Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21520 del 12 novembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Coloro i quali contraggono obbligazioni in nome di una costituenda societā di capitali assumono, in forza dell'art. 2331 c.c., responsabilitā personale e diretta, la quale permane, salvo patto contrario, anche quando la societā abbia conseguito la personalitā giuridica e ratificato le operazioni compiute anteriormente in suo nome, atteso che la norma citata mira a tutelare l'affidamento dei terzi i quali, non conoscendo la consistenza patrimoniale dell'organismo sociale in via di costituzione, hanno negoziato fidando sulla solvibilitā di coloro che hanno agito per il medesimo.

(massima n. 2)

Nelle societā in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293, 2266 c.c., la rappresentanza dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontā dichiarata dal rappresentante nell'interesse della societā corrisponda alla volontā sociale. A tal fine non č necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma č sufficiente che dalle modalitā e dalle circostanze in cui ha svolto l'attivitā negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, sė da poter presumere che l'attivitā č espletata nella qualitā di socio amministratore. (Nella specie, relativa ad un contratto con il quale era stato pattuito il subentro nella locazione di un esercizio commerciale, la S.C. ha ritenuto che il comportamento della socia amministratrice fosse idoneo a portare a conoscenza della controparte il fatto che ella agiva in rappresentanza della societā, in quanto costei era amministratrice unica della medesima, la Snc era titolare del rapporto di locazione e l'oggetto del contratto ineriva all'impresa sociale).

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