Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11252 del 24 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorre la circostanza attenuante della minore gravitą nel reato di atti sessuali con minorenne se gli atti compiuti non comportano una rilevante compromissione dell'integritą psico-fisica della persona offesa, non avendo rilievo alcuno, invece, ai fini del riconoscimento dell'attenuante, l'eventuale consenso della stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che proprio l'approfittare dei rapporti di simpatia, di confidenza, di affetto o di affidamento per avere rapporti sessuali con un minore, costituisce un inquinamento ed una corruzione della loro personalitą).

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