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Articolo 1368 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pratiche generali interpretative

Dispositivo dell'art. 1368 Codice Civile

Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso(1).

Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa [2083](2).

Note

(1) La norma si riferisce ai c.d. usi interpretativi, costituiti dalle pratiche che servono a chiarire il senso di un accordo.
(2) Poiché la norma contempla unicamente l'ipotesi in cui solo una parte sia un imprenditore, può ritenersi che essa ceda il passo alla regola di cui al comma precedente se il contratto è stipulato da due imprenditori.

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che ogni stipula si inserisce in un preciso contesto spaziale.

Spiegazione dell'art. 1368 Codice Civile

Usi interpretativi ed usi legislativi — Natura e funzioni del 1° comma: funzione interpretativa dell'adesione ad usi generali. — Applicazioni particolari del 1° comma

E’ nota la distinzione fra usi legislativi ed usi interpretativi ed è stato autorevolmente osservato che questi ultimi si richiamano a ciò che suole praticarsi fra contraenti. In dottrina si avverte che l'uso interpretativo può essere efficace anche se non è osservato pubblicamente od in modo costante, anche se è contrario ad una legge non cogente; che l'uso interpretativo, d'altra parte, deve essere noto ai contraenti, deve provarsi come un contratto, e che infine l'errore su di esso costituisce errore di fatto non censurabile in Cassazione.

Ora è fuori di dubbio che sotto la rubrica: della interpretazione dei contratti, sia il codice del 1865 all'art. #1134#, sia il nuovo codice del 1942 all'art. 1368, disciplinano la funzione interpretativa degli usi nel campo contrattuale. D'altra parte è altrettanto sicuro che il codice del 1942 all'art. 1368 si richiama alle pratiche generali del luogo, da non confondersi con quelle intercorrenti solo fra le parti stipulatrici. Di qui la conseguenza che la dottrina non esita a considerare queste pratiche come veri usi, la cui esistenza può dimostrarsi con ogni genere di prova. Non manca tuttavia chi nota che il testo 1942 ha innovato su quello di un progetto 1936, che sembrava riferirsi all'uso legislativo, e che pertanto ha messo in evidenza il carattere interpretativo che assumono gli usi in questa sede, mentre, d'altra parte, parlando di ciò che si pratica generalmente, con quell'avverbio, che mancava nel testo del 1865, ha sottolineato che il richiamo concerne non la pratica individuale, bensì quella generale, equivalente alla consuetudine vera e propria, ciò che prima del codice del 1942 era controverso.

A nostro avviso, una pratica generale, comunque rilevante per il diritto, deve avere sempre i requisiti che si esigono per gli usi legislativi, e deve essere trattata in modo corrispondente. Deve essere una pratica pubblica, ininterrotta; può esistere anche se i contraenti la ignorano (come è confermato indirettamente dal 2° comma dell'articolo 1368); si prova con ogni mezzo; il giudice che la misconosce commette un errore di diritto.

Invece, secondo noi, l'adesione dei contraenti alla pratica generale rimane sempre un atto di privata volontà, anche se essa è presunta ai sensi dell'art. 1368. Senza dubbio è tale articolo che impone di presumere l'adesione in dati casi, ed erra in diritto il giudice che, trasgredendo tale articolo, non la presume quando dovrebbe farlo. Ma se il giudice, pur tenendone conto, ne fa cattiva applicazione, ne desume conseguenze che non dovrebbero essere tratte, erra in fatto, non in diritto, perché male applica una volontà contrattuale, per quanto presunta ed astratta essa sia.

