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Articolo 175 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

Dispositivo dell'art. 175 Codice Penale

Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni(1), ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516(2), il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale [c.p.p. 533, 688](3).

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma(6).

Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato [c.p.p. 674](4).

[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.](5)

Note

(1) A tal proposito si ricordi che la Corte Costituzionale ha chiarito che il giudice, nel caso di condanne successive, può concedere ulteriori non menzioni nel certificato del casellario giudiziale, a patto che si tratti di reati anteriormente commessi e le pene cumulate con quelle già irrogate non superino i limiti di applicabilità del beneficio.
(2) La Corte Costituzionale ha corretto tale criterio, stabilendo che per le pene pecuniarie la non menzione può essere ordinata dal giudice anche quando la pena non sia superiore ad una somma che, ragguagliata ai sensi dell'articolo 135, non superi i due anni di pena detentiva.
(3) La non menzione della condanna è inserita tra le cause di estinzione della pena, ma si tratta in realtà di un beneficio che comporta una limitazione degli effetti negativi della condanna. Questo beneficio però è subordinato alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'articolo 133, a nulla valendo altri criteri di valutazione.
(4) La non menzione dell condanna deve in realtà considerarsi come una sospensione, a tempo indeterminato, di un effetto della pena, in quanto se il condannato pone in essere, in qualsiasi momento successivo alla prima condanna, un delitto (e non anche una contravvenzione), il beneficio viene ad essere revocato di diritto.
(5) L'articolo 7 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 ha abrogato tale ultimo comma, ciò significa che ora non vi sono preclusioni alla non menzione nel caso siano state comminate pene accessorie.
(6) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale istituto, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale, ha la funzione di favorire la risocializazzione del reo, evitando di compromettere il suo reinserimento nella vita sociale e nel lavoro, mediante l'eliminazione del pregiudizio che lo stesso potrebbe subire dalla annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

Spiegazione dell'art. 175 Codice Penale

Anche se inserita tra le cause di estinzione della pena, la non menzione nel casellario giudiziale non determina invero alcun effetto estintivo, bensì una mera sospensione a tempo indeterminato di un effetto penale della condanna, al fine di assicurare una migliore risocializzazione del reo, evitandogli i pregiudizi sociali e lavorativi che la “fedina penale sporca” può comportare.

La concessione del beneficio è innanzitutto subordinata ad una valutazione discrezionale del giudice il quale, utilizzando i criteri di cui all'art. 133, valuta l'opportunità della concessione.

Inoltre, la non menzione richiede i seguenti presupposti:

  • è indispensabile che si tratti della prima condanna, ovvero, allorché vi siano state più condanne per reati commessi in precedenza, non vengano superati cumulativamente i due anni di reclusione;

  • è altresì necessario che non venga superato il limite di due anni di reclusione sia in caso di sola pena detentiva che di pena pecuniaria che, se ragguagliata non superi i due anni di reclusione ovvero, in caso di pena detentiva e pena pecuniaria congiunta, il limite di trenta mesi, sempre rispettando il limite di due anni per la pena detentiva e di due anni per pena pecuniaria ragguagliata.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento mira a estendere espressamente alle pene sostitutive delle pene detentive il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati.
L’iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze definitive di condanna alle sanzioni sostitutive delle pene detentive è prevista dall’art. 3, co. 1 lett., g) D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Fermi restando i limiti di pena inflitta previsti dall’art. 175 c.p., e gli ulteriori presupposti, l’intervento si limita a consentire l’applicabilità del beneficio in caso di condanna a pena detentiva (non superiore a due anni) sostituita con una pena sostitutiva.


Con ciò si intende incentivare le potenzialità di risocializzazione del condannato a pena sostitutiva, concedendo l’opportunità di attenuare gli effetti negativi e di stigmatizzazione sociale conseguenti alla condanna penale. Sarebbe d’altra parte irragionevole concedere il beneficio in caso di condanna a pena detentiva e non anche allorché, all’esito di una positiva valutazione, tale pena sia stata sostituita. In assenza di una delega legislativa, non si ritiene possibile, per quanto limitatamente alla condanna a pena sostitutiva, intervenire sul limite massimo della pena detentiva richiamato dall’art. 175 c.p.


Massime relative all'art. 175 Codice Penale

Cass. pen. n. 32963/2021

La sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.

Cass. pen. n. 14885/2021

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio.

Cass. pen. n. 34754/2020

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.

Cass. pen. n. 11992/2020

È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola).

