Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9474 del 13 agosto 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato giā assolto in primo grado, non č tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.

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