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Articolo 62 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Dispositivo dell'art. 62 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori(1).

2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate(1).

3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché i requisiti premianti(1)(2).

4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza(1).

5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1, possono:

  1. a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
  2. b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
  3. c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
  4. d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;
  5. e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
  6. f) procedere all’effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
  7. g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)(1).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

  1. a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;
  2. b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
  3. c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
  4. d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
  5. e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
  6. f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d);
  7. g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria(1).

6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1(1).

7. In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:

  1. a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
  2. b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
  3. c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;
  4. d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
  5. e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)(1).

8. L’allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15l della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata(1).

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell’allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

  1. a) l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
  2. b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
  3. c) ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato, dandone adeguata motivazione(1).

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza(1).

18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c)(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 62, comma 1; (con l'art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 62, comma 2; (con l'art. 25, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 62, comma 3; (con l'art. 25, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 62, comma 4; (con l'art. 25, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 62, comma 5, alinea; (con l'art. 25, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 62, comma 6, lettere a) b) c) f) e g); (con l'art. 25, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 6-bis all'art. 62; (con l'art. 25, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 62, comma 7, alinea; (con l'art. 25, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 62, comma 9; (con l'art. 25, comma 1, lettera l)) la modifica dell'art. 62, comma 15; (con l'art. 25, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 62, comma 17; (con l'art. 25, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 62, comma 18.
(2) Il comma 3 è stato modificato anche dall'art. 72, comma 2, lettera o) del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 62 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il nuovo Codice ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di centrali di committenza.
Ai sensi dell’Allegato I.1, la centrale di committenza è una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce, in via stabile, attività di centralizzazione delle committenze – consistenti nell’aggiudicazione di appalti pubblici, nella stipulazione di accordi quadro e nella gestione di sistemi dinamici di acquisizione – in favore di altre amministrazioni, nonché, se del caso, attività di supporto tecnico e operativo. Essa svolge, dunque, una funzione intermedia e aggregativa, volta a garantire efficienza e specializzazione nella gestione delle gare pubbliche.

L’articolo 62 delinea il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, introducendo un meccanismo selettivo volto a garantire che solo i soggetti dotati di idonei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici possano gestire autonomamente le procedure di affidamento al di sopra di determinate soglie.

In particolare, in forza del comma 1, le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente solo all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per l’affidamento diretto, nonché all’affidamento di lavori fino a 500.000 euro e all’utilizzo di strumenti di acquisto predisposti da soggetti qualificati.

Il comma 2 dispone che, per gli appalti sopra-soglia, vige l'obbligo di qualificazione: la stazione appaltante può operare solo se ha ottenuto la qualificazione ai sensi dell'art. 63 del nuovo codice appalti e dell'Allegato II.4. In caso contrario, l'ANAC non rilascia il CIG.

Il comma 3 rinvia all'Allegato II.4, il quale contiene non solo i requisiti per la qualificazione, ma anche le regole su incentivi e criteri premianti.

Al comma 4 il legislatore ha previsto che l'Allegato II.4 possa essere integrato con ulteriori misure organizzative, comprese quelle relative al coordinamento da parte dell'ANAC.

Il comma 5 individua le possibilità operative a disposizione delle stazioni appaltanti qualificate. In particolare, esse possono bandire gare sopra-soglia secondo il livello di qualificazione posseduto, utilizzare centrali di committenza, svolgere attività di committenza ausiliaria, appalti congiunti, usare strumenti telematici e fare ordini anche sopra soglia tramite centrali di committenza. Si segnala, altresì, la preferenza per il territorio regionale (lettera f): “con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento”).

In difetto di qualificazione, il comma 6 dispone che le stazioni appaltanti non qualificate, al di fuori degli affidamenti sotto soglia, devono appoggiarsi a soggetti qualificati per le diverse attività (acquisizione, committenza ausiliaria, utilizzo di strumenti telematici, esecuzione dei contratti).

Il comma 6-bis prevede che, anche per le procedure sotto soglia, le stazioni non qualificate hanno la facoltà di rivolgersi a soggetti qualificati.

Al comma 7 viene descritto il ruolo operativo delle centrali di committenza, che possono progettare, aggiudicare e stipulare contratti per conto di altre amministrazioni (qualificate e non qualificate), gestire sistemi di negoziazione, stipulare accordi quadro e convenzioni.

Il comma 8 dispone che l'Allegato II.4 può essere integrato per disciplinare in modo specifico il funzionamento delle centrali di committenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Ai sensi del comma 9, la collaborazione tra enti è formalizzata attraverso strumenti giuridici come accordi o convenzioni, secondo quanto previsto dall’art. 30 del T.U.E.L., oppure dall’art. 15 della legge sul proc. amministrativo. Le centrali e le stazioni appaltanti qualificate possono attivare convenzioni anche fuori dal proprio territorio.

Il comma 10 introduce un importante meccanismo volto a prevenire il rischio di inerzia o ritardi nella collaborazione tra stazioni appaltanti non qualificate e soggetti qualificati. In particolare, viene previsto un sistema basato sul silenzio-assenso: qualora una stazione appaltante non qualificata chieda a una stazione qualificata di operare per suo conto – ad esempio, per avviare o gestire una procedura di gara – e non riceva risposta entro 10 giorni, la richiesta si considera accettata.
Inoltre, nel caso in cui vi sia un rifiuto, l’ANAC è chiamata a intervenire, assegnando d’ufficio, nel termine di 15 giorni, un soggetto idoneo a supportare la stazione non qualificata.

Il comma 11 specifica che le stazioni appaltanti non qualificate possono affidare le attività di committenza ausiliaria a soggetti qualificati, anche al di fuori dei confini territoriali di riferimento. La norma distingue inoltre le attività riservate – per le quali è necessario avvalersi di soggetti qualificati – da quelle non riservate, per le quali è ammesso ricorrere a operatori economici selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.

