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Articolo 609 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti sessuali con minorenne

Dispositivo dell'art. 609 quater Codice Penale

(1)Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

  1. 1) non ha compiuto gli anni quattordici(2);
  2. 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza(3).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni(4).

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni(5).

La pena è aumentata:

  1. 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
  2. 2) se il reato è commesso da più persone riunite;
  3. 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
  4. 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  5. 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(6)(7).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni(8).

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi(9).

Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Viene dunque fissata a quattordici anni la soglia al di sotto della quale vige una presunzione assoluta di invalidità del consenso ad atti sessuali eventualmente prestato dal minore.
(3) Tale numero è stato così sostituito dall’art. 6, co. 1, lett. a), della l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) Il presente comma è stato inserito dall'art. 6, co. 1, lett. b), della l. 6 febbraio 2006, n. 38, poi modificato dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera d), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(6) Tale comma è stato inserito dall'art. 13 comma 3 lett. a) della L. 19 giugno 2019 n. 69.
(7) Tale comma è stato modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(8) Viene esclusa la punibilità degli atti sessuali consensuali compiuti tra due minori di cui uno abbia un'età superiore ai tredici anni, riconoscendo attraverso tale speciale causa di non punibilità di tipo soggettivo la legittimità ai rapporti affettivi tra coetanei.
(9) E' circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave.

Ratio Legis

Con la riforma della materia penale sessuale, il legislatore ha riconosciuto come autonoma la fattispecie di atti sessuali con minorenne, prima considerata circostanza aggravata del reato di violenza sessuale, garantendo così adeguata tutela alla libertà individuale del minore nel compimento di atti sessuali.

Spiegazione dell'art. 609 quater Codice Penale

La libertà sessuale si acquista, nel nostro ordinamento, al compimento del quattordicesimo anno di età.

Per tali motivi, la norma in esame punisce chiunque compia atti sessuali con un infraquattordicenne, con il consenso di quest'ultimo (rilevando altrimenti il ben più grave delitto di cui all'articolo 609 bis.

Alla medesima pena soggiace colui che compia atti sessuali consensuali con persona minore di anni sedici, quando il colpevole sia una persona che eserciti un'autorità nei confronti del minore. Così, mentre negli altri casi un maggiore di età può lecitamente compiere atti sessuali con un ultraquattordicenne, il legislatore ha invece previsto la punibilità nei confronti di chi abbia particolari doveri di cura, istruzione e custodia nei confronti del infrasedicenne che abbia compiuto quattordici anni.

Con pena più lieve è invece punito lo stesso soggetto in posizione di supremazia o in capo al quale sussistono doveri di cura, custodia e istruzione, qualora compia atti sessuali con un minore, anche ultrasedicenne, ma solamente nel caso in cui si riscontri un abuso dei poteri connessi alla sua posizione, soggiogando dunque la vittima e sfruttando la propria posizione.

In deroga a quanto sopra esposto, non è punibile il minorenne che compia atti sessuali (consensuali) con un minore di anni tredici, qualora la differenza di età non superi i tre anni (un sedicenne può validamente avere rapporti sessuali con un tredicenne).

Al quarto comma si prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale ed indefinita, qualora la compressione della libertà sessuale sia minima, in considerazione del fatto concreto e delle circostanze, mentre all'ultimo comma è prevista l'applicazione dell'articolo 609 ter (violenza sessuale aggravata), nel caso in cui il soggetto passivo abbia meno di dieci anni, equiparando l'eventuale consenso alla mancanza di consenso, data l'età della vittima e la conseguente assoluta impossibilità di autodeterminarsi sessualmente.

Massime relative all'art. 609 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 26809/2023

Il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra l'agente e la vittima, risultando configurabile anche nel caso in cui l'uno trovi soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere all'esecuzione di atti sessuali da parte dell'altra.

