(massima n. 1)
La vendita (ma anche la donazione o la cessione) di un immobile in condominio fatto oggetto di locazione, in mancanza di una contraria volontą dei contraenti, determina, ai sensi degli artt. 1599 e 1602 c.c., la surrogazione del terzo acquirente (o donatario o cessionario) nei diritti e nelle obbligazioni del venditore (o donante o cedente) - locatore, senza necessitą del consenso del conduttore, e per l'effetto anche il subentro nell'obbligo di pagamento delle quote condominiali del condominio di cui fa parte l'immobile locato.