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Articolo 122 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Violenza ed errore

Dispositivo dell'art. 122 Codice Civile

Il matrimonio può essere impugnato [127] da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza [129, 1434](1) o determinato da timore di eccezionale gravità(2) [1437] derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona(3) o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

  1. 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale [89](4);
  2. 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione [178, 181 c.p.] prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.];
  3. 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale [102, 105 c.p.];
  4. 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
  5. 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine(5).

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore [119 2, 120 2, 123 2, 2964; 70 c.p.c.].

Note

(1) L'articolo si riferisce alla violenza (naturalmente morale) di cui all'art. 1435 del c.c., ossia alla minaccia atta a far temere un male ingiusto e notevole, avuto riguardo alle condizioni della persona di cui trattasi.
(2) Si tratta del timore di un pericolo percepito dal soggetto, ed indotto da altri; rileva solo quando la persona si sia determinata a contrarre matrimonio solo per evitare il pericolo stesso. Non rileva, invece, il timore reverenziale, ossia la mera soggezione nei confronti di altri.
(3) L'errore sulla persona riguarda l'identificazione della stessa, ossia l'aver scambiato le parti, confondendole, una rispetto all'altra; tale ipotesi diverge dal matrimonio sotto falso nome, che determinerà la rettificazione del solo atto di matrimonio, rimanendo valido ed efficace lo stesso.
(4) La malattia o anomalia, persistente al momento dell'impugnazione, deve tuttavia esistere al momento del matrimonio e non essere però conosciuta dall'altro coniuge. Spetterà al giudice determinarne l'influenza sul consenso (Cass. 4876/2006). Archetipo dell'anomalia è la sterilità sessuale.
(5) In tale ultima ipotesi, rileva la convinzione (poi rivelatasi erronea) del matrimonio conseguente a concepimento da lui causato; l'impugnazione è esperibile sino alla nascita, od anche successivamente qualora si sia svolta l'azione di disconoscimento di paternità.

Brocardi

Error qualitatis redundans in errorem personae
Impotentia coeundi
Impotentia generandi

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

99 L'art. 122 del c.c. riproduce l'art. 128 del progetto, salvo una modificazione formale nel primo comma. Non sono state accolte le altre proposte fatte sullo stesso articolo, poiché la formula "errore che ridondi sulla identità della persona" è sembrata meno propria dell'altra "quando si risolve in errore sull'identità della persona", e l'espressione "la sua piena libertà", che si trova già nel vecchio codice, scolpisce, meglio che non l'altra "la sua libertà", il concetto della cessazione di qualsiasi causa esterna che possa influire sulla libera determinazione della volontà.

Massime relative all'art. 122 Codice Civile

Cass. civ. n. 17910/2022

La convivenza come coniugi, pur costituendo ostacolo di ordine pubblico, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica qualora sussistano ipotesi di nullità previste come tali anche dall'ordinamento italiano, senza termini di decadenza o possibilità di sanatoria. (Nel caso di specie, la sentenza ecclesiastica aveva pronunciato la nullità per una fattispecie coincidente con la previsione di cui all'art. 122 c.c.).

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.

Cass. civ. n. 4653/2018

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.

Cass. civ. n. 1749/2016

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto da uno dei coniugi per "metus reverentialis", postula che la corte d'appello verifichi la compatibilità della qualificazione canonistica della suddetta causa di nullità matrimoniale con l'ordine pubblico italiano, valutando in concreto che non si sia trattato di una mera "reverentia" dovuta a persona cui uno degli sposi era legato da particolare rapporto, ma unicamente di situazioni tali da integrare gli estremi della gravità, estrinsecità e decisività ai fini della formazione del consenso. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 11/02/2014)

Cass. civ. n. 3407/2013

In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l'errore riguardo al comportamento sessuale dell'altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l'addebitabilità della separazione.

Cass. civ. n. 18988/2011

In tema di azione di nullità del matrimonio, qualora il fatto di cui all'ultimo comma dell'art. 122 c.c. - cioè la coabitazione per un anno dalla scoperta dell'errore - risulti dagli atti, la decadenza della relativa azione può essere rilevata d'ufficio dal giudice, essendo la materia del matrimonio sottratta alla disponibilità delle parti; qualora poi l'improponibilità della domanda, come nella specie, venga eccepita dalla parte interessata, il giudice non può ritenersi limitato, per quanto riguarda l'accertamento dei fatti che integrano la decadenza, dalle affermazioni della parte stessa, essendo libero, in materia di prove, di apprezzare ed utilizzare tutto il materiale probatorio acquisito al processo

Cass. civ. n. 3671/1998

Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l'esistenza di una malattia psichica dell'altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l'esistenza della malattia e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all'altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa. E, invece, rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante, con riferimento, alla sua incidenza sullo svolgimento della vita coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore, da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obiettiva emergente agli atti.