Cass. pen. n. 8735/2022

In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma quinto, cod. pen., è necessaria una valutazione globale del fatto in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre, ai fini del suo diniego, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di mancato riconoscimento della diminuente a fronte del compimento, da parte dell'imputato, di atti sessuali con una minore ultrasedicenne, figlia della propria convivente, che si inserivano in una relazione affettiva e sessuale indicativa di sostanziale prevaricazione).

Cass. pen. n. 2533/2022

Non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della condanna per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater cod. pen., anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dal comma quinto del medesimo articolo.

Cass. pen. n. 25619/2022

Il reato di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609-quater cod. pen. ha natura istantanea, e non già abituale o permanente, in quanto si perfeziona con la realizzazione del fatto tipico, ossia con il compimento dell'atto sessuale che ne esaurisce l'offesa, sicché è dalla realizzazione delle singole condotte contestate, quand'anche unificate dal vincolo della continuazione, che dev'essere calcolato il tempo di prescrizione.

Cass. pen. n. 3705/2021

È configurabile il tentativo del delitto previsto dall'art. 609-quater, cod. pen., quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenti i requisiti dell'idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, essendo diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima.

Cass. pen. n. 7140/2020

In tema di atti sessuali con persona minorenne di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, di cui all'art. 609-quater, secondo comma, cod. pen., la nozione di abuso di potere postula che l'agente abbia ottenuto il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali mediante l'uso distorto dei poteri di direttiva e di comando connessi alla sua posizione di supremazia. (Fattispecie relativa ad atti sessuali compiuti con un minore ultrasedicenne da soggetto che rivestiva, nei confronti del predetto, la posizione qualificata di "tutor" durante lo svolgimento di uno "stage" lavorativo).

Cass. pen. n. 4903/2020

Ai fini dell'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., rileva il titolo dell'affidamento del minore, che determina l'instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l'agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali, e non il luogo in cui vengono consumati gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui sussistono le ragioni di vigilanza e custodia dell'affidamento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità per il reato in questione operato dalla sentenza impugnata nei confronti del bidello della scuola frequentata da una minore di anni sedici, per gli atti sessuali con questa compiuti non solo all'interno della scuola ma anche nei locali di una parrocchia).

Cass. pen. n. 43538/2019

In tema di atti sessuali con minorenne, nei casi previsti dall'art. 609 quater, comma primo, n. 2 cod. pen., le qualità personali dell'affidatario non incidono sulla configurabilità del rapporto fiduciario con la vittima, unicamente fondato sull'esistenza di un affidamento qualificato.

Cass. pen. n. 17509/2019

Integra il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all'interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione.

Cass. pen. n. 48377/2018

In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-quater, comma quarto, cod. pen. compete al giudice di merito, con valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità, determinare quale sia il grado di compressione del bene giuridico, comparando tra di loro gli elementi negativi e positivi, con riferimento al grado di coartazione esercitato, alle condizioni psicofisiche, in relazione all'età e al danno anche psichico arrecato al minore.

Cass. pen. n. 29618/2018

In tema di atti sessuali con minorenni, l'eventuale limitazione degli atti compiuti in danno del soggetto passivo del reato a pratiche erotiche non comportanti la congiunzione fisica non porta ad alcuna automatica qualificazione del fatto come minore gravità, dovendo compiersi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., una valutazione complessiva dell'episodio storico, dei suoi singoli elementi, della lesione inferta alla libertà sessuale del soggetto passivo del reato e dell'intensità del danno, anche psichico, da questa patito.

Cass. pen. n. 53135/2017

In tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l'integrazione del reato di cui all'art. 609-quater, comma primo n. 2) cod. pen., rileva a prescindere dall'abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici, elemento, quest'ultimo, previsto invece nell'ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne, di cui al comma secondo del medesimo articolo.

