteriormente all'iscrizione della societā nel registro delle imprese č inesistente, in quanto emanata da un'assemblea ancora priva della possibilitā giuridica di deliberare, e, tuttavia, la manifestazione di volontā dei soci unanime e plenaria e risultante dalla sottoscrizione dell'atto da parte di ciascuno puō essere apprezzata come espressione di un patto volto a modificare l'importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell'atto costitutivo, a condizione che risultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto, con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della societā nel registro delle imprese non condiziona la validitā di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere efficacia dopo l'iscrizione della societā.

Cass. civ. n. 21520/2004

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda societā di capitali assumono, in forza dell'art. 2331 c.c., responsabilitā personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la societā abbia conseguito la personalitā giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome, atteso che la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilitā di coloro che hanno agito per il medesimo.

Cass. civ. n. 2469/2003

Ove l'obbligazione negozialmente assunta da chi abbia agito in nome e nell'interesse di un costituendo consorzio, sia stata poi ratificata dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, detta ratifica comporta l'affiancamento, non giā la sostituzione, del nuovo al precedente obbligato che continua ad essere tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2331, secondo comma, c.c. , e (trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione traente origine dalla stessa vicenda negoziale) genera tra i coobbligati un vincolo di solidarietā, sia pure ad interesse unisoggettivo; donde il diritto di regresso integrale del precedente obbligato nei confronti del consorzio, esercitabile tuttavia solo a decorrere dall'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da detto momento puō dirsi concretizzato l'interesse giuridicamente apprezzabile del solvens ad agire verso l'obbligato principale.

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