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Articolo 1603 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Dispositivo dell'art. 1603 Codice Civile

(1)Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'articolo 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario [1625, 2923].

Note

(1) L'art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, sancisce la nullità di questa clausola.

Ratio Legis

La possibilità di prevedere tale clausola si spiega in quanto espressione del principio di autonomia contrattuale (v. 1322 c.c.). Tuttavia, tale autonomia deve essere contemperata con il diritto del conduttore ad un preavviso che gli consenta di reperire un altro alloggio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

418 Nell'articolo 458 ho precisato che l'acquirente, se voglia licenziare il conduttore in base all'apposito diritto riservatogli nel contratto di locazione, deve osservare i termini di disdetta stabiliti per le locazioni a tempo indeterminato: in tal modo si è tenuta presente la ricordata analoga modifica apportata nell'art. 452.
Il progetto del 1936 stabiliva per le locazioni aventi per oggetto una cosa produttiva un termine di disdetta che non doveva essere inferiore ai due anni. Mi è sembrato necessario distinguere tra gestioni industriali e gestione agraria per le diverse esigenze rispettive; per le prime ho ridotto ad un anno il termine proposto dalla Commissione reale che mi è parso troppo lungo; per le seconde ho stabilito che la licenza ha effetto per la fine dell'anno agrario successivo a quello in corso al momento della sua notificazione.
419 Nel riprodurre l'art. 1599 cod. civ. (442 del progetto del 1936) ho ritenuto di doverlo integrare con il richiamo espresso dell'art. 1691 cod. civ. che la Commissione reale aveva soppresso (art. 459).
Com'è noto l'art. 1601 suddetto dà al conduttore il diritto di ottenere dal locatore il risarcimento dei danni quando sia stato licenziato dall'acquirente perché il contratto di locazione non era a lui opponibile. Mi è sembrato che il ripristino di detta norma rispondesse ad una esigenza di giustizia, una volta che il locatore, alienando senza porre all'acquirente l'obbligo di stare alla locazione, è venuto meno al dovere di garantire al conduttore il godimento della cosa per tutta la durata della locazione che egli con lui aveva convenuto.
Mi sono prospettato la questione se fosse opportuno estendere tale responsabilità del locatore anche al caso di licenza notificata dall'aggiudicatario; ma ho considerato che la volontà del locatore non è decisiva nella determinazione delle condizioni della vendita forzata, e quindi non è a lui imputabile il fatto che l'aggiudicatario, in ipotesi, non ha l'obbligo di stare alla locazione.

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