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Articolo 1599 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasferimento a titolo particolare della cosa locata

Dispositivo dell'art. 1599 Codice Civile

(1)Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente(2) [1603], se ha data certa [2704] anteriore all'alienazione della cosa [954 comma 2, 976, 999](3).

La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede [1147, 1153](4).

Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione [2643 n. 8, 2644, 2923](5).

L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante.

Note

(1) L'art. 7, L. 7 luglio 1978, n. 392, ha sancito la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.
(2) Terzo acquirente è quello che, a qualsiasi titolo particolare, consegue il diritto di proprietà dell'immobile: ad esempio, oltre al compratore (1470 c.c.), il donatario (769 c.c.).
(3) Il comma 1 va letto in collegamento con l'art. 1602 c.c..
(4) L'acquisto della proprietà in base alla regola "possesso vale titolo" (1153 c.c.) è a titolo originario e, pertanto, all'acquirente non è opponibile la locazione.
(5) In tal caso, la tutela del conduttore è limitata proprio perchè non si è avvalso dell'apposito sistema di pubblicità che è dato dalla trascrizione (2643 ss. c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a regolare il contrasto tra il diritto dell'acquirente dell'immobile al pieno godimento (1571 c.c.) ed il diritto del conduttore a continuare ad abitarlo. La regola è quella della prevalenza della locazione, spiegabile in base all'importanza primaria del diritto ad una abitazione.

Brocardi

Emptio non tollit locatum

Spiegazione dell'art. 1599 Codice Civile

Emptio non tollit locatum


L'attuale codice civile ha accolto il principio secondo il quale la locazione non si scioglie per l'alienazione di tutta o di parte della cosa locata e ciò in applicazione del più generale principio che nessuno può trasferire ad altri diritti maggiori di quelli di cui egli dispone. Inoltre in tal modo si è impedito che il locatore, mediante una vendita simulata, possa liberarsi degli obblighi del contratto e si è evitato, nell'interesse delle contrattazioni e particolarmente dell'agricoltura, che la durata delle locazioni rimanesse incerta perché subordinata alle vicende dei passaggi della proprietà. Ragioni di equità non sono state poi estranee all'accoglimento del principio.

Il Fubini, volendo ricercare il valore che ha la norma nel nostro sistema giuridico, così definisce la natura dell'obbligo del compratore di rispettare la locazione : « La legge nostra ha voluto ricondurre l'obbligazione del locatore ad una obligatio propter rem a carico di chi si trova in un dato rapporto con la cosa per cui nacque l'obbligazione e non della sola persona che originariamente contrattò, cosa questa assolutamente diversa dalla successione nel debito. L'entità e la natura dell'obbligazione, il cui oggetto è il godimento della cosa, di cui solo può disporre il nuovo proprietario, che solo quindi il godimento stesso è in grado di garantire, onde il conduttore ben poco vantaggio potrebbe ricavare da un'azione contro il suo primitivo locatore, mentre quello che a lui interessa è l'inalterato godimento promesso, fa sì che la legge accolli al nuovo proprietario l'esecuzione delle obbligazioni, che solo si possono eseguire da chi della cosa sua ha la libera amministrazione ».


Significato della parola a alienazione

La parola « alienazione » usata dalla legge deve intendersi nel senso più lato, e cioè come comprensiva non soltanto della vendita, sia volontaria che coatta, ma anche di tutti quegli altri istituti che portano il trapasso della titolarità del diritto della proprietà o disponibilità della cosa locata, quali la donazione, la permuta, la costituzione di un diritto reale, la successione a titolo universale o particolare, gli atti di concessione amministrativa.


Condizioni cui è subordinato l'obbligo del terzo acquirente

L'obbligo del terzo acquirente di rispettare le locazioni è subordinato all'esistenza di due condizioni e cioè che il locatore precedente non si sia espressamente riservato nell'atto di locazione il diritto di sciogliere la locazione stessa in caso di alienazione e che la locazione consti da un atto con data certa anteriore all'alienazione della cosa locata. Quando concorrono tali condizioni l'atto di locazione va rispettato in tutta la sua interezza e con tutti i patti relativi, sia che si riferiscano ai diritti che agli obblighi del conduttore, essendo obbligatorio non soltanto per il terzo acquirente, ma anche per it conduttore. L'obbligo del rispetto si estende anche ai patti accessori come quelli relativi alla cauzione, all'esecuzione e pagamento delle migliorie e così via.

