Cass. civ. n. 14453/2006
La responsabilità degli enti pubblici componenti di un comitato non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, specie nel caso di enti territoriali, è limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la conseguenza che la responsabilità di detto ente non può essere affermata neanche con sentenza di mero d'accertamento dell'obbligo.
Cass. civ. n. 134/1982
Mentre nell'associazione non riconosciuta delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, nel comitato delle obbligazioni assunte rispondono personalmente ed illimitatamente tutti i componenti, senza distinzione tra chi ha agito e chi non ha agito, in concreto, per conto del comitato medesimo, senza che abbia rilevanza la veste particolare di chi ha posto in essere l'attività, se cioè mandatario, organizzatore, presidente, componente ed anche se le obbligazioni traggano la loro fonte da fatti illeciti connessi all'esercizio di un'attività posta in essere per il comitato, rinvenendosi una limitazione di tale responsabilità alle sole obbligazioni negoziali né nella lettera né nella
ratio della disposizione di cui all'art. 41 c.c.
Cass. civ. n. 495/1971
La disposizione dell'art. 41 c.c. (secondo cui, se il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato — che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori (e sostituisca o ne liberi costoro) — ma significa che, se e fin quando il comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti; mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.