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Articolo 20 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

Dispositivo dell'art. 20 bis Codice Penale

(1)Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

  1. 1) la semilibertà sostitutiva;
  2. 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
  3. 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
  4. 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) La fase applicativa delle pene sostitutive è disciplinata dall’art. 545 bis del c.p.p..

Ratio Legis

Con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) c'è stata una valorizzazione delle pene sostitutive nel sistema sanzionatorio penale. Dato che si tratta di pene applicabili alla generalità dei reati, questa operazione di modifica ha reso necessario introdurre una norma di raccordo nella parte generale del codice penale.

Spiegazione dell'art. 20 bis Codice Penale

Al fine di valorizzarne il ruolo, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha modificato la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi intervenendo sia sul codice penale con l’introduzione del nuovo art. 20-bis, sia sulla L. n. 689 del 1981 (legge che regolamenta le pene sostitutive).

La rivalutazione del sistema delle pene sostitutive trova la propria giustificazione nella considerazione che, nella prassi, si è visto come le pene detentive di breve durata risultino essere inefficaci non solo dal punto di vista della risocializzazione del condannato (anzi, si ritiene che l’ambiente carcerario possa avere un risultato opposto), ma anche dal punto di vista dell’effetto di dissuadere gli altri consociati dal commettere crimini.

Dunque, l’art. 20-bis c.p. disciplina le cc.dd. pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Occorre una precisazione di linguaggio. Prima, si parlava di “sanzioni sostitutive”. Invece, adesso, per evidenziare che si tratta di vere e proprie pene, il legislatore parla di “pene sostitutive”.

Innanzitutto, la disposizione in esame ha funzione di tipizzazione e rinvio alla disciplina della L. n. 689 del 1981. Infatti, ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dalla L. n. 689 del 1981 e sono la semilibertà sostitutiva (art. 55 della L. n. 689 del 1981), la detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 della L. n. 689 del 1981) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-bis della L. n. 689 del 1981) la pena pecuniaria sostitutiva (art. 56-quater della L. n. 689 del 1981).

Peraltro, bisogna sottolineare che la norma si apre con una clausola di riserva: “salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge”. Il riferimento è a quelle disposizioni che prevedono specifiche ipotesi di sanzioni sostitutive (ad esempio, il lavoro di pubblica utilità per i reati in materia di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis D.P.R. n. 309 del 1990).

In secondo luogo, l’art. 20-bis c.p. va anche a determinare i limiti di applicabilità delle pene sostitutive. Nello specifico, una delle principali modifiche della riforma Cartabia consiste nell’estensione dei limiti della pena detentiva sostituibile, aumentati da due a quattro anni, con gradazione delle pene sostitutive applicabili in base all’entità della pena detentiva. Difatti, i commi 2, 3 e 4 precisano quanto segue:
  • in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni, il giudice può applicare la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva;
  • nel caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni, il giudice può applicare il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
  • in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno, il giudice può applicare la pena pecuniaria sostitutiva.

Tale innovazione (l’estensione dei limiti) è fondamentale poiché, in tal modo, si è superato il principale motivo del fallimento applicativo del precedente sistema delle sanzioni sostitutive: ossia, la concorrenza della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 del c.p.. In particolare, prima della riforma del 2022, le sanzioni sostitutive potevano essere applicate per sostituire le pene della reclusione e dell’arresto fino a due anni e, di conseguenza, andava a crearsi una sovrapposizione con la sospensione condizionale (la quale, però, risultava più appetibile).

Inoltre, il legislatore (art. 61-bis l. n. 689/1981) ha anche stabilito che la sospensione condizionale non si applichi alle pene sostitutive: ossia, allorquando sussistano le condizioni per applicare l’uno e l’altro provvedimento, il giudice deve scegliere se sospendere o sostituire la pena detentiva irrogata.
Infine, per incentivare la risocializzazione del condannato, il comma 3 dell’art. 175 del c.p. (introdotto dalla riforma Cartabia) prevede la possibilità di concedere la non menzione della condanna anche nel caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, purché la pena sostituita rientri nei limiti di pena stabiliti dalla stessa disposizione ora richiamata.
D’altronde, la dottrina ha osservato che sarebbe irragionevole riconoscere tale beneficio per le condanne a pena detentiva e non nel caso in cui queste pene siano sostituite all’esito di una valutazione positiva.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’attuazione della legge delega comporta una riforma organica delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi”, di cui al Capo III della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti – il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena – che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell’ordinamento verso l’esecuzione di pene detentive di breve durata.