Se nel contratto di locazione il locatore si sia riservato il diritto di scioglimento in caso di alienazione, nessuna discussione può sorgere al riguardo. Il contratto ha forza di legge fra le parti (art. 1372 cod. civ.) e il conduttore non potrà lamentare le conseguenze di un impegno liberamente assunto (applicazioni negli articoli 1625 prima parte e 2923 ultimo comma cod. civ.). Analogamente se l'acquirente ha assunto l'obbligo per contratto di rispettare la locazione è tenuto in ogni caso a farlo, a prescindere da ogni condizione e quindi anche in mancanza di un contratto di data certa. Questo criterio sancito nell'ultimo comma risponde al principio dell'efficacia del contratto ed aveva già trovato applicazione in giurisprudenza.

L'altra condizione merita un più diffuso esame ed occorre stabilire quando ricorra un contratto di locazione di data certa anteriore all'alienazione della cosa, un atto cioè che garantisca il terzo acquirente dalle frodi e dalle collusioni del venditore in suo danno. È notevole la differenza fra la locuzione adoperata dall'art. 1597 del codice abrogato che parlava di locazioni anteriori alla vendita e risultante da atto pubblico o da scrittura privata e quella adoperata dal nuovo che parla di locazione di data certa anteriore all'alienazione della cosa. Ma se diversa è la formulazione, identica è la sostanza. La certezza della data anteriore implica necessariamente la anteriorità della locazione rispetto alla vendita e al tempo stesso richiede che la locazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata.

La locazione deve essere anteriore all'alienazione, non potendosi concepire una locazione stipulata posteriormente dall'alienante, da chi cioè non è più titolare del diritto di disporre del godimento della cosa. L'anteriorità della locazione riguarda la vendita, non la trascrizione del contratto di vendita, per cui nulla rileverebbe a vantaggio del conduttore una locazione stipulata dopo il contratto di vendita, ma prima della trascrizione. L'obbligo del terzo acquirente non è subordinato alla condizione che al tempo dell'alienazione il conduttore già si trovi nel possesso della cosa locata. A tale epoca la locazione può non essere ancora incominciata per differimento del termine iniziale o perché conclusa per un periodo successivo alla locazione in corso.
L'anteriorita della locazione deve risultare da data certa e ciò equivale a dire che la locazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata, perché la certezza della data nei confronti dei terzi può essere ottenuta soltanto, mediante uno di quei documenti, anche se la convenzione sia stata in essi consacrata ad altro scopo. L'atto pubblico essendo redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede fa piena prova fino a querela di falso di tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e quindi anche della comparizione delle parti in quel determinato giorno ed ora (art. 2700 cod. civ.). Lo stesso si dica della scrittura privata autenticata: se la data dell'autentica è anteriore all'atto di alienazione, il terzo acquirente dovrà rispettare la locazione. Si ha pure la certezza legale della data della scrittura privata non autenticata nei confronti dei terzi nei casi tassativamente indicati nell'art. 2704 cod. civ. L'esistenza della locazione può risultare anche da un verbale di accesso giudiziale, dato il suo carattere pubblico. Alla scrittura registrata può essere equiparata la denuncia del contratto verbale firmata da tutte le parti contraenti e contenente l'indicazione dei patti principali presentata all'ufficio del registro. La denuncia di contratto verbale firmata da una sola delle parti, invece, non può essere parificata alla scrittura privata, perché essa, come è noto, non è sostitutiva del contratto se non agli effetti fiscali.

