Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29662 del 8 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di cui all'art. 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) tutela l'integrità fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale attraverso una assoluta intangibilità nell'ipotesi di minore degli anni quattordici (comma primo n. 1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (comma primo n. 2) e si configura anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso.

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