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Articolo 34 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Cataloghi elettronici

Dispositivo dell'art. 34 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

  1. a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;
  2. b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

  1. a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
  2. b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformità al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Tale catalogo è completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l’intenzione della stazione appaltante o dell’ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Spiegazione dell'art. 34 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di richiedere che le offerte siano formulate mediante l’utilizzo di cataloghi elettronici. Questa modalità, alternativa rispetto all’offerta tradizionale, mira a incentivare l’adozione di strumenti digitali nell’ambito dell’e-procurement, garantendo maggiore efficienza e standardizzazione nelle procedure. I cataloghi elettronici possono essere accompagnati da documentazione aggiuntiva utile a integrare e dettagliare l’offerta.

Nel comma 2 si precisa che la predisposizione dei cataloghi elettronici spetta ai candidati o agli offerenti, che devono attenersi alle specifiche tecniche e ai formati indicati dalla stazione appaltante. Ciò rafforza il principio di responsabilizzazione degli operatori economici, ai quali è demandato l’onere di conformarsi a criteri tecnici predefiniti.

Il comma 3 disciplina le modalità con cui le stazioni appaltanti devono comunicare l’ammissione o l’obbligo di presentazione dei cataloghi elettronici. In particolare, è imposto l’obbligo di segnalare nei documenti di gara (e nei relativi avvisi) sia la possibilità di utilizzo del catalogo elettronico, sia le modalità tecniche della sua trasmissione. È fondamentale che la struttura del catalogo sia chiara, compatibile con il dispositivo elettronico impiegato e conforme agli standard richiesti, assicurando parità di accesso e trasparenza.

Il legislatore, nel comma 4, introduce una disciplina specifica per i casi in cui un accordo quadro sia concluso con più operatori economici. In tal caso, il confronto competitivo per i contratti specifici può essere riaperto sulla base dei cataloghi elettronici aggiornati.
Le stazioni appaltanti possono scegliere due diverse modalità: invitare gli offerenti a ripresentare cataloghi adattati al contratto specifico oppure utilizzare quelli già presentati, se previsto nei documenti di gara. Si tratta di una disposizione che bilancia semplificazione procedurale e tutela della concorrenza.

A garanzia della trasparenza, il comma 5 impone che le stazioni appaltanti comunichino anticipatamente agli operatori la data e l’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni dai cataloghi. Inoltre, viene garantita all’operatore la possibilità di opporsi a tale raccolta e, in ogni caso, viene assicurato un contraddittorio preventivo, consentendo all’interessato di verificare la correttezza dei dati utilizzati nella formulazione dell’offerta.

Il comma 6 estende l’ambito applicativo dei cataloghi elettronici anche al sistema dinamico di acquisizione, consentendo l’aggiudicazione di appalti specifici sulla base di offerte strutturate in forma di catalogo. Si tratta di una soluzione coerente con i principi di digitalizzazione e snellimento procedurale promossi dal Codice. Inoltre, la norma consente l’utilizzo dei cataloghi già trasmessi in fase di richiesta di partecipazione, che gli operatori potranno completare successivamente, qualora previsto dalla stazione appaltante.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

34 
La disposizione è la trasposizione fedele dell’art. 36 della direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24 per cui se ne conserva il testo previsto dall’art. 57 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fatta eccezione per qualche piccola modifica, dovuta all’abrogazione dell’art. 52 del medesimo decreto legislativo.

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