È infatti da tempo diffusa e radicata, nel contesto internazionale, l’idea secondo cui una detenzione di breve durata comporta costi individuali e sociali maggiori rispetto ai possibili risultati attesi, in termini di risocializzazione dei condannati e di riduzione dei tassi di recidiva.
Quando la pena detentiva ha una breve durata, rieducare e risocializzare il condannato – come impone l’articolo 27 della Costituzione – è obiettivo che può raggiungersi con maggiori probabilità attraverso pene diverse da quella carceraria, che eseguendosi nella comunità delle persone libere escludono o riducono l’effetto desocializzante della detenzione negli istituti di pena, relegando questa al ruolo di extrema ratio. La Costituzione, nel citato articolo 27, parla al terzo comma, al plurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato. Non menziona il carcere e, comunque, non introduce alcuna equazione tra pena e carcere. La pluralità delle pene, pertanto, è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre che ad altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena.


In questo contesto, trovano spazio nel sistema le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte più di quarant’anni fa, dalla legge 689 del 1981, quale rilevante novità per l’ordinamento italiano, ispirata, appunto, alla logica delle alternative al carcere.
L’area della sostituzione della pena detentiva, originariamente individuata nella misura massima di sei mesi, è stata progressivamente estesa, prima, a un anno (nel 1993) e, poi, a due anni (nel 2003).


Nonostante questa progressiva valorizzazione dell’istituto, l’evoluzione del sistema sanzionatorio, nei decenni successivi, è stata tale da rendere nella prassi sempre meno rilevanti le sanzioni sostitutive. Come ha notato la dottrina, l’area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto dei riti alternativi.
Entro l’area dei due anni di pena inflitta, patteggiare l’applicazione di una sanzione sostitutiva della reclusione, ad esempio, è di gran lunga meno conveniente rispetto a un patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale dell’esecuzione della pena stessa.


Le statistiche del Ministero della Giustizia confermano d’altra parte il successo applicativo della sospensione condizionale della pena: il 50% delle condanne a pena detentiva di qualsiasi ammontare, nel decennio 2011-2021, è infatti rappresentato da condanne a pena sospesa. Per contro, la pressoché irrilevante applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 53 l. n. 689/1981 è testimoniata, emblematicamente, dai dati relativi alla semidetenzione - che ha interessato nel 2021 solo 11 persone - e alla libertà controllata - che ha interessato nello stesso anno solo 540 persone.
Di qui la scelta del legislatore delegante di abolire tali sanzioni sostitutive di introdurre ex novo una disciplina organica.


Nel contesto di un più ampio disegno volto all’efficienza del sistema penale, e al raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., il Parlamento ha infatti delegato il Governo a rivitalizzare e rivalorizzare le sanzioni sostitutive delle pene detentive, che vengono ora concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie pene sostitutive: ciò per sottolineare come si tratti di vere e proprie pene, per quanto non edittali.


Invero già la legge 689/1981, nonostante il titolo del Capo III (“sanzioni sostitutive”), in alcune disposizioni parla di “pene sostitutive” (ad es., negli artt. 57 e 58), espressione presente anche nella giurisprudenza costituzionale (v., da ultimo, la sentenza n. 28/2022).
La scelta del legislatore delegato, in linea con lo spirito della legge delega, è di adottare senza indugi la nuova denominazione, più coerente col sistema sanzionatorio e, per quanto si è detto, con la Costituzione.
Si tratta di pene, diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, così come a obiettivi di prevenzione generale e speciale.


La scelta del Parlamento è stata di ampliare notevolmente l’area della pena detentiva breve sostituibile: il limite massimo di due anni di pena detentiva, infatti, viene raddoppiato.
Il concetto di pena detentiva “breve” cambia e si allinea, nel giudizio di cognizione, con quello individuato in sede di esecuzione dall’art. 656, co. 5 c.p.p. Per effetto di interventi legislativi e della Corte costituzionale, infatti, il limite di pena detentiva inflitta fino al quale, di norma, il pubblico ministero deve sospendere l’ordine di esecuzione, dando al condannato la possibilità di chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, è di quattro anni.


Di fatto, la pena detentiva breve, nell’esecuzione penale, è la pena fino a quattro anni, che può essere eseguita ab initio fuori dal carcere, previa concessione di una misura alternativa alla detenzione.
La scelta della l. n. 134/2021 è di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione. Questa scelta comporta due effetti positivi sul sistema:
a) fa venir meno l’integrale sovrapposizione dell’area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della l. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive;
b) consente al giudice di cognizione di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza essere ‘sostituite’ con misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza, spesso a distanza di molto tempo dalla condanna stessa (come testimonia l’allarmante fenomeno dei c.d. liberi sospesi).