Cass. pen. n. 46461/2017

In tema di atti sessuali con un minorenne, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all'art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., deve farsi riferimento alla valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età; non è, pertanto, ostativa a tal fine la condotta violenta tenuta dall'imputato dopo la consumazione del reato, trattandosi di condotta successiva al compimento degli atti sessuali in quanto tali. (In applicazione del principio la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto ostativa al riconoscimento dell'attenuante la circostanza che l'imputato, alcuni giorni dopo il compimento degli atti sessuali, aveva tentato di sottrarre la minore alla madre con violenza, nonostante l'assenza di costrizione fisica nel compimento degli atti sessuali e l'esistenza di un iniziale consenso della vittima, divenuto stabile nell'ambito di una relazione duratura con l'imputato).

Cass. pen. n. 45749/2017

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2), cod. pen., che rende penalmente rilevanti gli atti sessuali con persona infrasedicenne laddove "il colpevole sia il genitore", con conseguente procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 609-septies, comma terzo, n. 2), cod. pen., non è necessario che quest'ultimo sia l'autore materiale della condotta, essendo sufficiente anche solo che lo stesso rivesta il ruolo di concorrente.

Cass. pen. n. 34512/2017

In tema di atti sessuali con minorenne, ai fini del riconoscimento dell'attenuante per i casi di minore gravità, di cui all'art. 609 - quater, comma 4, cod. pen., costituisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell'ambito di una "relazione amorosa" con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall'altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo.

Cass. pen. n. 11559/2017

La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell'aggravante in una fattispecie nella quale la minore era stata affidata dai genitori, per il fine settimana, alla zia e al suo convivente, il quale aveva consumato un rapporto sessuale con la persona offesa in un momento in cui era rimasto l'unico adulto all'interno dell'abitazione).

Cass. pen. n. 53672/2016

In tema di reati sessuali, la condotta in danno di persona di età inferiore agli anni sedici, posta in essere dall'ascendente o da altro soggetto con questa in rapporto qualificato (art. 609-quater, comma primo n. 2, cod. pen.), in cambio della promessa o dazione di denaro o di altra utilità, integra il reato previsto dall'art. 609 quater cod. pen., che assorbe la fattispecie meno afflittiva tipizzata all'art. 600 bis, comma secondo, cod. pen., che sanziona gli atti sessuali retribuiti con il minore degli anni diciotto, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Cass. pen. n. 47980/2016

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., è sufficiente il compimento di un atto sessuale con un minorenne, non essendo necessario il coinvolgimento fisico o emotivo di quest'ultimo o la consapevolezza da parte di questi dell'offesa arrecata allo sviluppo della sua personalità sessuale. (Fattispecie relativa ad atti sessuali di autoerotismo compiuti dall'imputato mentre teneva la nipote di mesi undici sulle ginocchia).

Cass. pen. n. 32339/2015

Il reato di prostituzione minorile, che punisce le condotte di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto, concorre con quello di atti sessuali con minorenne, sia per la differente oggettività giuridica che per la diversità degli elementi costitutivi. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'elemento aggiuntivo e dominante del mercimonio del corpo rende la fattispecie di cui all'art. 600-bis cod. pen. ontologicamente diversa da quella di cui all'art. 609-quater c.p.).

Cass. pen. n. 27123/2015

È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti sessuali dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 609 quater c.p.p., avendo riguardo ad una richiesta rivolta dal padre alla figlia minore di toccargli gli organi genitali, anche facendo riferimento al pregresso compimento di atti sessuali).

Cass. pen. n. 24342/2015

La condizione di affidamento per ragioni di educazione ed istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.) attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo o occasionale, che si instaura tra affidante ed affidatario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato sussistente la condizione di affidamento in relazione a condotte poste in essere, per la prima volta, al termine di una cena sociale, tenutasi fra coloro che frequentavano la palestra presso la quale lo stesso imputato insegnava, in occasione di un accompagnamento da questi effettuato su richiesta della madre della vittima, e proseguite poi nell'abitazione del medesimo, presso il quale la minore si recava, espressamente autorizzata dalla genitrice, per ricevere ripetizioni di materie scolastiche).