Inoltre, la circostanza che la presunzione conduce ad applicare una volontà astratta, secondo la legge, in luogo di quella concreta, incerta, e che tutto questo si compie in via interpretativa, conduce alla conseguenza che se si prova che i contraenti non vollero il vincolo conforme alla pratica generale, essi ne vanno esenti, anche se pattuirono in modo ambiguo. Affinché ne vadano esenti bisogna però provare la loro volontà contraria; la prova soggiace alle limitazioni del regime probatorio contrattuale poiché è prova di volontà privata, non di prassi generale. Non basta provare una volontà assente, perché in tal caso subentrerebbe suppletivamente l'art. 1340. La volontà contraria deve essere comune; se non lo è, l’elemento intenzionale, come abbiamo visto, non può prevalere. Ma se lo è, essa prevale in forza dell'art. 1362, perché l’art. 1368 è interpretativo bensì, ma come sappiamo, ha funzione integrativa, onde subordinato al principio intenzionale che nell'art. 1362 è racchiuso.


Il 2° comma dell’art. 1368 – Interpretazione ed applicazione

Il 2° comma dell'art. 1368 è nuovo e, secondo quanto si avverte nella ricordata Relazione «soddisfa quella esigenza di uniformità nel contenuto dei contratti d'impresa, alla quale si è accennato a proposito dei contratti per adesione». Sostanzialmente il legislatore ha voluto tener conto delle esigenze organizzative delle imprese nella predisposizione dei loro affari con la clientela.

Ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa può non corrispondere né agli usi del luogo ove si trova chi contrae con l'impresa, né agli usi del luogo ove trovasi quella filiale o quell'ufficio dell'impresa che ha stipulato il contratto. E’ stato un errore, a nostro avviso, l'aver voluto badare soltanto alla sede, che può essere estranea al contratto. Si pensi all'arruolamento di un portiere per la agenzia di un istituto che ha la sua sede all'estero. L'interprete, che non può modificare il testo legislativo, può tuttavia adattarlo alle esigenze di buona fede, che, come sappiamo, dominano ogni altro criterio interpretativo, per superare simili discordanze. Già in dottrina si avverte che, anche nei casi previsti al 1° comma, il luogo dove si trova la cosa locata può prevalere sul luogo della conclusione del contratto; tale criterio che s'impone per ovvie esigenze di buona fede, a più forte ragione deve soccorrere nei casi previsti dal 2° comma. Qui si vede l'importanza di concepire queste norme, come sostanzialmente interpretative, nonostante la loro finalità integrativa. Lo stabilire la disciplina più congrua del rapporto contrattuale deve costituire la guida suprema di ogni opera interpretativa.

Se, infine, ambo i contraenti sono imprenditori, viene meno l'eccezione e, come si è giustamente notato, si ritorna alla regola del 1° comma che fa prevalere gli usi del luogo di stipulazione del contratto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

217 Per risolvere le infinite e sterili discussioni che si agitano intorno alla rispettiva portata del triplice richiamo all'uso, alla pratica del paese e alle clausole d'uso, contenuto negli articoli 1124, 1134 e 1135 cod. civ., ho tentato di semplificare questa materia.
In primo luogo non ho riprodotto la disposizione dell'articolo 1135 del vigente codice che contiene, secondo l'indirizzo prevalente, una norma suppletiva e non interpretativa, e quindi costituisce una superflua ripetizione del richiamo all'uso contenuto nell'art. 1124.
In secondo luogo ho dato, all'art. 1134, una formulazione (art. 237) da cui si possa intendere che il richiamo alla pratica del paese non è già un richiamo all’uso legislativo (come invece sembrerebbe dalla formula dell’art. 54 del progetto del 1936), ma è, invece, un richiamo all’uso interpretativo, e precisamente alle pratiche individuali.

Massime relative all'art. 1368 Codice Civile

Cass. civ. n. 33451/2021

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.

Cass. civ. n. 19493/2018

Quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 c.c.; ne consegue che qualora le espressioni contenute nel contratto siano ritenute inidonee a consentire una inequivoca interpretazione, si deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, tenendo conto anche degli effetti, con il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato una clausola contrattuale, che prevedeva la facoltà di recesso solo in caso di colpa grave, nel senso di privarne del tutto la produzione di effetti).