La riforma, in altri termini, realizza una anticipazione dell’alternativa al carcere all’esito del giudizio di cognizione.
Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l’efficienza complessiva del processo e della giustizia penale.
Nella prospettiva del processo, la valorizzazione delle pene sostitutive rappresenta, anzitutto, un incentivo ai riti alternativi. Basti pensare all’ampliamento dell’operatività del procedimento per decreto (per effetto del raddoppio – da sei mesi a un anno – del limite di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria, nonché della possibilità di applicare, con il decreto di condanna, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo), ovvero alla possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una pena detentiva fino a quattro anni, con la garanzia di evitare l’ingresso in carcere.


In secondo luogo, la valorizzazione, tra le pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità, con il quale può essere sostituita la pena detentiva fino a tre anni, concorre alla riduzione delle impugnazioni, essendo prevista dalla legge delega l’inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità.
Sempre sul terreno processuale, inoltre, la valorizzazione delle pene sostitutive, irrogabili dal giudice di cognizione, promette una riduzione dei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, oggi sovraccarichi e incapaci, in molti distretti, di far fronte in tempi ragionevoli alle istanze di concessione di misure alternative, come testimonia il fenomeno dei c.d. liberi sospesi.


L’efficienza della giustizia penale, cui mira la legge delega, non può ragionevolmente essere rapportata al solo processo di cognizione. Se la fase dell’esecuzione penale ha una durata irragionevole, il procedimento penale nel suo complesso non può dirsi certo efficiente. Misure alternative concesse a distanza di anni dall’istanza, e dalla sospensione dell’ordine di esecuzione rappresentano oggi una realtà non infrequente e inaccettabile, per ragioni di efficienza del sistema e, ancor prima, di difesa sociale, di ragionevolezza e di rispetto dei principi costituzionali.


Nella prospettiva del carcere, afflitto da strutturali problemi di sovraffollamento, la riforma delle pene sostitutive promette un significativo impatto, concorrendo alla riduzione del numero dei detenuti per pene brevi. Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia, Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, al 31 dicembre 2021 i detenuti per pene inflitte in misura inferiore a quattro anni erano 11.262 su 37.631, pari cioè al 29,9%. Ciò significa che quasi un detenuto ogni tre stava scontando una pena breve. Dei citati 11.262 detenuti, 1.173 stavano scontando una pena fino a un anno; 2.244 una pena compresa tra un anno e due anni; 3.754 una pena compresa tra due anni e tre anni; 4.100 una pena compresa tra tre anni e quattro anni.


Ciò significa che i detenuti per pene inflitte tra i due e i quattro anni – oggi non sostituibili né sospendibili – sono il 70% (7.854) dei detenuti condannati a pena detentiva breve e il 21% del complesso dei detenuti condannati. Tali dati – pur al netto di eventuali condizioni soggettive che possano precludere la sostituzione della pena – rendono evidente il possibile impatto della riforma sulla popolazione penitenziaria e sul problema del sovraffollamento carcerario. Tali dati, in uno con la rivitalizzazione delle pene sostitutive ad opera della presente riforma e con la crescente dimensione applicativa della sospensione del procedimento con messa alla prova, confermano la centralità dell’esecuzione penale esterna e il ruolo fondamentale dell’UEPE.


Il numero delle persone in esecuzione penale esterna ha ormai superato il numero di quelle detenute: a un sistema che per anni ha tradizionalmente conosciuto la centralità del carcere si sta gradualmente sostituendo, in linea con un trend osservabile in altri ordinamenti europei e non, un sistema che assegna un ruolo centrale a misure da eseguirsi nella comunità, con minor sacrificio della libertà personale e dei diritti fondamentali, nonché con maggiori possibilità di rieducazione, reinserimento sociale e riduzione della recidiva, nonché del sovraffollamento carcerario.


L’efficienza e l’effettività di un simile sistema sanzionatorio richiede opportuni investimenti sull’esecuzione penale esterna. In previsione dell’attuazione della legge delega, il Governo ha già provveduto a stanziare risorse necessarie per il raddoppio dell’organico dell’UEPE (art. 17 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante “Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all’assunzione”).


