Cass. civ. n. 3196/2016
Qualora la regione affidi in concessione un'opera pubblica a una societā consortile per azioni da essa partecipata, unico titolare delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto stipulato dalla societā concessionaria per la realizzazione dell'opera č la societā medesima, in quanto l'amministrazione concedente č estranea all'attivitā negoziale della concessionaria appaltante e - quale socio di una societā di capitali - non risponde a titolo solidale ex art. 2615 c.c..
Cass. civ. n. 18235/2008
Il consorzio con attivitā esterna č responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attivitā costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio.
Cass. civ. n. 3664/2006
I consorzi, contrattando con i terzi per conto dei consorziati, operano quali loro mandatari, dovendo farsi carico delle obbligazioni assunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilitā solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, crea una duplice legittimazione passiva del consorzio e del consorziato, anche senza spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilitā per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra consorzio e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo.
Cass. civ. n. 9509/1997
In deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 c.c., la responsabilitā solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.
Cass. civ. n. 10956/1996
Il consorzio con attivitā esterna, pur essendo sfornito di personalitā giuridica, č un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilitā, garantita dal fondo consortile, dei contratti che stipula in nome proprio. Quindi se un terzo subisce un danno ingiusto provocato dalla esecuzione, da parte di un'impresa consorziata, di opere oggetto di un contratto di appalto stipulato da un consorzio, č questo a risponderne, a titolo di responsabilitā extracontrattuale, sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di un'attivitā imprenditoriale.
Cass. civ. n. 6774/1996
Con la modifica dell'art. 2602 c.c., introdotta dalla legge 10 maggio 1976, n. 377, e l'entrata in vigore della legge 21 maggio 1981, n. 240 che hanno realizzato un ampliamento della causa storica del contratto di consorzio specifiche fasi dell'attivitā dei consorziati vengono affidate ad una organizzazione autonoma, che, per la gestione che deve compiere, non puō non avere rilevanza esterna. Pertanto, il consorzio, contrattando con i terzi,
ex art. 2615 c.c., comma secondo, e coerentemente ai principi di cui agli artt. 2608, 2609 c.c., opera quale mandatario dei consorziati, qualitā nella quale č legittimato a compiere, ai sensi dell'art. 1710 c.c., atti interruttivi della prescrizione (nella specie, il consorzio aveva stipulato un'assicurazione per conto delle societā consorziate).