Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23249 del 27 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di bigamia ha natura permanente. La permanenza si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e cessa allorché, indipendentemente dalla causa estintiva costituita dalla dichiarazione di nullitą del primo matrimonio o dell'annullamento del secondo per ragioni diverse dalla stessa bigamia, sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi.

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