L'
imprenditore commerciale è obbligato a tenere, oltre alle
scritture contabili previste dalle
leggi civili, anche le scritture previste dalle
leggi tributarie ai fini fiscali (es: registri
IVA).
Secondo la dottrina si deve distinguere tra
scritture contabili e
scritture giuridiche:
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le scritture contabili hanno lo scopo di rappresentare da un punto di vista quantitativo le operazioni economiche e gli elementi patrimoniali dell'impresa (es: i libri contabili);
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le scritture giuridiche riflettono le vicende di carattere giuridico dell'impresa o sono idonee comunque ad assumere rilevanza giuridica (es: lettere, fatture, ecc.).
Le
scritture contabili vanno distinte in:
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obbligatorie per tutti: libro giornale, libro degli inventari, fascicolo della corrispondenza;
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obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori: es. società;
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facoltative.
L'obbligo di tenere le scritture contabili non è un obbligo cui corrisponda un diritto altrui. Le
sanzioni alla violazione dell'obbligo sono di vari natura.
La tenuta della contabilità è subordinata all'osservanza di formalità intrinseche, riguardanti il modo di esecuzione delle scritturazioni, ed estrinseche, riguardanti la tenuta dei registri.
Le scrittura contabili possono essere sempre oggetto di
sequestro conservativo ex art.
670, n. 2, c.p.c.