Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 18662 del 26 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante prevista dall'art.609 quater c.p. per i casi di minore gravitā deve considerarsi applicabile, al pari dell'omologa prevista dall'art. 609 bis, comma terzo stesso codice, in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalitā esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertā sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave. (Nella specie, l'attenuante č stata negata in considerazione della tipologia degli atti sessuali, ricomprendente rapporti orali che avevano provocato alla persona offesa sensazioni molto dolorose).

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