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Articolo 15 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Revoca dell'atto costitutivo della fondazione

Dispositivo dell'art. 15 Codice Civile

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [555, 786, 2331].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Spiegazione dell'art. 15 Codice Civile

La facoltà di revoca dell'atto costitutivo di una fondazione spetta solo al fondatore, poichè l'atto ha carattere unilaterale (e non recettizio) (1324). Pertanto, finchè non vi è stato il riconoscimento o non vi è stato inizio dell'attività che la fondazione dovrà svolgere, solo colui che ha posto in essere il negozio costitutivo potrà (personalmente, essendone esclusi gli eredi) revocarlo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

45 E' stato osservato che le regole contenute nell'art. 14 del progetto definitivo potevano agevolmente desumersi dai principi generali. L'osservazione è esatta per ciò che riguarda l'impugnativa dell'atto di fondazione per lesione della legittima o per frode, ma non sembra che possa dirsi altrettanto per ciò che riguarda la intrasmissibilità agli eredi della facoltà di revoca, perché, nel silenzio della legge, siffatta facoltà si dovrebbe considerare trasmissibile. Sono stati mantenuti pertanto nell'art. 15 del c.c. i due primi commi dell'articolo 14 del progetto, salvo un lieve miglioramento formale. E' stato osservato che le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 15 del progetto definitivo circa il riconoscimento di associazioni e di fondazioni, avendo una portata puramente regolamentare, troverebbero più appropriata sede nelle norme di attuazione. La proposta è apparsa fondata ed è stata accolta. Chè anzi, anche il secondo comma deve avere una stessa sorte, in quanto che stabilisce una modalità nella procedura per la concessione del riconoscimento, che non contrasta col principio affermato nel primo comma dell'art. 12 del c.c. del testo, e ne può costituire un ulteriore svolgimento.

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