Cass. pen. n. 13110/2020

La valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei. (Nella specie, il giudice di merito aveva fatto riferimento alle necessità di rivolgere al condannato, attraverso il diniego del beneficio, un monito a non reiterare il reato). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 01/04/2019)

Cass. pen. n. 4376/2020

In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell'art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l'applicazione di una pena accessoria. (Rigetta in parte, CORTE APPELLO ROMA, 07/11/2018)

Cass. pen. n. 26191/2019

Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen.(Vedi n.7794/1989,Rv. 181431 e n.8308/1984, Rv. 166005; Conf. n. 1540/1969, Rv. 110826). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 16/01/2017)

Cass. pen. n. 16366/2019

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 18/01/2018)

Cass. pen. n. 19648/2019

La pronuncia di diniego del beneficio previsto dall'art. 175 cod. pen. può ritenersi implicita nella motivazione con cui il giudice, pur riconoscendo le attenuanti generiche, ritiene di dover applicare la recidiva contestata all'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. BOLZANO, 14/06/2018)

Cass. pen. n. 7668/2019

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa, anche direttamente dalla Corte di cassazione, a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, senza che l'art.175, primo comma, cod. pen., introduca alcuna deroga al riguardo.

Cass. pen. n. 51580/2018

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale persegue finalità diverse rispetto a quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittoria la decisione che neghi uno dei due benefici e conceda l'altro.

Cass. pen. n. 31349/2017

Nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado ed il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all'imputato del beneficio richiesto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di rinvio è necessario anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi).

Cass. pen. n. 34380/2011

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'"emenda", e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p..

Cass. pen. n. 7608/2010

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione.

Cass. pen. n. 45756/2007

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perchè, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena.

Cass. pen. n. 31/2001

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», non essendo tale equiparazione né irragionevole, né contrastante con le finalità rieducative della pena.

Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 c.p.

Cass. pen. n. 7552/2000

Considerato che l'art. 178 c.p. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, e poiché l'art. 175, primo comma, c.p., non introduce alcuna deroga al riguardo, ne deriva che la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione.

Cass. pen. n. 9474/1998

Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.

Cass. pen. n. 6949/1998

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio dell'emenda, mediante cui si tende a favorire il processo di recupero morale e sociale; la sua concessione all'imputato non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, rimanendo tuttavia l'obbligo del giudice di merito di indicare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 detto codice.

Cass. pen. n. 11836/1997

Qualora il giudice intenda concedere un beneficio non richiesto né espressamente né implicitamente e dal quale derivi la possibilità in concreto di una lesione della sfera giuridica del reo, deve esplicitare le ragioni della sua scelta, tenendo conto delle finalità dello stesso. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la statuizione che disponeva la concessione all'imputato del beneficio di cui all'art. 175 c.p., impugnata sul presupposto che tale concessione, non richiesta, è di ostacolo all'eliminazione dell'iscrizione della condanna dal casellario giudiziale trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, secondo quanto dispone l'art. 687, secondo comma, lett. c c.p.p.).

Cass. pen. n. 481/1997

La disposizione di cui all'art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell'esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p.

Cass. pen. n. 10495/1996

In tema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, il giudice di secondo grado, in assenza di richiesta dell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597, quinto comma, c.p.p., di applicare d'ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 456/1994

Nell'ipotesi in cui dopo una prima condanna, per la quale sia stata disposta la non menzione, ne venga inflitta altra per un delitto, commesso successivamente a quella precedente, il beneficio va revocato. (Nella specie la seconda pronuncia concerneva pena patteggiata per delitto. Il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della non menzione, accordato con pregressa sentenza. La Corte ha ritenuto corretta la decisione, precisando che la pronuncia de qua è equiparata a quella di condanna della quale produce tutti gli effetti, ad eccezione di quelli espressamente esclusi da specifiche disposizioni).

Cass. pen. n. 10650/1992

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto di patteggiamento non può essere il beneficio di cui all'art. 175 c.p., essendo la non menzione della condanna nei certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta degli interessati concessa ope legis dell'art. 689, comma secondo, c.p.p., il quale esclude la menzione, tra le altre, delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p.

Cass. pen. n. 3493/1991

La non menzione della condanna non riveste alcun carattere di «premialità», ma consiste nella sospensione a tempo indeterminato di un effetto della pena finalizzato alla risocializzazione del condannato mediante l'eliminazione del pregiudizio che il suo buon nome può subire dall'annotazione della condanna sul certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati. Il parametro al quale il giudice deve fare riferimento è quello delle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., espressamente richiamato dall'art. 175 c.p., e non la paternalistica considerazione sull'opportunità o meno di un premio.