La valorizzazione delle pene sostitutive all’interno del sistema sanzionatorio penale, operata della legge delega, rende opportuna l’introduzione nel codice penale di una disposizione di raccordo con l’articolata disciplina delle pene stesse, che continua a essere prevista nella legge 689 del 1981. Per ragioni di economia e di tecnica legislativa, oltre che di rispetto della legge delega, la disciplina delle pene sostitutive non viene inserita nel codice penale, dove nondimeno è opportuno, per ragioni sistematiche, che alla disciplina stessa venga operato un rinvio nella parte generale, trattandosi di pene applicabili alla generalità dei reati.


Per tale ragione si introduce un nuovo art. 20 bis c.p. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”) – inserito nel Titolo II (Delle pene), Capo I (Delle specie di pene, in generale), dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie. Scopo della nuova disposizione è di includere espressamente le pene sostitutive nel sistema delle pene, delineato dalla parte generale del codice, richiamando la disciplina della legge 689 del 1981.


Si prevede, in particolare, che “salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge” – come ad es. nel caso degli artt. 16 t.u. immigrazione o 186, co. 9 bis c. strada –, le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si stabilisce espressamente, in linea con il riformato art. 53 della stessa legge, attuativo della legge delega, che le pene sostitutive sono le seguenti: la semilibertà sostitutiva; la detenzione domiciliare sostitutiva; il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la pena pecuniaria sostitutiva. In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni.


Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.


Si è ritenuto opportuno denominare le nuove pene sostitutive aggiungendo l’aggettivo “sostitutivo/”: semilibertà “sostitutiva”, detenzione domiciliare “sostitutiva”, lavoro di pubblica utilità “sostitutivo”, pena pecuniaria “sostitutiva”.
Tale denominazione è funzionale a rendere immediatamente distinguibili le predette pene sostitutive da istituti analoghi che, nell’ordinamento, hanno una diversa natura giuridica e disciplina. È il caso delle misure alternative alla detenzione della semilibertà e della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità previsto come pena principale irrogabile dal giudice di pace o disposto nell’ambito della sospensione condizionale della pena o della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, ovvero, infine, è il caso della pena pecuniaria, prevista come pena principale (multa/ammenda).

Massime relative all'art. 20 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 23675/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il computo dei periodi di pena presofferta presuppone la presentazione di apposita istanza da parte del condannato, non potendo il giudice dell'esecuzione provvedervi d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che nel computo del presofferto può essere considerata solo la "custodia cautelare subita" e non anche i periodi interessati da misura non custodiale).

Cass. pen. n. 2785/2025

In tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati, sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso un patteggiamento per rapina aggravata, in cui si eccepiva l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975).

Cass. pen. n. 24093/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Cass. pen. n. 18940/2025

La competenza funzionale a decidere in ordine alle questioni relative all'esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare spetta, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, al magistrato di sorveglianza.

Cass. pen. n. 18938/2025

In presenza di una richiesta di pena sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., il pubblico ministero non è tenuto a sospendere l'ordine di esecuzione, giusta la disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che non menziona espressamente tali pene sostitutive. Le domande di applicazione di pene sostitutive non rientrano nelle misure alternative alla detenzione soggette alla sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 25199/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Cass. pen. n. 13144/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato non ha l'onere di produrre documentazioni sulle proprie condizioni di vita e sulla capacità di adempiere, potendo il giudice acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del predetto.

Cass. pen. n. 14168/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).

Cass. pen. n. 13806/2025

In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l'ingiunzione a presentarsi presso l'ufficio di esecuzione penale esterna, ha l'onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. (Fattispecie relativa a provvedimento di revoca della pena sostitutiva a seguito della accertata ed ingiustificata inerzia da parte del condannato).

Cass. pen. n. 12838/2025

Il giudice non può rigettare la richiesta di applicazione di pena sostitutiva solo perché il condannato risulta al momento beneficiario di misura alternativa, in relazione al cumulo di precedenti pene irrevocabili, già in fase di esecuzione.

Cass. pen. n. 11973/2025

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, le condizioni di salute del condannato non rilevano nel momento della decisione in ordine all'"an" della sostituzione, salvo che il loro trattamento al di fuori del circuito carcerario possa giocare un ruolo decisivo ai fini rieducativi e sempre che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni che accompagnano la pena sostitutiva non saranno adempiute.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, sussiste disomogeneità tra la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva e la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione in quanto, pur nella coincidente finalità di entrambe di offrire al condannato un'opportunità di risocializzazione, nelle prime prevale la finalità rieducativa, mentre nelle seconde l'esigenza di assicurare l'espiazione della pena al di fuori del carcere a persone particolarmente vulnerabili.

