Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7195 del 12 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di comodato, poiché č sufficiente avere la disponibilitą materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietą su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.