Nel comma 12 si afferma che, quando la stazione appaltante si avvale di una centrale di committenza o di altro soggetto qualificato, conserva la responsabilità delle attività che le sono imputabili. Viene precisato che la responsabilità resta in capo alla stazione appaltante per ciò che riguarda la corretta definizione dei fabbisogni, la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, la definizione dei requisiti tecnici e qualitativi della prestazione.

Analogamente al precedente, il comma 13 sancisce la responsabilità della centrale di committenza per le attività che svolge per conto delle stazioni appaltanti. È obbligatoria la designazione di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) presso la centrale, che agisce in coordinamento con il RUP della stazione appaltante beneficiaria.

Il legislatore, al comma 14, disciplina l’ipotesi di cooperazione tra più stazioni appaltanti. In caso di svolgimento congiunto di una o più fasi della procedura, è necessario che almeno una delle stazioni coinvolte sia qualificata. Viene inoltre introdotta una responsabilità solidale tra le amministrazioni partecipanti: ciascuna risponde per l’intero, a garanzia degli interessi coinvolti. La nomina di un RUP unico per la procedura rafforza l’esigenza di coordinamento e coerenza tra le varie attività.

Il comma 15 consente alle stazioni appaltanti di scegliere, in funzione del principio del risultato (art. 1 del nuovo codice appalti), una stazione qualificata o una centrale di committenza anche estera. La scelta deve essere adeguatamente motivata.

Il comma 16 conferma la possibilità di rivolgersi a centrali di committenza aventi sede in altri Stati membri dell’Unione europea per l’effettuazione di acquisizioni centralizzate. La condizione posta è che tali centrali operino in conformità con la normativa dello Stato membro in cui hanno sede.

Il legislatore, al comma 17, prevede un’esclusione parziale dall’applicazione della disciplina di cui all’articolo 62 e all’art. 63 del nuovo codice appalti per alcune tipologie di operatori: imprese pubbliche, soggetti titolari di diritti esclusivi o speciali, enti privati che operano nel settore dei contratti esclusi di cui alla Parte V del Codice. Tuttavia, resta ferma la possibilità di introdurre successivamente, mediante aggiornamenti dell’Allegato II.4, criteri di qualificazione specifici per queste categorie di soggetti.

Infine, il comma 18 contiene una previsione specifica relativa ai contratti di partenariato pubblico-privato. Tali contratti, per la loro complessità strutturale e la rilevanza strategica, possono essere gestiti unicamente da stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate per i livelli più elevati di cui all’articolo 63.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

62 
L’art. 62 individua innanzitutto la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti (comma 1).

Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate (comma 2).

I requisiti di qualificazione sono indicati nell’allegato II.4, nei termini specificati nell’art. 63 (comma 3). Si è poi previsto che, in sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

L’allegato, inoltre, può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione degli articoli 62 e 63, nonché del relativo regime sanzionatorio e per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori.

Al comma 5 sono indicate le attività che possono essere compiute dalle stazioni appaltanti qualificate, che in funzione del loro livello di qualificazione possono effettuare gare di importo superiore alla soglia, acquisire lavori. Servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza, oltre che svolgere attività di committenza ausiliaria e appalti congiunti (disciplinati al comma 14), utilizzare strumenti telematici di negoziazione, effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Al comma 6 le stazioni appaltanti non qualificate ricorrono a una centrale di committenza qualificata e, per le attività di committenza ausiliaria, anche a stazioni appaltanti qualificate. Il perimetro delle attività che le stesse possono svolgere è ampio consentendo di:

- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a un milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;

- effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

Le stazioni appaltanti non qualificate per l’esecuzione ricorrono, laddove non abbiano comunque facoltà esecutive nei casi espressamente previsti a una centrale di committenza, potendo nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidante (comma 6).

Sono specificate le attività di progettazione e affidamento, nonché di implementazione di convenzioni e accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione, che possono essere svolte dalle centrali di committenza, a favore di stazioni appaltanti qualificate e non qualificate (comma 7).

Il funzionamento e gli ambiti di riferimento delle centrali di committenza possono essere disciplinati integrando l’allegato II.4 (comma 8).

Al comma 9 sono specificate le modalità di regolamentazione del rapporto che intercorre fra stazione appaltante e centrale di committenza; quest’ultima è scelta sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (comma 15) e può essere ubicata anche in altro Stato membro dell'Unione europea (comma 16).

Al comma 10 è delineato il sistema che garantisce alla stazione appaltante non qualificata di poter fare affidamento su una centrale di committenza che assicuri lo svolgimento della gara. Ciò avviene prevedendo la formazione del silenzio assenso sulla domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata alla centrale di committenza, e un meccanismo di assegnazione d’ufficio di una centrale di committenza nell’eventualità che tre centrali di committenza qualificate abbiano respinto la richiesta avanzata da una stazione appaltante non qualificata.

È disciplinata al comma 11 l’attività di committenza ausiliaria che può essere svolta dalle centrali di committenza qualificate e dalle stazioni appaltanti qualificate per i livelli intermedio e avanzato.

È disciplinata la ripartizione di responsabilità fra i vari soggetti coinvolti nelle attività di committenza ausiliaria (comma 12) e nelle altre attività di committenza (comma 13).

Sono escluse dal sistema di qualificazione le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dalla disciplina dei settori speciali, pur prevedendo la possibilità di integrazione dell’allegato II.4, al fine di disciplinare i relativi criteri di qualificazione, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza (comma 17).

Per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di PPP è necessaria una qualificazione almeno di livello intermedio (comma 18).

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