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Articolo 128 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi alla persona

Dispositivo dell'art. 128 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 127, per l’affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.

2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

  1. a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
  2. b) servizi di prestazioni sociali;
  3. c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

3. L’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

4. In applicazione dell’articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all’articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.

7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

8. Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Spiegazione dell'art. 128 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’art. 128 disciplina l’affidamento dei servizi alla persona – ambito che comprende prestazioni sanitarie, sociali e altre attività pubbliche e associative rivolte a bisogni individuali e collettivi. La norma recepisce la sensibilità europea verso la tutela della qualità e della continuità dei servizi rivolti a soggetti vulnerabili, imponendo alle stazioni appaltanti criteri di progettazione, selezione e vigilanza che privilegino l’esito sociale e la tutela degli utenti oltre al mero prezzo.

Il comma 1 stabilisce che, salvo quanto già previsto dall’art. 127 del nuovo codice appalti (che contiene regole speciali per alcune procedure di servizi sociali), per l’affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono nell’articolo.

Il comma 2 rinvia all’Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE e fornisce tre macro-categorie di servizi alla persona:
a) servizi sanitari, sociali e connessi;
b) servizi di prestazioni sociali;
c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi erogati da associazioni sindacali, politiche, giovanili e altre organizzazioni associative.

Ai sensi del comma 3, l’affidamento deve garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze delle diverse categorie di utenti (compresi gruppi svantaggiati) e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti stessi.
Questo comma sposta l’attenzione dalla sola efficienza economica al risultato sociale. Implica che i documenti di gara (capitolati, contratti) debbano contenere indicatori e garanzie su continuità del servizio, criteri di accesso, standard qualitativi e strumenti di partecipazione degli utenti.

Il comma 4 dispone che le stazioni appaltanti, in applicazione dell’art. 37 del nuovo codice appalti, approvano gli strumenti di programmazione attinenti ai servizi alla persona rispettando la legislazione statale e regionale di settore.

Ai sensi del comma 5, le finalità degli articoli 62 e 63 sono perseguite anche mediante forme di aggregazione previste dalla normativa settoriale, con particolare attenzione a distretti sociosanitari e strutture analoghe.
La norma incentiva l’aggregazione quale strumento per garantire integrazione e continuità dei servizi a livello territoriale, favorendo coordinamento tra istituzioni e ottimizzazione di risorse.

Il comma 6 rinvia esplicitamente alle procedure contenute negli articoli 32, 33 e 34, all’articolo 59 (accordi quadro) e agli articoli da 71 a 76 (procedure negoziate e speciali).

Il comma 7 richiama numerose norme del codice (fra cui quelle relative a trasparenza, esclusioni, qualificazione, documentazione, controllo delle offerte e misure di anomalia) e impone l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Infine, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia specificata all’art. 14 del nuovo codice appalti, comma 1, lett. d) (soglia relativa ai servizi sociali/persona), il comma 8 dispone l’applicazione dei principi e dei criteri previsti al comma 3.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

128 
Con la disposizione in esame si è inteso, per ragioni di chiarezza e di coerenza, dedicare un apposito articolo ai servizi assoggettati al c.d. regime intermedio di cui all’attuale art. 142, commi 5-bis e seguenti, introdotto dal decreto legislativo n. 56/2017. La scelta è stata anche di ordine terminologico, con il complessivo riferimento ai ‘servizi alla persona’, espressamente elencati, all’interno del comprensivo genus, al comma 2 (e richiamati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Al di là di tali profili, la disciplina risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella attuale.

Si segnala peraltro, per la sua attitudine innovativa, la previsione del comma 8, con la quale – relativamente agli affidamenti di servizi alla persona inferiori alla soglia europea – si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza, e gli obblighi di tenere conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati, e di promuovere il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. Si è inteso, con ciò, recepire le diffuse istanze degli operatori del settore, con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell’attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione.

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