L'inabilitato [414] può continuare(1) l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [100; 732 c.p.c.]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina(2) di un institore.
Note
Essendo la sua capacità di agire solo parzialmente ridotta, potrà gestire personalmente l'impresa fuorché per gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l'assistenza del curatore.