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Articolo 59 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Accordi quadro

Dispositivo dell'art. 59 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo(1).

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell’indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.

3. Quando l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l’operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L’accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

  1. a) secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l’accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell’accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo effettuerà la prestazione; l’individuazione dell’operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;
  2. b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  3. c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

  1. a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
  2. b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell’oggetto dell’appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
  3. c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
  4. d) la stazione appaltante aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 59, comma 1; (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 59.

Spiegazione dell'art. 59 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’accordo quadro è lo strumento contrattuale mediante il quale una o più amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono, con uno o più operatori economici, le clausole che regoleranno gli appalti da aggiudicare in un determinato periodo di tempo. Attraverso questi accordi, vengono definiti gli elementi essenziali dei contratti, come i prezzi o le quantità previste per le future forniture, servizi o lavori.

L’accordo quadro non costituisce, dunque, una procedura di affidamento autonoma, bensì uno schema contrattuale preposto ad una futura procedura selettiva. Esso consente all’operatore economico aggiudicatario di assumere il ruolo di fornitore per una pluralità di appalti omogenei, nel limite massimo di 4 anni, salvo eccezioni debitamente motivate.

All’interno dell’accordo quadro vengono stabiliti:
  • le condizioni contrattuali degli appalti successivi;
  • i prezzi di riferimento;
  • le quantità presunte delle prestazioni.

L’amministrazione aggiudicatrice definisce il termine per la presentazione delle offerte, tenendo conto della complessità dell’oggetto contrattuale e del tempo necessario per la trasmissione delle stesse. Le offerte sono presentate in forma scritta e mantengono riservato il loro contenuto fino alla scadenza del termine stabilito.

È vietato l’utilizzo dell’accordo quadro quale strumento per eludere l’applicazione delle norme del Codice o per alterare la normale concorrenza. In particolare, non è ammesso il ricorso all’accordo quadro qualora gli appalti attuativi comportino modifiche sostanziali alle prestazioni previste.

Il Correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha apportato alcune modifiche all’articolo 59. Analizziamo, dunque, più nel dettaglio la fattispecie.

In particolare, al comma 1 è stato previsto che:
  • la decisione a contrarre debba esplicitare le esigenze di programmazione, fondate su un’analisi preventiva dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture;
  • qualora l’accordo quadro sia stipulato con più operatori economici e gli affidamenti avvengano senza riapertura del confronto competitivo (comma 4, lettera a)), la decisione a contrarre deve altresì indicare le percentuali di affidamento ai diversi operatori, al fine di garantire un’equa distribuzione.

Al comma 2 viene ribadito che l’aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro avviene tra le stazioni appaltanti previamente individuate nella fase di indizione e gli operatori selezionati. Non è ammessa alcuna modifica sostanziale alle condizioni fissate in sede di conclusione dell’accordo quadro. Si afferma, dunque, un principio di stabilità dell’assetto contrattuale.

Il comma 3 dispone che, nel caso in cui l’accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli affidamenti avvengono entro i limiti e le condizioni già definite. Tuttavia, l’amministrazione, se del caso, può richiedere un’integrazione dell’offerta da parte dell’operatore.

Come anticipato, il comma 4 prevede che l’accordo quadro può essere concluso anche con più operatori economici, secondo tre modalità alternative:
  • lettera a): senza riaprire il confronto competitivo, quando tutti i termini del contratto sono già definiti. L’individuazione dell’operatore avviene tramite decisione motivata sulla base delle specifiche esigenze della stazione appaltante;
  • lettera b): riaprendo il confronto competitivo quando l’accordo non disciplina tutti i termini della prestazione;
  • lettera c): una sorta di modalità ibrida, in parte senza e in parte con riapertura del confronto competitivo. Questa opzione è possibile solo se preventivamente stabilita e se sono stati indicati criteri oggettivi nei documenti di gara. La disposizione consente anche di modulare il metodo di esecuzione per lotti.

Il comma 5 disciplina puntualmente lo svolgimento del confronto competitivo nei casi in cui questo sia previsto. La procedura prevede:
  • consultazione scritta degli operatori in grado di eseguire l’appalto;
  • termini sufficienti per la presentazione delle offerte, parametrati alla complessità dell’appalto;
  • riservatezza delle offerte fino alla scadenza;
  • aggiudicazione secondo i criteri prefissati nell’accordo quadro.

