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Articolo 106 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Luogo della celebrazione

Dispositivo dell'art. 106 Codice Civile

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente(1) nella casa comunale [110] davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione [93, 94, 109, 137, 138, 116 comma 2](2).

Note

(1) Per "pubblicamente" deve intendersi un luogo pubblico, comunale e dotato di libero accesso. Le uniche eccezioni sono previste dalla legge agli artt. 109 (presso un comune diverso) e 110 (se l'impedimento è giustificato dall'ufficiale di stato civile).
(2) Altri casi particolari sono contemplati e disciplinati dal codice della navigazione marittima ed aerea (R.D. 30 marzo 1942 n. 327), agli artt. 204 e 834 cod. nav.

Ratio Legis

La ratio della norma è ancora quella di garantire la pubblicità e l'imperio giuspubblicistico nel fondamentale dipanarsi di tutto il procedimento matrimoniale.

Spiegazione dell'art. 106 Codice Civile

In questo articolo, oltre a determinare la competenza dell'ufficiale dello stato civile, si stabilisce, in relazione alla importanza sociale dell'istituto:
  1. che il matrimonio dev'essere celebrato pubblicamente;
  2. che la celebrazione deve avvenire nella casa comunale.
Le disposizioni di questo art. 106 non sono assolute: della competenza è ammessa delegazione per ragioni di necessità o di semplice convenienza (art. 109); alle altre due prescrizioni si può per ragioni di necessità derogare (art. 110).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

92 E' stato proposto di consentire la celebrazione del matrimonio dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune in cui uno degli sposi ha il domicilio o la residenza; ma su questo punto è sembrato preferibile il sistema del progetto, il quale si è ispirato al concetto di accentrare nel medesimo ufficiale dello stato civile il compimento della pubblicazione e la successiva celebrazione del matrimonio, in guisa che, rendendosi noto l'ufficiale dello stato civile che dovrà procedere alla celebrazione, viene agevolato l'esperimento di eventuali opposizioni. La scelta tra i comuni di residenza degli sposi è fatta al momento della richiesta della pubblicazione e importa designazione dell'ufficiale competente alla celebrazione, salva la successiva eventuale delega prevista dall'art. 109 del c.c..

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