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Articolo 127 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati

Dispositivo dell'art. 127 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 6 del codice, per l’affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente:

  1. a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera E;
  2. b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l’avvertenza che l’aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.

3. L’avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui all’articolo 173 contengono le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all’articolo 164.

Spiegazione dell'art. 127 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 127 disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza negli affidamenti dei servizi sociali e di altri servizi assimilati, cioè quei servizi che, in ragione della loro particolare natura, sono caratterizzati da un regime meno rigido rispetto alle procedure ordinarie ma che, al contempo, devono rispettare i principi comunitari di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

Il comma 1 individua l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma. Essa riguarda gli affidamenti di servizi sociali e dei servizi elencati nell’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, quando il valore dell’appalto sia pari o superiore alla soglia prevista dall’art. 14 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera d).

La stazione appaltante, in questi casi, ha due alternative procedimentali:
  • pubblicare un bando o un avviso di gara, contenente le informazioni elencate nell’Allegato II.6, Parte I, lettera E;
  • in alternativa, utilizzare un avviso di pre-informazione, che può essere pubblicato per un periodo non superiore a 24 mesi, contenente le informazioni previste nell’Allegato II.6, Parte I, lettera F. In questo secondo caso, l’avviso ha la funzione di rendere noto in anticipo l’intendimento della stazione appaltante di affidare determinati servizi, con la precisazione che l’aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.

La norma, dunque, lascia un margine di discrezionalità alle amministrazioni, che possono scegliere la forma di pubblicità più idonea, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e apertura del mercato.

Il comma 2 individua un’eccezione alla regola generale appena descritta. Esso stabilisce che le modalità di pubblicità previste al comma 1 non trovano applicazione quando ricorrono i presupposti per l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, prevista dall’art. 76 del nuovo codice appalti. In sostanza, quando sussistono le condizioni tassativamente elencate (ad esempio per ragioni di estrema urgenza, o per l’assenza di concorrenza per motivi tecnici), la stazione appaltante può derogare alle forme di pubblicità, senza che ciò comporti una violazione dei principi di concorrenza.

Il comma 3 disciplina la fase successiva, ossia la pubblicità dell’avvenuto affidamento. Una volta conclusa la procedura, la stazione appaltante è tenuta a dare notizia dell’aggiudicazione attraverso la pubblicazione dell’avviso indicato nell’Allegato II.6, Parte I, lettera G. Tale obbligo risponde all’esigenza di garantire la trasparenza ex post, consentendo al mercato e agli operatori economici di conoscere l’esito della gara.

Interessante è la possibilità, prevista dalla norma, di raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In questo caso, gli avvisi cumulativi devono essere inviati entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre. Si tratta di una misura che intende semplificare gli oneri amministrativi, consentendo una pubblicazione periodica e non necessariamente immediata, senza però compromettere la trasparenza complessiva del sistema.

Il comma 4 estende la disciplina alle procedure di affidamento nei settori speciali di cui all’art. 173 del nuovo codice appalti, che riguardano attività specifiche (come acqua, energia, trasporti, servizi postali). Per tali settori, i bandi e gli avvisi devono contenere le informazioni indicate nell’Allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli predisposti dalla Commissione europea attraverso atti di esecuzione.

Infine, il comma 5 stabilisce che tutti gli avvisi previsti dall’articolo 127 devono essere pubblicati in conformità con l’art. 164 del nuovo codice appalti, che disciplina le regole generali in materia di pubblicazione e trasmissione degli avvisi. Ciò significa che le stazioni appaltanti devono rispettare i canali e le modalità tecniche previste a livello normativo, assicurando che la pubblicazione avvenga in maniera corretta e ufficiale.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

127 
Sotto il profilo terminologico, si è preferito sostituire, fin dalla rubrica della disposizione, l’espressione ‘altri servizi specifici’ (contenuta nell’attuale art. 140) ovvero ‘altri servizi’ (contenuta nella rubrica dell’attuale Capo II della Sezione IV) con quella, meno generica e più espressiva, di ‘servizi assimilati’ ai servizi sociali, che dà conto della uniformità della relativa disciplina pur nella eterogeneità dei settori di riferimento. Peraltro, il catalogo dei servizi in questione è ancora affidato, con un complessivo richiamo per relationem, all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Ciò in ragione dell’assunto che il comune regime si fonda, in base alle vincolanti prescrizioni della direttiva, su una logica di mera ‘assimilazione’, giustificata dal più circoscritto e limitato interesse transfrontaliero.

Ancora sotto il profilo terminologico, si è sostituito il riferimento alla ‘aggiudicazione degli appalti’ con il più comprensivo ‘affidamento’ del servizio (così il comma 3 del testo proposto): ciò per escludere ogni preclusione al ricorso allo strumento della concessione. Sicché – anche sotto questo profilo in coerenza con l’opzione ‘sistematica’ di autosufficienza della disciplina dei contratti di concessione – la normativa in questione deve ritenersi, per questa parte, ‘di carattere generale’.

Della necessità di coordinamento con la disciplina del c.d. Codice del Terzo Settore, approvato con decreto legislativo n. 117/2017 in attuazione della delega di cui alla legge n. 106/2016, si è tenuto conto mercé il comprensivo richiamo fatto in apertura dal comma 1 del testo proposto all’art. 6 del codice, il quale costituisce disciplina di principio.

In materia, risultano da ultimo adottate le Linee Guida ANAC n. 17 del 27 luglio 2022, non recepite.

Merita segnalare che l’attuale art. 141 (recante ‘Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali) è stato espunto, in considerazione della scelta di riservare alla relativa sedes materiae la disciplina dei concorsi di progettazione e di idee.

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