La necessità della scrittura ci è suggerita da considerazioni di ordine pratico e soprattutto dalla preoccupazione di evitare frodi e collusioni. Non possiamo però nasconderci che la diversa formulazione adoperata nel presente articolo rispetto al corrispondente articolo del codice abrogato nonché la dizione dell'art. 1605 nel quale si dichiarano non opponibili al terzo acquirente la liberazione e la cessione del corrispettivo della locazione che non risultino da atto scritto avente data anteriore al trasferimento, lasciano intendere che laddove la legge ha preteso la scrittura, lo ha indicato. Ad ogni modo qualora dovesse ammettersi una prova orale dell'anteriorità della locazione rispetto all'alienazione, il giudice dovrebbe andar molto cauto nel disporla se non vuol correre il rischio di seriamente pregiudicare i diritti del terzo acquirente.
Alla data certa non può senz'altro essere equiparata la semplice conoscenza dell'acquirente delle locazioni stipulate dal precedente locatore. Però il terzo acquirente è tenuto a rispettare la locazione quando, precedentemente al suo acquisto, ebbe conoscenza della locazione stessa attraverso un documento di data certa.

Il rispetto in tutta la sua interezza del contratto di locazione non impedisce che il terzo acquirente possa opporre al conduttore quelle inadempienze che sono personali del proprietario originario e che abbiano esaurito il loro ciclo prima dell'atto di alienazione; per contro non possono essere opposte quelle inadempienze che non abbiano esaurito il loro ciclo prima dell'atto di alienazione e che abbiano influenza nella continuazione del rapporto: così ad es. il terzo acquirente non può opporre al conduttore che chieda la restituzione del deposito cauzionale di non aver ricevuto la somma corrispondente dal precedente locatore. A sua volta il conduttore potrà opporre le inadempienze addebitate al precedentente locatore. Con l'atto di alienazione il locatore diviene terzo estraneo al rapporto di locazione, gli obblighi che a lui facevano carico e i diritti a lui spettanti si trasferiscono nel terzo acquirente, salvi i diritti già maturati, come pagamento di canoni arretrati, risarcimento di danni per inadempienze contrattuali anteriori all'alienazione.

L'articolo in esame contempla l' alienazione che il locatore faccia della cosa locata, non quella successiva che il terzo acquirente ne faccia ad altri. Quest'ultimo, però, si troverà, nei rapporti col conduttore, nella medesima posizione giuridica del suo contraente.


Cose mobili

Il primo capoverso chiarisce che il possesso di buona fede di mobili non iscritti in pubblici registri libera la cosa dal diritto del conduttore, come la libera dai diritti reali afferenti. Il principio si applica quindi anche alla locazione delle cose mobili con alcune limitazioni, che eliminano la più grave obiezione mossa alla tesi dell'opponibilità al terzo acquirente del contratto di locazione di cosa mobile e cioè che la tutela della buona fede dei terzi sarebbe sacrificata non essendo facile per i mobili conoscere il vincolo della locazione.

L'obbligo del terzo acquirente ricorre anche in tema di promessa di locazione. Data la possibilità sancita dall'art. 2932 dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e quindi la facoltà del conduttore di ottenere una sentenza che,produca gli effetti del contratto non concluso, viene meno la difficoltà di fatto di obbligare il terzo acquirente ad eseguire l'obbligazione assunta dal promittente. La sublocazione e la cessione della locazione sono ugualmente opponibili al terzo acquirente: dal momento che questi deve rispettare la locazione, dovrà rispettare anche quella particolare forma in cui il diritto di godimento del conduttore si esplica.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

414 Il contenuto dell'art. 1597 cod. civ. (441 progetto del 1936) è stato esteso a qualsiasi fattispecie di successione a titolo singolare nella proprietà e nel diritto reale di godimento sulla cosa locata; ho precisato che la scrittura di locazione avente data certa che si può opporre all'acquirente deve essere anteriore all'alienazione della cosa o, trattandosi di esecuzione, al pignoramento sulla cosa; si è infine fatto salvo, nel caso di locazione mobiliare, l'effetto del possesso di buona fede conseguito dall'alienante della cosa mobile locata (art. 454).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

