Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2469 del 19 febbraio 2003

(6 massime)

(massima n. 1)

In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l'accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell'altro e non fa stato nei suoi confronti. Ciò non impedisce tuttavia al debitore escusso di agire in rivalsa verso il condebitore solidale, adducendo il fatto di aver dovuto soddisfare le ragioni del comune creditore, fermo restando che il convenuto in questo secondo giudizio è libero di proporre tutte le eccezioni idonee a paralizzare la pretesa dell'attore, anche in relazione a quanto già accertato nella precedente causa cui egli non ha partecipato.

(massima n. 2)

In tema di concorso di colpa del creditore, l'art. 1227 c.c. ha riguardo al comportamento del creditore di un'obbligazione inadempiuta (o non ritualmente adempiuta), ma non concerne i rapporti tra coobbligati in solido né le rispettive responsabilità nell'inadempimento della comune obbligazione.

(massima n. 3)

La ratifica tacita, per produrre effetti, non presuppone alcun atto formale di comunicazione alla controparte, essendo sufficiente che quest'ultimo sia comunque venuta a conoscenza dei fatti in cui la ratifica medesima si esprime.

(massima n. 4)

Ove l'obbligazione negozialmente assunta da chi abbia agito in nome e nell'interesse di un costituendo consorzio, sia stata poi ratificata dal consorzio medesimo dopo la sua costituzione, detta ratifica comporta l'affiancamento, non già la sostituzione, del nuovo al precedente obbligato che continua ad essere tenuto a rispondere ai sensi dell'art. 2331, secondo comma, c.c. , e (trattandosi della medesima obbligazione, avente ad oggetto la medesima prestazione traente origine dalla stessa vicenda negoziale) genera tra i coobbligati un vincolo di solidarietà, sia pure ad interesse unisoggettivo; donde il diritto di regresso integrale del precedente obbligato nei confronti del consorzio, esercitabile tuttavia solo a decorrere dall'avvenuto pagamento della somma poi oggetto di regresso, perché solo a partire da detto momento può dirsi concretizzato l'interesse giuridicamente apprezzabile del solvens ad agire verso l'obbligato principale.

(massima n. 5)

Per potersi qualificare alla stregua di una confessione stragiudiziale, l'affermazione contenuta in uno scritto difensivo depositato in un giudizio tra terzi deve essere direttamente imputabile alla parte, e non solo al suo difensore, giacché questi non ha la disponibilità del diritto cui la pretesa confessione si riferisce.

(massima n. 6)

Sebbene la condanna alla rivalsa presupponga il già avvenuto pagamento, ad opera di colui in favore del quale la condanna è emessa, di quanto della rivalsa medesima debba formare oggetto, tuttavia non può negarsi l'interesse della parte a richiedere tale condanna, in via condizionata, contestualmente all'accertamento del proprio diritto, fermo restando che tale diritto non sorge se non a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di cui il solvens pretende di ottenere rivalsa da altri. Su una tale domanda di condanna il giudice è dunque tenuto a provvedere, non potendo limitarsi a considerarla assorbita in quella di mero accertamento del diritto di rivalsa, essendo quest'ultima inidonea alla formazione di un titolo esecutivo.

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