Cass. pen. n. 8215/2025

La richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello, posto che nessuna disposizione lo vieta, sicché è ricorribile per cassazione la decisione d'appello che non abbia provveduto su tale richiesta.

Cass. pen. n. 9612/2025

Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono trovare applicazione le pene sostitutive di pene detentive brevi, deve tenersi conto, nel caso in cui vengano in rilievo più reati unificati per concorso formale o continuazione, della pena detentiva risultante dagli aumenti effettuati ex art. 81, cod. pen., sicché il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti quantificata in misura complessiva non superiore a quattro anni.

Cass. pen. n. 8396/2025

La richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo.

Cass. pen. n. 9154/2025

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la facoltà attribuita all'imputato, dall'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell'udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l'atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi. (Fattispecie non regolata "ratione temporis" dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Cass. pen. n. 13795/2024

In tema di impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689.

Cass. pen. n. 8569/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, qualora la tipologia del reato oggetto del giudizio lasci presumere che l'imputato si sottrarrà al pagamento della pena pecuniaria. (Fattispecie di furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, in quanto il mancato pagamento del canone lasciava presumere che l'imputato si sarebbe sottratto anche al pagamento della pena pecuniaria).

Cass. pen. n. 45829/2024

In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza a decidere sull'istanza di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi spetta, a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 95 del citato d.lgs., al giudice del rinvio, anche nel caso in cui l'annullamento risulti circoscritto a statuizioni accessorie diverse dall'accertamento della responsabilità o dall'irrogazione delle pene principali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la pronuncia intervenuta a seguito di precedente annullamento relativo alla durata delle pene accessorie, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sull'erroneo rilievo che la domanda non era stata formulata nel pregresso giudizio di appello, né con il ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 1188/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).

Cass. pen. n. 4332/2024

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), la pendenza del grado di appello ha inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado e si esaurisce con il dispositivo della sentenza di secondo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. nel caso in cui la sentenza di primo grado era stata deliberata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e la pronuncia della Corte territoriale era intervenuta in epoca successiva).

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Cass. pen. n. 3417/2024

La condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di una pena detentiva breve costituisce titolo idoneo alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna.

Cass. pen. n. 47333/2024

Non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell'imputato, né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell'ordine degli avvocati, che non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito.

Cass. pen. n. 45859/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione reittiva dell'istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).

Cass. pen. n. 42825/2024

In caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza a decidere sull'istanza di applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi spetta, a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 95 del citato d.lgs., al giudice del rinvio, anche nel caso in cui l'annullamento risulti circoscritto a statuizioni accessorie diverse dall'accertamento della responsabilità o dall'irrogazione delle pene principali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la pronuncia intervenuta a seguito di precedente annullamento relativo alla durata delle pene accessorie, con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sull'erroneo rilievo che la domanda non era stata formulata nel pregresso giudizio di appello, né con il ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 2223/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.

Cass. pen. n. 40479/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, i parametri regolativi dell'esercizio del potere discrezionale del giudice e le ipotesi soggettive di esclusione di cui agli artt. 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione anche quando la sostituzione, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, venga disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 30711/2024

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).

Cass. pen. n. 30339/2024

L'istanza di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità, se proposta nelle memorie depositate cinque giorni prima dell'udienza di discussione in appello, dev'essere considerata tempestiva e ammissibile, conformemente all'art. 95 del D.Lgs. n. 150 del 2022, senza necessità che sia inclusa nell'atto di gravame o nei nuovi motivi di appello. La richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. può essere presentata, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in grado di appello.

Cass. pen. n. 33840/2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.

Cass. pen. n. 29649/2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi cli cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con I'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Cass. pen. n. 21929/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all'ufficio di esecuzione penale, incombendo sul giudice l'obbligo di compulsare l'ente competente al fine di acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione.

Cass. pen. n. 17346/2024

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Cass. pen. n. 20573/2024

In tema di appellabilità delle sentenze, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 all'articolo 593, comma 3, cod. proc. pen., e dell'introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, di cui all'articolo 20-bis cod. pen. e 53 ss. della L. n. 689 del 1981, è inappellabile la sentenza di condanna che ha applicato la pena dell'ammenda, anche in sostituzione - in tutto o in parte - della pena dell'arresto.

Cass. pen. n. 14873/2024

In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).

Cass. pen. n. 12991/2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Cass. pen. n. 12635/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all'Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l'imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l'eventuale rigetto dell'istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all'adozione dell'ordinanza di sospensione del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all'udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell'UEPE, né prodotta da parte dell'imputato).

