(massima n. 1)
Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente).