Note
(1)
L'inabilitato potrà solamente proseguire l'attività d'impresa se autorizzato (con provvedimento avente natura costitutiva, quindi indefettibile) dal tribunale ordinario del luogo di domicilio dello stesso soggetto, previo parere obbligatorio del giudice tutelare.
Essendo la sua capacità di agire solo parzialmente ridotta, potrà gestire personalmente l'impresa fuorché per gli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l'assistenza del curatore.
(2)
Con tale nomina "di raccordo tra le volontà" la gestione dell'impresa passerà interamente all'institore per ogni tipo di atto relativo alla stessa, salvo quanto precisato nell'autorizzazione giudiziale che faccia permanere in capo all'inabilitato od al curatore dello stesso.
(3)
Comma riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".