Cass. pen. n. 16349/2015

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p., non è configurabile nei confronti del conducente di autobus di linea, in assenza di un esplicito atto di affidamento da parte dei genitori. (In motivazione, la Corte ha escluso che l'autista di un autobus di linea possa ritenersi avere automaticamente in affidamento i minori a bordo della vettura da lui condotta, poiché sulla stessa la presenza di tali soggetti è solo eventuale, a differenza di quanto accade nello scuolabus, che è mezzo ontologicamente deputato al trasporto di minori).

Cass. pen. n. 29988/2013

Nel caso di rapporti sessuali consenzienti e retribuiti con minore, se vi è stata induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, si applica sempre il disposto dell'art. 600-bis, comma primo, a prescindere dall'età della vittima; se è mancata l'attività di induzione al meretricio, la condotta va punita: a) se si tratta di minore degli anni quattordici, ai sensi dell'art. 609 quater; b) se il minore ha età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, ex art. 609 bis, comma terzo; c) se ha età tra i sedici e i diciotto anni ex art. 609 bis comma secondo.

Cass. pen. n. 25822/2013

Il reato di cui all'art. 609 quater c.p. non è necessariamente caratterizzato dal contatto fisico fra la vittima e l'agente, sussistendo anche quando l'autore del delitto trova soddisfacimento sessuale dal fatto di assistere alla esecuzione di atti sessuali da parte della vittima. (Fattispecie di condotta perfezionatasi mediante una comunicazione telematica, attraverso la quale il reo aveva indotto le vittime minorenni a compiere su se stesse atti sessuali di autoerotismo).

Cass. pen. n. 18662/2013

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art.609 quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis, comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. (Nella specie, l'attenuante è stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali, ricomprendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose).

Cass. pen. n. 2835/2012

La condizione di affidamento in custodia del minore, prevista per il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p.), prescinde da un atto di formale affidamento da parte del genitore della vittima al reo, in quanto costituisce un dato fattuale che prescinde da rapporti formali tra l'affidatario e il soggetto avente la potestà sul minore, potendo avere anche carattere temporaneo e occasionale.

Cass. pen. n. 46637/2011

Il semplice reiterato invito, formulato nei confronti di minore infraquattordicenne, alla consumazione di un rapporto sessuale, non integra, per inidoneità degli atti, il tentativo del reato di cui all'art. 609 quater c.p..

Cass. pen. n. 37509/2011

La condotta di atti sessuali con minorenne ad opera del genitore o di altra persona qualificata rientra comunque nell'ipotesi di cui all'art. 609 quater n. 2 c.p. anche quando la vittima sia infraquattordicenne, con conseguente applicabilità, anche in tal caso, della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale.

Cass. pen. n. 30548/2011

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. (coabitazione) concorre con la circostanza aggravante prevista per il delitto di atti sessuali con minorenne, ove commessi in danno di persona offesa minore degli anni dieci (art. 609 quater, comma quinto, c.p.), in quanto quest'ultima è relativa all'età della persona offesa, mentre l'altra afferisce al fatto oggettivo dell'abuso delle relazioni derivante dalla coabitazione. (Nella specie, la Corte ha escluso che l'aggravante comune potesse ritenersi assorbita da quella speciale).

Cass. pen. n. 35809/2010

La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater, comma primo, n. 2, c.p.), è configurabile nei confronti del collaboratore scolastico, in quanto figura addetta a compiti di accoglienza, sorveglianza e vigilanza sugli alunni in occasione della momentanea assenza degli insegnanti ed in occasione del loro trasferimento nei locali della scuola ad altre sedi.

Cass. pen. n. 27588/2010

Il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a prescindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali.

Cass. pen. n. 27272/2010

Gli elementi soggettivi di cui all'art. 133, comma secondo, c.p., non rilevano ai fini della configurabilità dell'ipotesi di minore gravità del reato di violenza sessuale, non rispondendo la mitigazione della pena all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima.

Cass. pen. n. 11252/2010

Ricorre la circostanza attenuante della minore gravità nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell'integrità psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalità).