Cass. civ. n. 9341/2016

Il silenzio è un comportamento di per sé neutro; è solo il contesto normativo preesistente che può attribuirgli un particolare significato. Secondo quanto l'art. 1368, comma 2, c.c., dispone per l'interpretazione dei contratti, "le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso". E il silenzio è appunto un comportamento ambiguo che può assumere un significato convenzionale solo in ragione del contesto anche normativo proprio del luogo e del momento. E' certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto. Né vale osservare, come pure si è fatto, che le parti, consapevoli del sopravvenuto mutamento legislativo, possono rinnovare la convenzione, perché la conclusione della nuova convenzione richiederebbe il consenso di tutti gli stipulanti, anche di quelli eventualmente interessati al mantenimento del vincolo precedente. Non è possibile dunque che al silenzio tenuto dalle parti nel momento in cui la convenzione fu stipulata venga attribuito un significato diverso da quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione.

Cass. civ. n. 6601/2012

In tema di interpretazione del contratto, gli "usi interpretativi", di cui all'art. 1368 c.c., costituiscono un criterio ermeneutico di carattere oggettivo e, sussidiario, il quale presuppone, secondo l'espresso tenore letterale della stessa disposizione (che riferisce l'applicabilità di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine all' identificazione dell'effettiva volontà delle parti, rimanendo, pertanto, escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 c.c.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. Avendo, inoltre, dette pratiche interpretative carattere negoziale e non normativo, è onere della parte dedurre l'esistenza, il contenuto e la non corretta applicazione di determinati usi, che siano stati oggetto di specifica allegazione nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 6752/1991

Il ricorso agli «usi interpretativi», che non hanno valore di fonte normativa ma funzione di criterio ermeneutico di carattere sussidiario, presuppone, secondo l'espresso tenore letterale dell'art. 1368 c.c. (che riferisce l'applicabilità di tale criterio alle «clausole ambigue»), una persistente incertezza in ordine all'identificazione dell'effettiva volontà delle parti ed è pertanto escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza residui margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 c.c.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata dalla S.C. — aveva ritenuto, in particolare, che la clausola dell'accordo intercorso fra datore di lavoro e lavoratore, relativa alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla conservazione della precedente retribuzione, non implicasse un accrescimento del livello retributivo ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità).

Cass. civ. n. 839/1984

La prassi aziendale — che costituisce un mezzo interpretativo utilizzabile dal giudice ai fini della ricostruzione del contenuto e degli effetti di un negozio — è riconducibile alla categoria degli usi negoziali odi fatto, i quali, se prescindono dai requisiti della generalità e dell'opinio iuris seu necessitatis, propri degli usi normativi, presuppongono pur sempre l'accertata reiterazione di determinati comportamenti.

Cass. civ. n. 5943/1981

Gli usi interpretativi o negoziali costituiscono un mezzo di chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti soltanto quando questa sia ambiguamente espressa o manchino i relativi patti.

Cass. civ. n. 2953/1973

L'esistenza di un uso negoziale deve essere valutata non in relazione ad un caso di specie, ma alla prassi generale delle diverse aziende che in materia operano in una determinata zona.

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G. P. chiede
martedì 06/09/2022 - Sicilia
“Ho sottoscritto, quale titolare della Ditta venditrice, un contratto per la fornitura futura di olio.
Si è posto un problema d'interpretazione di questo contratto che, a seguire, vi riporto.

Il contratto testualmente prevede quanto a seguire:

"MERCE: Olio di oliva conforme al Reg.CE 2568/91 e modificazioni successive di produzione italiana campagna 2022/2023.

QUANTITA': Vendita esclusiva a favore del compratore di tutta la produzione della campagna 22/23 secondo la quantità totale dichiarata nel registro SIAN (italiano) a partire dalla data del contratto fino al 28/02/2023.

PREZZO: Minimo prezzo finale garantito:.........."