Cass. civ. n. 3508/1994

Il fatto costitutivo dell'annullabilità del matrimonio prefigurata dal n. 1 dell'art. 122 c.c. non è la malattia in sé, ma l'errore del coniuge che, per averla ignorata o non esattamente conosciuta, (nel senso che non la conosceva o che, pur conoscendola, ne ignorava l'attitudine ad influire negativamente, in ragione delle sue caratteristiche, nello svolgimento della vita coniugale) si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento, tenuto conto del fatto che nella materia la esattezza della conoscenza non deve intendersi necessariamente riferita alla diagnosi tecnica (patogenica e strutturale) della malattia, essendo invece riferibile anche alle sue manifestazioni esteriori socialmente percepibili e da chiunque mediamente valutabili quanto al loro tasso di incidenza sulle relazioni intersoggettive in generale e sulla vita coniugale in particolare.

Cass. civ. n. 1017/1972

La violenza che l'art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto. Deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall'art. 1435 c.c. dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole.

Cass. civ. n. 3456/1971

È prescrittibile l'azione di nullità del matrimonio per l'errore sulla identità dell'altro coniuge.

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Consulenze legali
relative all'articolo 122 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. C. chiede
domenica 12/12/2021 - Piemonte
“Tizio sposa Caia, di cittadinanza colombiana, nel febbraio 1979.
Caia acquisisce, pertanto, la cittadinanza italiana ed ottiene la carta d’identità italiana che attesta essere nata nel settembre 1945.
La coppia non ha ascendenti né discendenti
Tizio muore nell’ottobre 2019 nominando, con testamento pubblicato, il proprio fratello Sempronio erede universale, lasciando alla moglie Caia l’usufrutto in sostituzione di legittima su alcuni immobili e conti bancari in comproprietà con il marito Tizio.
Caia muore in aprile 2020, senza lasciare testamento.
Sempronio rinviene, nel novembre 2021, l’originale di una carta d’identità colombiana di Caia, emessa nel febbraio 1949, con annessa fotografia. Da tale fotografia vi evince chiaramente che essa ritrae una ragazza di circa 12-14 anni e non di soli 4 anni (1949 -1945). Ne risulta che, al momento del matrimonio (febbraio 1979), Caia è nata tra il 1935 ed il 1937 ed ha 42- 44 anni, anziché 34, quale risulta sulla carta d’identità italiana
Si chiede se tale falsificazione possa essere motivo di nullità od annullabilità (errore essenziale, qualità personali o altre cause) del matrimonio e, in caso affermativo, quali conseguenze possono derivare al patrimonio di Caia ed i diritti dei suoi eredi e se costoro possono non accettare l’usufrutto in sostituzione di legittima, optando per quest’ultima.
Prego valutare anche la possibilità di prescrizione della falsificazione.”
Consulenza legale i 28/12/2021
Il secondo comma dell’art. 122 c.c. stabilisce che il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona, o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
Il terzo comma della norma precisa che l’errore sulle qualità personali può ritenersi essenziale quando, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, venga dimostrata l'esistenza di entrambi i seguenti presupposti:
  • il coniuge caduto in errore non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute;
  • l’errore riguardi una delle ipotesi tassativamente previste dalla norma.
Le ipotesi di errore essenziale espressamente elencate dalla norma sono le seguenti:
  1. esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
  2. esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
  3. dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  4. condanna definitiva dell'altro coniuge per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni;
  5. stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233 c.c., se la gravidanza è stata portata a termine.
Da ciò si evince che l’errore sull’età dell'altro coniuge non può essere considerato errore essenziale su qualità personali; dunque non può portare all’annullamento del matrimonio.

Guy chiede
venerdì 27/01/2012 - Toscana
“Vorrei sapere se, a Vostro avviso, è possibile richiedere la nullità del matrimonio nel caso in cui il marito, cittadino straniero, oltre ad avere fornito alla giovanissima futura moglie un nome falso fino al giorno del matrimonio, dopo una settimana abbia confessato di essersi sposato solo per non venire espulso dal paese. Preciso che il matrimonio, su richiesta di lui, è stato celebrato in assoluta segretezza e non vi è mai stata convivenza tra i coniugi.”
Consulenza legale i 02/02/2012

L'errore sulla identità della persona dell'altro coniuge rende invalido il matrimonio ai sensi dell'art. 122 del c.c..
Lo scambio di persona è, ovviamente, assai raro e non va confuso con il matrimonio sotto falso nome, quando la persona sposata è effettivamente quella voluta (in tale ipotesi il matrimonio è valido e tutt'al più sarà oggetto di rettifica l'atto di matrimonio).

Nel caso di specie, però, il matrimonio potrebbe essere impugnato per simulazione ai sensi dell'art. 123 del c.c.. La legge configura tale vizio allorquando i coniugi abbiano convenuto di non voler esercitare i diritti o di non adempiere gli obblighi derivanti dal matrimonio. L'impugnazione spetta a ciascuno di loro, ma è fissata una duplice decadenza: il matrimonio non è più annullabile se è trascorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, ovvero se gli sposi hanno convissuto come coniugi, anche per un breve periodo.