L’articolo 127 disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza negli
affidamenti dei servizi sociali e di altri servizi assimilati, cioè quei servizi che, in ragione della loro particolare natura, sono caratterizzati da un regime meno rigido rispetto alle procedure ordinarie ma che, al contempo, devono rispettare i principi comunitari di
concorrenza, trasparenza e non discriminazione.
Il
comma 1 individua
l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma. Essa riguarda gli affidamenti di servizi sociali e dei servizi elencati nell’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, quando il valore dell’appalto sia pari o superiore alla soglia prevista dall’
art. 14 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera d).
La stazione appaltante, in questi casi, ha due alternative procedimentali:
La norma, dunque, lascia un margine di discrezionalità alle amministrazioni, che possono scegliere la forma di pubblicità più idonea, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e apertura del mercato.
Il
comma 2 individua un’eccezione alla regola generale appena descritta. Esso stabilisce che le modalità di pubblicità previste al comma 1 non trovano applicazione quando ricorrono i presupposti per l’utilizzo della
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, prevista dall’
art. 76 del nuovo codice appalti. In sostanza, quando sussistono le condizioni tassativamente elencate (ad esempio per ragioni di estrema urgenza, o per l’assenza di concorrenza per motivi tecnici), la stazione appaltante può
derogare alle forme di pubblicità, senza che ciò comporti una violazione dei principi di concorrenza.
Il
comma 3 disciplina la fase successiva, ossia la
pubblicità dell’avvenuto affidamento. Una volta conclusa la procedura, la stazione appaltante è tenuta a dare notizia dell’aggiudicazione attraverso la pubblicazione dell’avviso indicato nell’Allegato II.6, Parte I, lettera G. Tale obbligo risponde all’esigenza di garantire la trasparenza
ex post, consentendo al mercato e agli operatori economici di conoscere l’esito della gara.
Interessante è la possibilità, prevista dalla norma, di
raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In questo caso, gli avvisi cumulativi devono essere inviati entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre. Si tratta di una misura che intende semplificare gli oneri amministrativi, consentendo una pubblicazione periodica e non necessariamente immediata, senza però compromettere la trasparenza complessiva del sistema.
Il
comma 4 estende la disciplina alle procedure di affidamento nei settori speciali di cui all’
art. 173 del nuovo codice appalti, che riguardano attività specifiche (come acqua, energia, trasporti, servizi postali). Per tali settori, i bandi e gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell’Allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli predisposti dalla Commissione europea attraverso atti di esecuzione.
Infine, il
comma 5 stabilisce che tutti gli avvisi previsti dall’articolo 127 devono essere pubblicati in conformità con l’
art. 164 del nuovo codice appalti, che disciplina le regole generali in materia di pubblicazione e trasmissione degli avvisi. Ciò significa che le stazioni appaltanti devono rispettare i canali e le modalità tecniche previste a livello normativo, assicurando che la pubblicazione avvenga in maniera corretta e ufficiale.