Premettendo che la mia Ditta è produttrice di olio italiano, non volendo violare i termini del superiore contratto ed essendo insorti dei problemi interpretativi con la controparte, al fine di chiarire al meglio tale questione vi pongo i seguenti quesiti:

1. L'olio oggetto del presente contratto deve essere esclusivamente prodotto dalla mia Ditta?

2. L'olio oggetto del superiore contratto può essere anche quello acquistato presso terzi (ovviamente di produzione italiana)?

Infine, per opportuna chiarezza, mi preme puntualizzare che nel registro SIAN (italiano) nella quantità totale viene incluso sia l'olio prodotto che quello acquistato, distinti da un diverso codice identificativo ( produzione propria "Cod. G8" - olio acquistato di produzione italiana "Cod. C0").

In attesa di ricevere Vs. tempestivo riscontro, vi saluto

Cordialmente”
Consulenza legale i 30/09/2022
Per riscontrare efficacemente il quesito del cliente, risulta opportuno premettere che elementi essenziali del contratto del contratto di compravendita sono la qualità, ovvero, la descrizione della merce oggetto della compravendita e la quantità della merce ed il prezzo.

Le disposizioni contrattuali che individuano della compravendita in discorso sono – come diligentemente segnalato dallo stesso cliente - quelle rubricate “Merce” e “Qualità”.

Il dubbio interpretativo da chiarire per ricostruire il corretto significato del contratto verte intorno all’espressione “tutta la produzione”.
In particolare, è necessario stabilire se il riferimento alla totalità della produzione sia volto ad indicare la quantità di merce prodotta direttamente dal venditore durante la campagna 2022-2023, ovvero l’ammontare complessivo della quantità della merce prodotta direttamente dal venditore e quella da quest’ultimo acquistata da terzi al fine di rivendita durante il medesimo periodo (che sarebbe una produzione aziendale "indiretta").

Risulta in ogni caso pacifica l’individuazione qualitativa della merce, che non può essere disattesa ai fini della corretta esecuzione del contratto: “Olio di oliva conforme al Reg. CE 2568/91 e modificazioni successive di produzione italiana campagna 2022/2023”.

Ebbene, il nostro codice civile reca espressamente alcuni criteri interpretativi da applicare al testo contrattuale.
Tali criteri si dividono in soggettivi (dall’art. 1362 del c.c. all’art. 1365 del c.c.) – i quali vanno applicati in prima istanza – ed i criteri oggettivi (dall’art. 1366 del c.c. all’art. 1371 del c.c.), applicabili solo in via residuale, ossia quando attraverso il ricorso ai criteri soggettivi non si riesce ad interpretare il contenuto del contratto.

Il criterio interpretativo a cui attenersi in prima istanza è enucleato dall’art. 1362 del c.c. e corrisponde alla “comune intenzione delle parti”. In virtù di tale criterio, il testo negoziale non deve essere interpretato avendo conto esclusivamente del dato contrattuale ma anche alla luce della effettiva volontà delle parti. L’intenzione delle parti può essere desunta attraverso i comportamenti posti in essere dalle stesse durante le trattative e/o l’esecuzione contrattuale.

Tra i criteri obiettivi da utilizzare in via residuale si segnala l’art. 1368 del c.c. che afferma: “Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa”.
Nell’impossibilità di rintracciare l’effettiva volontà delle parti attraverso i comportamenti posti in essere dalle stesse, nel caso di specie, le clausole “Merce” e “Qualità” potranno essere interpretati secondo gli usi del luogo in cui è concluso il contratto, ovvero – nel caso in cui l’acquirente sia un privato non esercente attività imprenditoriale - nel luogo in cui la sede della ditta venditrice ha la propria sede.

Non siamo in grado di fornire specifiche indicazioni sugli usi del luogo, che attengono eminentemente alle pratiche commerciali del luogo, di cui gli operatori economici possono avere maggior contezza.

In ogni caso, si consiglia di rimuovere qualunque margine interpretativo procedendo ad un addendum contrattuale che faccia riferimento, ad esempio, ove si indica la quantità della merce che il venditore si impegna a cedere al venditore, al codice utilizzato ai fini della dichiarazione al Registro SIAN.