691 Negli art. 1599 del c.c. e art. 1605 del c.c. si disciplina, in modo sostanzialmente conforme al codice del 1865, l'opponibilità ai terzi acquirenti del contratto di locazione e delle anticipazioni (liberazione) o cessioni del prezzo della cosa locata. Si è distinto tra alienazione volontaria e vendita forzata. Quest'ultima ipotesi è regolata nell'art. 2923 del c.c., la precedente nell'art. 1599 del c.c.; così è del pari per la liberazione e per la cessione del prezzo della locazione (art. 2924 del c.c. e [[1605cc]).Si è chiarito che il possesso di buona fede di mobili non iscritti la pubblici registri libera la cosa dal diritto del conduttore, come la libera dai diritti reali afferenti (art. 1599, secondo comma). Si è risoluta la questione dell'opponibllità al terzo acquirente di una locazione soggetta a trascrizione e non trascritta (articoli 1599, terzo comma, e 2643, n. 8) e della cessione o liberazione di fitti e pigioni pure soggetta a trascrizione e non trascritta (articoli 1605, secondo comma, e 2643, n. 9); e si è risoluta nel senso dell'opponibilità nei limiti della durata per la quale non è richiesta tale formalità. Con ciò si è precisato il senso specifico dell'art. 2644 del c.c., secondo il quale i suddetti atti, se trascrivibili e non trascritti, non debbono avere alcun effetto rispetto ai terzi acquirenti.

Massime relative all'art. 1599 Codice Civile

Cass. civ. n. 4755/2023

In tema di contratto di locazione, nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione di bene immobile ad uso diverso da un soggetto locatore esentato dall'IVA e questi, trasferendo il bene immobile, ceda il contratto di locazione ad altro locatore cessionario il quale, viceversa, non benefici dell'esenzione, quest'ultimo non può pretendere di addebitare al conduttore quanto, non essendo soggetto esente, debba versare a titolo di IVA sull'importo del canone convenuto originariamente, essendo tenuto a rispettare il contratto ex art. 1599 c.c.

C. giust. UE n. 2711/2021

In tema di locazione, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.1599 c.c., l'acquirente della cosa locata subentra "ex lege", ai sensi dell'art.1602 c.c., all'originario locatore, anche nel rapporto obbligatorio di garanzia costituito tra quest'ultimo e il suo fideiussore, soltanto se tale obbligazione possa ritenersi "derivante" dal contratto di locazione (in quanto ne abbia costituito una clausola da esso inscindibile) e non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie, dovendosi altrimenti ritenere inoperante la detta surrogazione legale, giacché l'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto principale di locazione esclude che l'attribuzione della garanzia "derivi" di regola da quest'ultimo, per gli effetti di cui al citato art.1602 c.c., nonostante il carattere accessorio da cui è contraddistinta, tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. civ. n. 18536/2018

In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita o la donazione dell'immobile locato determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente (o del donatario), che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/01/2016).

Cass. civ. n. 664/2016

Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Rigetta, App. Roma, 27/06/2012).

Cass. civ. n. 7099/2015

L'acquirente della cosa locata, quand'anche la compravendita sia successiva alla scadenza della locazione, subentra nelle azioni che spettano all'originario locatore per gli adempimenti cui il conduttore sia ancora tenuto, sicché, in caso di rilascio dell'immobile successivo alla compravendita, può chiedere il risarcimento dei danni da deterioramento.

Cass. civ. n. 12883/2012

L'acquirente di un immobile locato a terzi, in quanto cessionario "ex lege" del contratto di locazione e di tutti i diritti e le facoltà da esso scaturenti, è pienamente legittimato ad intimare al conduttore lo sfratto, a nulla rilevando né che la morosità fosse maturata prima della vendita dell'immobile, né che prima di tale momento la locazione fosse cessata per scadenza del termine.

Cass. civ. n. 11895/2008

In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, sul piano sostanziale, in base all'art. 1599 c.c., il subentro nella posizione del locatore dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 c.p.c. ; peraltro, il principio stabilito dall'art. 1602 c.c., che fissa al momento dell'acquisto del bene locato il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rilascio per occupazione senza titolo proposta dall'acquirente del bene nei confronti del ricorrente, ritenendo sussistente il contrasto tra la decisione impugnata e quella, passata in giudicato, che, nella causa intentata nei confronti dello stesso ricorrente dall'alienante, aveva accertato il diritto del predetto a succedere nel contratto di locazione ex art. 6 della legge 392 del 1978 ).