Cass. pen. n. 624/1991

In sede di procedimento speciale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti c.p.p.), oggetto di patteggiamento può essere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), alla cui concessione la parte può condizionare la richiesta della pena, ma non il beneficio di cui all'art. 175 c.p. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, infatti, è concessa ope legis dall'art. 689, secondo comma, lettera e), c.p.p., il quale esclude la menzione dalle sentenze previste dall'art. 445 e dalle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.

Cass. pen. n. 14188/1990

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato soltanto alla valutazione positiva delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione che non abbia specifico riferimento a tali circostanze e, in particolare, è illegittimo il rifiuto basato sulla considerazione che la pubblicità insita nella menzione della condanna può costituire un monito per l'imputato, sconsigliandolo in futuro dal commettere ulteriori reati.

Cass. pen. n. 2192/1990

Non sussiste alcuna contraddittorietà nella sentenza di merito che concede la sospensione condizionale della pena e nega la non menzione sul certificato penale, trattandosi di benefici fondati su differente valutazione.

Cass. pen. n. 134/1990

La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e deve essere subordinato ad una valutazione positiva o negativa delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., sicché il diniego ben può essere motivato richiamando gli stessi elementi in base ai quali è stato giustificato il rifiuto della concessione delle attenuanti generiche.

Corte cost. n. 304/1988

È illegittimo costituzionalmente il primo comma dell'art. 175 c.p. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p

Cass. pen. n. 6365/1985

La limitazione della reiterazione del beneficio della non menzione, all'ipotesi di reato anteriormente commesso, ed il diverso trattamento rispetto alla sospensione condizionale della pena, che può essere reiterata per un fatto successivo, trova giustificazione nella differente ratio dei due istituti, costituendo la sospensione condizionale della pena una possibile causa di estinzione del reato e la non menzione un particolare effetto della pronuncia riguardo ad esigenze di documentazione di rilevante interesse pubblico. Tale esigenza pubblicistica prevale sul beneficio individuale della non menzione quando, chi abbia subito una precedente condanna, commette un altro reato.

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Giancarlo S. chiede
venerdì 02/04/2021 - Puglia
“Nel 2003 sono stato condannato dal tribunale di Ferrara in concorso con altri al reato p. e p. dagli artt. 110 ,5 lett. d) e 6 L. 283/62, in qualità di legale rappresentante di una coop. di mitilicoltori, in quanto la coop. aveva venduto un lotto di mitili (1000 kg) ad un commerciante locale il quale a sua volta lo aveva venduto ad una ditta di Porto Tolle, dove a quest'ultimo da un controllo sanitario del prodotto veniva riscontrato la presenza di biotossine algali ...
La condanna stabilita dal giudice è stata la condanna per il reato sopra enunciato alla pena di e 1291 di ammenda per ciascuno degli imputati. L'ammenda è stata regolarmente pagata. A distanza di 6 anni ho sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale ho dichiarato di non aver riportato condanne penali per i reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari... Dichiarazione sottoscritta per la partecipazione insieme ad altri associati della Coop. di cui faccio parte ad un progetto per corsi di formazione professionale, ricevendo un finanziamento pari a € 3.411,18, di cui € 570,40 per indennità oraria (partecipazione ai corsi) e € 2.840,78 per pagamento corsi di formazione.
Da un controllo della Guardia di Finanza, mi è stato contestato la l'indebita riscossione del contributo in quanto dal controllo ... risulta che il sottoscritto è stato condannato per il reato di cui sopra e non sottoscrive la dichiarazione di atto notorio...
Da un controllo del casellario giudiziale il Certificato Penale esce "NULLO".
Inoltre sapevo che il reato pagato con ammenda dopo due anni si estingue.
Vorrei un vostro parere”
Consulenza legale i 07/04/2021
Prima di rispondere al parere, occorre fare alcune precisazioni.

Nel momento in cui si viene condannati per un qualsiasi reato, a prescindere dal fatto che si tratti di delitto o contravvenzione, si procede all’iscrizione dello stesso nel casellario giudiziale.

Ora, tale iscrizione è sempre visibile sia ai privati che alle Pubbliche Amministrazioni che dovessero fare una visura di questo tipo.

Ciò, naturalmente, a meno che il Giudice, nel disporre la condanna, abbia contestualmente concesso al condannato il beneficio della non menzione della condanna in parola, sulla base di quanto previsto dall’art. 175 c.p.
In tal caso, però, si badi bene, la condanna non sarà visibile soltanto nel certificato del casellario richiesto dai privati comparendo, sempre e comunque, in quello richiesto dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, sembra essere accaduto proprio questo: la condanna, non visibile nel casellario richiesto dal privato, era invece annotata nel casellario richiesto dalla Pubblica Amministrazione (Guardia di Finanza) che, pertanto, ha riscontrato una non veridicità della dichiarazione resa in merito all’assenza di precedenti penali.