Infine, l’articolo 22 del Correttivo ha introdotto il comma 5-bis, volto a disciplinare le situazioni in cui sopravvengano alterazioni dell’equilibrio contrattuale tra la stipula dell’accordo quadro e l’esecuzione dei contratti attuativi. In particolare:
  • qualora, in sede di stipula dei contratti attuativi, non sia possibile preservare o ripristinare l’equilibrio contrattuale mediante rinegoziazione secondo buona fede oggettiva, le parti possono legittimamente rinunciare alla stipula del contratto;
  • qualora, in fase di esecuzione, l’equilibrio contrattuale risulti compromesso e non suscettibile di riequilibrio attraverso rinegoziazione, le parti possono chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 122 del nuovo codice appalti, che riconosce all’appaltatore il solo diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

59 
La formulazione dell’articolo tiene conto della giurisprudenza europea (Corte di Giustizia sez. VIII - 19/12/2018, in causa C-216/17 - rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, sez. VI, ord., 11 aprile 2017, n. 1690: “1- Un'amministrazione aggiudicatrice può agire per sé stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati. 2- È escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all'atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.” Corte di Giustizia, sez. IV - 17/06/2021, causa C-23/20).

In assenza di specifiche indicazioni nella legge delega, le modifiche apportate all’istituto (la cui definizione è contenuta all’art. 2, lett. n, dell’Allegato I.1 ed è rimasta immutata rispetto a quella di cui all’ art. 3, comma 1, lett. iii) del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto riproduttiva della definizione contenuta nell’art. 33 della direttiva 2014/24/UE) constano:

a) di una semplificazione lessicale della prima parte del comma 1;

b) della disciplina della durata massima (uniformata a quella, più rigorosa, della direttiva);

c) dello spostamento dal sesto al primo comma della clausola anti-abuso;

d) dell’inserimento nel primo comma dell’obbligo di determinare l’ammontare stimato dell’intera operazione economica, così da consentire un’effettiva partecipazione (o non partecipazione) concorrenziale delle imprese, sulla base della consapevolezza della stima del valore (come sembrerebbe ricavarsi dai princìpi enunciati dalla Corte di Giustizia;

e) della soppressione del sesto comma, relativo ai settori speciali, costituente l’unica parte della disposizione vigente aggiunta rispetto al testo dell’art. 33 della direttiva.

Con più specifico riferimento alla formulazione della clausola anti-abuso (argomento, quest’ultimo, sul quale maggiormente si è concentrato il dibattito in Commissione), i componenti tecnici hanno fatto presente che nella pratica (soprattutto per i lavori) era invalsa la prassi di ricorrere all’applicazione dell’accordo quadro anche per attività affatto standardizzabili e prive di qualsivoglia progettualità, e hanno rappresentato l’opportunità di chiarire i limiti dell’istituto ribadendo la necessità che le prestazioni da svolgersi oggetto dell’accordo fossero identificate con compiutezza (si era da essi suggerito di utilizzare il termine “ripetitive”) in modo da assicurare l’identità di prestazioni tra accordo quadro e contratto attuativo.

I componenti tecnici avevano anche sollecitato la possibilità di fare riferimento all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2021, per introdurre un precetto che consentisse l’accordo quadro soltanto nelle ipotesi di manutenzione ordinaria. Tale ultimo suggerimento non è stato accolto, in quanto è sembrato eccessivamente perimetrativo, a fronte del tenore dei considerando 60 e 61 della direttiva.

È stato pertanto inserito alla fine del comma 1 il seguente inciso: “In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lett. b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.”

Il comma 2 prevede che l’aggiudicazione dei contratti valle avvenga secondo quanto previsto dai commi successivi, e che comunque in tali contratti non si possono apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accoro quadro.

I commi successivi (commi 3 e 4) stabiliscono diverse modalità di esecuzione negoziale degli accordi quadro, a seconda del fatto che essi siano stati conclusi con un solo operatore economico, ovvero con più operatori: stabilendo solo nel secondo caso (e solo in via eventuale: qualora l'accordo quadro non contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture) diverse modalità di riapertura, totale o parziale, del confronto competitivo.

Infine, il comma 5 disciplina la procedura di riapertura del confronto competitivo, laddove ammesso.

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