Cass. pen. n. 20246/2009

È ammissibile la costituzione di parte civile "in proprio" dei genitori del minore, vittima del reato di atti sessuali con minorenne, in quanto tale delitto, oltre a ledere direttamente il minore, incide sull'interesse dei genitori all'integrità psicofisica del figlio e sulla loro sfera morale.

Cass. pen. n. 15053/2009

Integra il delitto di corruzione di minorenne la condotta consistente nell'invitare la vittima ad assistere a proiezioni pornografiche accompagnate da atti di esibizionismo e di autoerotismo. (Fattispecie nella quale il reo non si limitava a mostrarsi nudo al minore ma lo invitava a toccarsi durante la proiezione dei film pornografici).

Cass. pen. n. 12987/2009

In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l'univoca intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall'altro, l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima. (Fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo).

Cass. pen. n. 347/2009

In tema di reati sessuali, la circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa è incompatibile con il delitto d'atti sessuali con minorenne, in quanto l'eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa dell'evento.

Cass. pen. n. 44971/2007

In tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato.

Cass. pen. n. 36389/2007

In tema di delitti contro la libertà individuale, ai fini della configurabilità dei reati di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) e di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) è irrilevante il ruolo attivo o passivo assunto dall'imputato nel contesto della relazione con la vittima. (Fattispecie nella quale l'imputato, insegnante di catechesi della vittima, aveva sostenuto che la sua tendenza omosessuale ne escludesse la configurabilità).

In tema di atti sessuali con minorenne, l'esistenza di un rapporto di affidamento per ragioni di educazione e di istruzione (art. 609 quater, comma primo, n. 2 c.p.) è assunta dal legislatore come chiave di lettura di una responsabilità ex se presunta. (Fattispecie nella quale l'imputato era l'insegnante di catechesi della vittima).

Cass. pen. n. 35875/2007

È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di tentativo e ritenuta quella del delitto consumato nella condotta di un soggetto che, attratta una minorenne nella sua stanza da letto, l'aveva fatta sedere sulle ginocchia e, alzandole la gonna, l'aveva toccata in prossimità della vagina).

Cass. pen. n. 21815/2007

In tema di atti sessuali con minore infrasedicenne, l'affidamento per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia è configurabile anche quando il soggetto attivo non sia l'insegnante della classe in cui il minore è inserito, ma appartenga alla stessa struttura scolastica, ricorrendo anche in questo caso tra insegnante ed alunno quel rapporto di affidamento contemplato dalla norma penale incriminatrice.

Cass. pen. n. 19425/2007

L'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minore) configura una ipotesi autonoma di reato e non una circostanza aggravante del delitto di violenza sessuale previsto dal precedente art. 609 bis c.p. (Principio affermato, nella specie, ai fini della operatività del termine di durata massima della custodia cautelare previsto dal combinato disposto degli artt. 303, comma primo, lett. a), n. 3, e 407, comma secondo n. 7 bis c.p.p.).

Cass. pen. n. 16843/2007

In tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dal primo comma dell'art. 609 quater c.p., va escluso che il mero dato anagrafico comporti la sussistenza della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dal comma secondo dell'art. 609 bis c.p., così che, una volta escluse condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che è alternativa e incompatibile con la prima.

Cass. pen. n. 5003/2007

In tema di reati contro la libertà sessuale, la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessa, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno.

Cass. pen. n. 29730/2006

L'età del minore, se di gran lunga inferiore al limite dei dieci anni, oltre ad essere elemento essenziale della circostanza aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 quater c.p., è legittimamente valutata dal giudice anche come elemento concreto atto ad escludere la circostanza attenuante della minore gravità del caso prevista dall'art. 609 bis, comma terzo, c.p. (Fattispecie in cui l'età del minore era di quattro anni e mezzo).

Cass. pen. n. 3124/2006

La posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 c.c. in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni: ne consegue che risponde del delitto di cui all'art. 609 quater c.p., in concorso con l'autore del reato, ai sensi del secondo comma dell'art. 40 c.p., la madre che non impedisca, ed anzi consenta, che il coniuge abusi sessualmente dei figli minorenni.

