Cassazione penale Sez. III sentenza n. 28373 del 12 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti sessuali con minorenne, deve configurarsi l'ipotesi del tentativo nei casi in cui l'autore non commetta una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, ma si limiti ad atti che, pur superficiali, integrano una oggettiva manifestazione di sessualitą. Tali caratteristiche della condotta, tuttavia, non comportano l'automatica applicazione della diminuente della «minore gravitą», prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 quater c.p., posto che la gravitą dev'essere valutata con riferimento all'entitą lesiva che si sarebbe verificata nel caso di reato portato a compimento. (Fattispecie in cui l'imputato aveva provato appagamento nella visione della nuditą del minorenne ed aveva retribuito lo stesso con invito ad un successivo appuntamento).

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