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Articolo 1824 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Crediti esclusi dal conto corrente

Dispositivo dell'art. 1824 Codice Civile

Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione [1243 comma 1, 1246].

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.

Ratio Legis

L'esclusione di cui al primo comma dipende dal fatto che l'operatività del conto corrente si basa proprio sul meccanismo della compensazione (1241 c.c.). Quella di cui al secondo comma, invece, si fonda sulla presunzione per cui i rapporti di conto corrente tra due imprenditori sono diretti a regolarne le relazioni sul piano professionale.

Spiegazione dell'art. 1824 Codice Civile

Crediti esclusi dal conto corrente

La norma può essere considerata come integrazione di quella precedente, non nel senso che essa viene a stabilire quello che è lo scopo del contratto identificato nella compensazione, ma nel senso che pone in luce quale è l'effetto dell'assoggettamento delle parti al regime normativo del contratto in ordine alle reciproche ragioni di credito verificabili nel periodo di durata del conto. In altri termini, è il mezzo di cui ci si avvale per ottenere la semplificazione dei rapporti per attenuare il saldo finale.

Dopo quanto detto negli articoli precedenti a proposito della inesigibilità e della indisponibilità qui rimane poco da osservare rispetto all'effetto compensativo tra le rimesse in seguito all'annotazione nel conto. L'inesigibilità e l'indisponibilità non devono essere intese come di ostacolo alla compensazione, in quanto stanno reciprocamente in rapporto di mezzo a fine: la compensazione interviene al termine finale del rapporto, ossia alla chiusura del conto, comunque questa chiusura venga a prodursi.

La norma esplicitamente esclude che la compensazione prima verificarsi tra crediti non omogenei: ciò corrisponde pienamente al tradizionale insegnamento della dottrina ed alla stessa essenza tecnica del rapporto. Si potrebbe forse pensare alla medesima superfluità della norma, perché tale considerazione poteva implicitamente trarsi dal carattere normativo riconosciuto al contratto, in quanto non è pensabile un regolamento unitario giuridico di una serie di rapporti e di atti che non abbia per substrato una omogeneità di affari ed un complesso omogeneo di rapporti.

Precisando quali devono essere i crediti che si intendono esclusi dal contratto di conto corrente, nel capoverso di questo articolo si fa espressa menzione dei crediti estranei alle imprese rispettive di imprenditori collegati dal contratto di conto corrente. Non ci dice però il legislatore in questa norma, che non ha riscontro nella legislazione precedente, se in proposito ha voluto stabilire una presunzione di esclusione di tutti i crediti dal conto corrente, contro la quale eventualmente possa essere data la prova contraria (presunzione iuris tantum): il fatto però di ritenere che si tratti soltanto di una presunzione relativa di esclusione, oltre che per l'espressione ed il termine impiegato dal legislatore, anche per l'esplicito riferimento non all'attività degli imprenditori, ma delle imprese, ossia degli organismi economici da quelli diretti, fa sì che risulti evidente la possibilità che i crediti derivino, e come tali possano essere annotati sul conto, dall'attività soggettiva degli imprenditori, e possano essere iscritti sul conto nonostante il mancato riferimento all'attività reciproca delle imprese, o per esplicita o per tacita convenzione.

La norma può considerarsi come una immediata applicazione del mutamento di indirizzo sancito nella nuova codificazione in ordine all'esercizio commerciale ed all'assunzione del concetto centrale di imprese tra le basi costruttive della nuova legislazione.

L'argomentazione sopra svolta nei riguardi dei crediti da escludere dal conto in caso di contratto stipulato tra imprenditori si può ripetere qui rovesciata per quelli che, invece, si devono intendere come inclusi. Anche i crediti non estranei alle singole imprese non possono ritenersi soggetti ad una presunzione assoluta di inclusione nel conto: sarà sempre possibile per le parti la stipulazione contraria, nonché la dimostrazione della loro contraria volontà di inclusione.

Contro questa interpretazione non sembra sia possibile l'obiezione che da essa potrebbe discendere un danno ai terzi, n quanto atta a far diminuire le loco garanzie sui confronti dei correntisti. Con riferimento all' art. 1830 del c.c., appare evidente che il diritto di tutela del terzo creditore eventuale dei correntisti non è fornito di altra azione al di fuori di quella in ordine all'eventuale saldo che risulterà dalla chiusura del conto, per cui l' esclusione dal conto di una determinate rimessa nel senso sopra espresso, non potrà portare al terzo alcun pregiudizio. Dato che alla fissazione del saldo si procederà dopo ed in base alla liquidazione, al terzo nessun diritto potrà competere, salvo, si intende, quello discendente dall' eliminazione dolosa o fraudolenta della partita dal conto (art. 1830 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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