Cass. civ. n. 17488/2007

In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile locato determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore-locatore senza necessità del consenso del conduttore; ai sensi dell'art. 1605 c.c., il terzo acquirente della cosa locata può chiedere i canoni della locazione non ancora scaduti quando risultano da atto di data certa. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che la società alla quale era stato conferito in proprietà da due suoi soci, con atto di data certa anteriore al pignoramento e alla successiva assegnazione dei canoni, il bene locato, aveva conseguito il diritto di pretendere i canoni dalla data di trascrizione dell'acquisto dell'immobile e che a tanto non era di ostacolo la circostanza che nell'ordinanza di assegnazione fossero compresi anche canoni non ancora scaduti alla data della dichiarazione positiva del terzo, soccorrendo in tal caso la disposizione di cui al primo comma dell'art. 1605 c.c., sicché ben poteva la società, acquirente dell'immobile con atto di data certa, pretendere l'attribuzione dei canoni non ancora scaduti dopo la dichiarazione del terzo).

Cass. civ. n. 2464/2001

La regola emptio non tollit locatum dettata dall'art. 1599 c.c., con specifico riguardo al trasferimento a titolo particolare della cosa locata, in base alla quale si verifica la cessione legale del contratto con la continuazione dell'originario rapporto e l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione del locatore, non opera quando il terzo abbia acquistato il bene locato a titolo originario; pertanto, il terzo che abbia usucapito la proprietà della cosa locata, mentre non può esperire l'azione di sfratto, non essendo succeduto nel rapporto di locazione, è legittimato a promuovere le azioni reali per conseguire nei confronti del conduttore la disponibilità dell'immobile.

Cass. civ. n. 5724/1994

Il conduttore, al quale sia stato chiesto il rilascio dell'immobile locato da colui che lo ha acquistato dall'originario locatore, può validamente opporre le eccezioni concernenti la titolarità del diritto di proprietà dell'attore, perché l'acquisto di quest'ultimo costituisce il titolo della surrogazione dello stesso nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (artt. 1599 e 1602 c.c.) ed il fatto costitutivo, quindi, della qualità di locatore da lui assunta, ope legis, per effetto della vendita.

Cass. civ. n. 10775/1993

L'acquirente di immobile locato, obbligato a rispettare la locazione stipulata dal precedente proprietario con contratto di data certa anteriore all'alienazione, ai sensi dell'art. 1599, primo comma, c.c., è terzo rispetto al contratto e pertanto, non gli sono opponibili gli accordi verbali in deroga al contenuto dell'originario contratto di data certa, che non risultino anche essi da scrittura di data certa, non avendo rilevanza la eventuale indiretta conoscenza, da parte dell'acquirente, di siffatte deroghe sprovviste di prova legale.

Cass. civ. n. 5454/1991

Il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione.

Cass. civ. n. 254/1991

L'acquirente dell'immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto ai diritti ed agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore ed a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto.

Cass. civ. n. 9160/1990

Nell'ipotesi di vendita dell'immobile locato, il conduttore deve corrispondere il canone all'acquirente dal momento in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, anche in mancanza di una formale comunicazione; infatti, la vendita del bene locato non comporta una cessione del contratto di locazione inquadrabile nella norma di cui all'art. 1406 c.c. ma soltanto una successione a titolo particolare del compratore nel rapporto di locazione per la quale, contrariamente a ciò che avviene per la cessione del contratto per la quale si richiede il consenso del contraente ceduto, non è necessario il consenso del conduttore.

Cass. civ. n. 1063/1987

La conoscenza della locazione della cosa venduta da parte dell'acquirente può avere rilevanza ai fini di cui all'art. 1599, primo comma, c.c. — che, in tema di trasferimento a titolo particolare della cosa locata, prevede l'opponibilità al terzo acquirente della locazione avente data certa anteriore all'alienazione della cosa — solo se sia consacrata in un atto scritto, per cui, ai sensi dell'art. 2704, primo comma dello stesso codice, se ne stabilisca l'anteriorità con un grado di certezza pari a quello fornito dalla registrazione o da uno degli altri eventi a questa parificati; ne consegue che qualora manchi l'atto scritto, la cui necessità sussiste anche quando viene opposto un accordo novativo di una precedente locazione, non è equipollente la sola conoscenza da parte dell'acquirente.

