(massima n. 1)
In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo č opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore č consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceitā della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.