Cass. pen. n. 45286/2005

In tema di reati sessuali con minorenne, si configura l'ipotesi del tentativo quando, pur in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'idoneità e l'univocità degli atti consistiti nell'offrire in più occasioni ad un bambino, minore di dieci anni, caramelle e denaro con l'esplicita richiesta di compiere atti sessuali e nel tentativo di trascinarlo nel bagno, pur in assenza di toccamenti lascivi).

Cass. pen. n. 29662/2004

Il delitto di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) tutela l'integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale attraverso una assoluta intangibilità nell'ipotesi di minore degli anni quattordici (comma primo n. 1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (comma primo n. 2) e si configura anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso.

Cass. pen. n. 18058/2004

In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore ai propri genitori non sono utilizzabili allorché si sia omesso di procedere all'assunzione diretta del minore, con la sola possibilità che l'equilibrio psichico di questi sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità idonea a consentire il recupero della testimonianza indiretta dei genitori.

Cass. pen. n. 15287/2004

La fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p., che incrimina gli atti sessuali con minorenne, tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo la sua assoluta intangibilità sessuale (per il minore di quattordici anni) e quella relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso), è configurabile in assenza di ogni pressione coercitiva e si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall'art. 609 bis c.p., i quali, avendo come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter, comma primo, n. 1 c.p.

Cass. pen. n. 36995/2001

In tema di reati contro la libertà sessuale è legittimo il diniego di concessione delle attenuanti generiche in base ad elementi quali la valutazione della pretesa di rapporti innaturali con soggetto in giovanissima età e la intensità del dolo dimostrata con la ripetizione dell'azione nel tempo.

Cass. pen. n. 28373/2001

In tema di atti sessuali con minorenne, deve configurarsi l'ipotesi del tentativo nei casi in cui l'autore non commetta una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ma si limiti ad atti che, pur superficiali, integrano una oggettiva manifestazione di sessualità. Tali caratteristiche della condotta, tuttavia, non comportano l'automatica applicazione della diminuente della «minore gravità», prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 quater c.p., posto che la gravità dev'essere valutata con riferimento all'entità lesiva che si sarebbe verificata nel caso di reato portato a compimento. (Fattispecie in cui l'imputato aveva provato appagamento nella visione della nudità del minorenne ed aveva retribuito lo stesso con invito ad un successivo appuntamento).

Cass. pen. n. 26930/2001

L'induzione di minore infraquattordicenne a commettere atti di libidine sulla persona dell'agente, già rientrante nelle previsioni di cui all'abrogato art. 530, secondo comma, c.p., è da ritenere tuttora punibile ai sensi dell'art. 609 quater, comma 1, n. 1, stesso codice, rimanendo peraltro applicabile, siccome più favorevole sotto il profilo sanzionatorio, il citato art. 530 c.p., qualora il fatto sia stato commesso sotto la vigenza di tale norma.

Cass. pen. n. 10936/2001

In tema di reati contro la libertà sessuale l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 quater c.p., che punisce gli atti sessuali compiuti con persona minore degli anni dieci, non costituisce un'autonoma fattispecie criminosa, bensì una circostanza aggravante del reato contemplato dal primo comma della medesima disposizione (atti sessuali con minorenne), atteso che l'ultimo comma del citato articolo richiama, per la determinazione della pena nel caso in cui la persona offesa non abbia compiuto gli anni dieci, il comma secondo del precedente articolo 609 ter c.p., la cui rubrica, riferendosi alle circostanze aggravanti, dimostra l'intenzione del legislatore di considerare determinati elementi fattuali quali presupposti per l'aggravamento della pena e non per la configurazione di autonome fattispecie di reato. Peraltro tra le circostanze aggravanti di cui al citato art. 609 ter è indicato il caso in cui la condotta delittuosa sia stata commessa in danno di persona minore degli anni dieci, così realizzandosi piena simmetria tra le ipotesi di cui agli artt. 609 bis (violenza sessuale) e 609 quater c.p. citato.