Cass. civ. n. 442/1987

La compravendita dell'immobile locato comporta la successione a titolo particolare nel rapporto di locazione del compratore, il quale diviene parte nei confronti del conduttore per tutti gli ulteriori diritti ed obblighi inerenti alla prosecuzione del contratto dopo la data di acquisto con conseguente sua legittimazione a richiedere il rilascio dell'immobile alla scadenza ed il il risarcimento del danno per ritardata restituzione, ex art. 1591 c.c. Tuttavia, avendo detto principio carattere dispositivo, il venditore ed il compratore possono convenire che il rapporto di locazione, per tutta la durata convenzionale, continui a svolgersi nei confronti dell'alienante, che cosa mantiene la posizione di locatore e la legittimazione per tutte le azioni derivanti dal rapporto stesso, comprese quella diretta al rilascio del bene alla scadenza e quella per il risarcimento dei danni per ritardata consegna.

Cass. civ. n. 1959/1984

Poiché con l'alienazione dell'immobile locato l'acquirente succede nel contratto di locazione dal giorno dell'acquisto (salvo espressa pattuizione che il rapporto locatizio continui a svolgersi nei confronti del venditore) l'alienante, dal momento della vendita, assume veste di terzo rispetto al rapporto di locazione ancora in atto, ancorché abbia assunto l'obbligo di consegnare l'immobile in una data successiva: consegue che, non implicando quest'obbligo di per sé quello della relativa custodia del bene, l'acquirente non ha azione nei confronti dell'alienante per i danni arrecati nel frattempo dal conduttore all'immobile, ma deve agire direttamente nei confronti del conduttore stesso.

Cass. civ. n. 5041/1977

Quando il proprietario locatore di un immobile aliena per parti distinte la proprietà della cosa locata, il rapporto di locazione si scinde in tanti distinti rapporti quanti sono gli acquirenti, i quali, ciascuno per la parte rispettivamente acquistata, assumono la veste di locatori ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., a conseguenza che l'acquirente parziale il quale agisca per il rilascio della cosa locata a seguito di risoluzione del contratto, agisce per far valere un diritto autonomo e indipendente (limitatamente alla parte da lui acquistata) da quello degli altri locatori, onde il giudizio non deve essere integrato nei confronti di questi ultimi. Tale principio, ovviamente, non opera nel caso di alienazione dell'immobile locato per quote ideali, poiché tale fattispecie dà luogo ad un contratto unico con pluralità di parti e, quindi, ad un'ipotesi tipica di litisconsorzio necessario, non potendo la situazione giuridica unica, consistente nella cessazione o nella permanenza dell'unico contratto, sussistere nei confronti di alcuni soggetti e non nei confronti di altri.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1599 Codice Civile

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Gaia M. chiede
martedì 14/09/2021 - Lazio
“Spett.le Brocardi,
la presente per sapere se l'art. 1599 c.c. sulla locazione si applica ad un contratto di comodato.
Un terzo acquirente ritiene di poter far valere l'acquisto di un immobile che era stato concesso in comodato ad un mio parente.
La moglie del mio parente - che aveva concesso in comodato l'immobile anche in virtù di accordi di separazione - era a conoscenza quindi dei diritti del comodatario e ha ritenuto di vendere l'immobile.”
Consulenza legale i 16/09/2021
L’art. 1599 del codice civile prevede che il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa.

Per rispondere alla domanda contenuta nel quesito e cioè se tale norma sia applicabile anche al contratto di comodato occorre far riferimento all’orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità.

Nella risalente pronuncia n.5454/1991 la Corte di Cassazione aveva statuito che: “il contratto di comodato di un bene stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all'acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione. “
Tale impostazione ha trovato conferma anche in una più recente pronuncia (la n.664 del 2016) nella quale la Corte ha ribadito che: “il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa”.

Alla luce di quanto precede la risposta alla domanda deve intendersi negativa in quanto l’art. 1599 c.c. non si applica al contratto di comodato.