Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1959 del 24 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché con l'alienazione dell'immobile locato l'acquirente succede nel contratto di locazione dal giorno dell'acquisto (salvo espressa pattuizione che il rapporto locatizio continui a svolgersi nei confronti del venditore) l'alienante, dal momento della vendita, assume veste di terzo rispetto al rapporto di locazione ancora in atto, ancorché abbia assunto l'obbligo di consegnare l'immobile in una data successiva: consegue che, non implicando quest'obbligo di per sé quello della relativa custodia del bene, l'acquirente non ha azione nei confronti dell'alienante per i danni arrecati nel frattempo dal conduttore all'immobile, ma deve agire direttamente nei confronti del conduttore stesso.

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