In tema di reati contro la libertà sessuale, il reato di cui all'art. 609 quater (atti sessuali con minorenne) può essere circostanziato dalla diminuente del fatto di minore gravità, di cui al comma terzo, sia dall'aggravante degli atti sessuali su minore degli anni dieci, di cui al comma quarto, così che, ove concorrano entrambe le circostanze, il giudice di merito è chiamato ad un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Cass. pen. n. 2083/2000

La diminuente prevista dall'art. 609 quater, comma 3, c.p. configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, il cui riconoscimento in concreto si risolve in una diversa qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente va ritenuto ammissibile il ricorso del P.G. avverso la decisione emessa ex art. 444 c.p.p., e che inquadri i fatti con applicazione della citata disposizione, essendo possibile denunciare con ricorso per cassazione la erronea qualificazione giuridica del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice con la sentenza di patteggiamento. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto di atti sessuali con minorenne come compreso nella fattispecie di minore gravità prevista dal comma terzo citato, operata in base alla mera considerazione delle modalità del fatto e non rilevando che nel caso de quo trattavasi di atti sessuali con minore degli anni dieci non potesse ritenersi corretta, stante la previsione di maggiore gravità ex comma 4 dello stesso art. 609 quater c.p. per i fatti compiuti con minore degli anni dieci).

Cass. pen. n. 9528/2000

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 quater c.p. per i casi di minore gravità deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis, comma 3 stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui — avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione — sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati nell'art. 133 c.p.

Cass. pen. n. 2841/1998

Con la entrata in vigore della legge 66 del 1996 la c.d. violenza carnale presunta, di cui all'art. 519, comma secondo, c.p. non è più configurabile. Per colmare detto vuoto normativo, inalterato restando il disvalore che l'ordinamento attribuisce a determinati comportamenti, è stato introdotto il nuovo autonomo reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.) che punisce il compimento anche non violento, di atti sessuali con minorenni infraquattordicenni, e con il concorso di specifiche condizioni nel caso il minore non abbia ancora compiuto gli anni sedici. Pertanto in caso di atti sessuali con ultraquattordicenne occorre verificare l'esistenza delle specifiche condizioni previste dall'art. 609 quater.

Cass. pen. n. 4004/1998

È configurabile il tentativo di violenza sessuale di cui al primo comma dell'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenni), nell'ipotesi in cui l'agente in molteplici e ravvicinate occasioni intrattenga atteggiamenti violenti (nella specie afferrando per il collo) nei confronti di un minore, invitandolo ogni volta nel contempo a seguirlo, perché si dia a pratiche sessuali in sua presenza. La ripetitività degli episodi ed il modo pressante della richiesta sono in astratto indici rilevatori dell'idoneità dell'azione. È, però, necessario, al fine di riscontrare anche l'estremo dell'univocità, inserire il comportamento nelle concrete modalità di spazio e di tempo, per verificarne la direzione all'effettiva perpetrazione dell'illecito e la coincidenza della fattispecie concreta con quella legale.

Cass. pen. n. 11193/1997

In tema di delitti contro la libertà sessuale la L. 15 febbraio 1996, n. 66 non ha depenalizzato le condotte realizzate nella vigenza della precedente normativa quando coincidono con quelle previste dallo ius superveniens, per cui il fatto precedentemente inquadrato nella previsione degli art. 56 e 521 c.p. è riconducibile alla nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 quater c.p. L'illiceità del comportamento, rientrando il reato di violenza sessuale fra quelli contro la libertà personale e non più tra quelli contro la moralità pubblica, deve essere valutato alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e sulla sua attitudine ad offendere la libertà di determinazione nella sfera sessuale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che l'ostentazione del membro ad una minore degli anni quattordici, con invito a toccarlo, non configurasse il reato di atti osceni, bensì quello di atti di libidine violenti, nella fase del tentativo, con esclusione della attenuante di minore gravità di cui all'art. 3 L. 15 febbraio 1996, n. 66).

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