Vi sono, tuttavia, dei profili di anomalia.

L’art. 6, co. 5, della l. 283 del 1962, invero, afferma che “in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del codice penale”.

Stando alla norma in parola, dunque, il condannato ad uno dei reati in questione non può beneficiare né della sospensione condizionale della pena né della non menzione.

E’ proprio quest’ultima circostanza a risultare anomala in quanto se, come è vero, il Giudice non ha potuto concedere il beneficio della non menzione, allora anche il certificato del casellario richiesto dal privato avrebbe dovuto recare l’iscrizione del procedimento nell’ambito del quale è stata riportata la condanna.

Per ricostruire con precisione quanto accaduto, dunque, si dovrebbe visionare la sentenza di condanna.

D. B. D. chiede
lunedì 17/09/2018 - Veneto
“buon giorno, mio figlio in data 08-11-2013 ha avuto decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza; condannato a mesi 2 giorni 20 di arresto (convertito in €20.889 ammenda complessiva), sospensione patente 1,4 anni. Reato estinto in data 08-10-2014 attraverso lavori socialmente utili con Non menzione in casellario giudiziale.
In data 22-01-2016 ha avuto un secondo decreto penale di condanna per guida in stato di ebrezza; a tre mesi di arresto (convertito in €22.500 di ammenda complessiva), sospensione patente per anni 2. Reato estinto in data 03-11-2016 a seguito esito positivo della messa alla prova. Reato menzionato nel casellario giudiziale. La mia domanda: poteva a suo tempo essere chiesta la non menzione? E' possibile chiederla ora? Ai fini del visto working-holiday in un paese straniero quali sono le possibilità di diniego? Vi ringrazio anticipatamente ed attendo vostro gentile riscontro Cordiali saluti”
Consulenza legale i 24/09/2018
Per quanto attiene alla possibilità di richiedere al giudice la concessione per la seconda volta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la risposta è positiva.

Sul punto, infatti, la Corte Costituzionale è intervenuta appositamente con la sentenza n. 155 del 7 giugno 1984 dichiarando l’art. 175 del codice penale incostituzionale nella parte in cui “esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio”.

Essendo il limite predetto di due anni e tenuto conto che, nel caso di specie, la prima condanna cumulata con la seconda non avrebbe in ogni caso superato detto limite, è dunque evidente che il beneficio della non menzione avrebbe potuto essere concesso una seconda volta.

Quanto, invece, alla possibilità di richiedere ora il beneficio, la risposta è negativa.

Il nostro ordinamento consente infatti di richiedere il beneficio dopo la sentenza solo allorché si adisca il giudice dell’esecuzione che, detto in termini semplici, può essere chiamato a “unire” due condanne in esecuzione (o una già eseguita con una da eseguire) e, a quel punto, se il cumulo delle pene non supera i limiti per il beneficio della non menzione, questa può essere concessa (si veda la specifica previsione dell’art. 671 c.p.p.).

Ciò detto, l’unico modo per ottenere il beneficio equivalente all’originaria non menzione è quello di chiedere la riabilitazione ex art. 178 c.p.

A norma dell’ art. 3 del DPR del 14 novembre 2002, n. 313, i provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione (deve intendersi i provvedimenti che la concedono e quelli che, eventualmente, in seguito la revochino) sono annotati nel certificato del casellario giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono. Tale sentenza, dunque, non viene cancellata per l'intervenuta concessione del beneficio: essa, tuttavia, in caso di riabilitazione non viene iscritta nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato. Condanna e riabilitazione compaiono, pertanto, nel certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero, nonché dal difensore su autorizzazione del giudice procedente nei casi previsti; non sul certificato richiesto da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, giacché essi hanno ora diritto ad ottenere solo i certificati recanti le iscrizioni che risulterebbero se l'avesse richiesto l'interessato.

Nel senso che la riabilitazione non costituisce titolo per la cancellazione dal certificato del casellario della condanna cui si riferisce, la quale, tuttavia, non compare nel certificato rilasciato su richiesta dell'interessato (v. Cass. pen. Sez. III del 4 luglio 2003).

Per quanto riguarda il diverso tema del diniego al visto, è difficile che precedenti simili possano seriamente ostacolare la concessione del visto. Va tuttavia rilevato che in merito non esiste una normativa “uniforme” che accomuna tutti i paesi quanto piuttosto una fortissima discrezionalità del paese accogliente a seconda dello standard di gravità ritenuto dallo stesso per ciascun reato. In ogni caso si ritiene davvero improbabile che la guida in stato di ebbrezza possa ostacolare la concessione del visto.