Cass. pen. n. 15927/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti).

Cass. pen. n. 14035/2024

In tema di pene sostitutive, il meccanismo bifasico di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all'esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all'imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso alla applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti.

Cass. pen. n. 14859/2024

In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna.

Cass. pen. n. 9708/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).

Cass. pen. n. 8794/2024

In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis c.p. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.

Cass. pen. n. 25862/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.

Cass. pen. n. 15129/2024

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la genericità della richiesta non è causa ostativa alla concessione del beneficio da parte del giudice di appello, essendo lo stesso concedibile d'ufficio.

Cass. pen. n. 11950/2024

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione per altra causa.

Cass. pen. n. 9397/2024

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, il disposto di cui all'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consentendo al giudice di determinare, in maniera personalizzata, il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva, lo obbliga ad acquisire d'ufficio tutte le informazioni sulle condizioni di vita individuale, familiare, sociale ed economica dell'imputato, in quanto l'omessa indicazione delle stesse da parte di quest'ultimo non comporta alcuna decadenza ai fini della conversione, non essendo previsto, al riguardo, un onere di allegazione.

Cass. pen. n. 17152/2024

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Cass. pen. n. 4934/2024

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Cass. pen. n. 17561/2024

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disciplinata in conformità al modello previsto dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di cui mutua le modalità esecutive, deve essere tenuta distinta dal diverso istituto del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui all'art. 20-bis, cod. pen., regolamentato dagli artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché dà luogo a pena illegale l'imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive, inerenti all'indicata pena sostitutiva di pene detentive brevi.

Cass. pen. n. 11981/2023

In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello che confermi la sentenza di condanna, lasciando invariata la pena, non deve acquisire il consenso dell'imputato alla sua sostituzione, attraverso la procedura informativa prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., essendo a tal proposito sufficiente la richiesta di sostituzione di quella pena che l'imputato ha già formulato con l'atto di gravame.

Cass. pen. n. 10641/2023

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.

Cass. pen. n. 2090/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Cass. pen. n. 13133/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo, poiché il giudice deve decidere in via autonoma sulla domanda di sostituzione, valutando unicamente se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il suo accoglimento. (In motivazione la Corte ha aggiunto che eventuali problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli possono essere risolti in sede esecutiva, nei modi indicati dall'art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689).

Cass. pen. n. 8106/2023

In tema di sanzioni sostitutive, la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non trova applicazione nel caso di condanna pronunciata nel giudizio di primo grado definito antecedentemente all'entrata in vigore del citato d.lgs., avverso la quale non sia stato proposto appello, non vertendosi in tema di processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, per i quali sia proponibile l'istanza di sostituzione in sede esecutiva. (Fattispecie relativa a sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, non oggetto di impugnazione in funzione della riduzione di pena di cui all'art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 19776/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa all'applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto in espiazione di altra pena definitiva.

Cass. pen. n. 11980/2023

È illegittimo il rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva sol perché ritenuta generica e tardiva, in ragione della mancata specificazione dell'ente disponibile a ricevere le prestazioni lavorative dell'imputato e della qualità delle allegazioni idonee a documentare la ricerca dell'ente stesso, poiché in tal modo il giudice fa applicazione di una decadenza dall'accesso alla pena sostitutiva che non ha fondamento nel dato normativo.

Cass. pen. n. 636/2023

L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione).

Cass. pen. n. 1933/2023

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Cass. pen. n. 3992/2023

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Cass. pen. n. 12760/2023

Il giudice di appello che, nel riformare una decisione di condanna, riduce la pena detentiva inflitta in primo grado, determinandola entro il limite di quattro anni previsto per l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è tenuto a motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità delle stesse in virtù della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui non formuli l'avviso ex art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 2106/2023

Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio.

Cass. pen. n. 50440/2023

Quando l'imputato sia presente all'udienza e non interferisca nelle richieste formulate in sua vece dal difensore, privo di procura speciale, queste ultime devono comunque considerarsi legittime. Ora, se è vero che la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - come si è da tempo ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario della L. n. 689 del 1981, art. 53, essa rientra nel perimetro della valutazione discrezionale del giudice - e se è altrettanto vero che tale principio è estensibile alle nuove "pene sostitutive", in quanto la disciplina normativa così introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all' art. 133 c.p. (L. n. 689 del 1981, art. 58) - rimane doveroso, in presenza di una esplicita e valida istanza avanzata in tal senso dall'appellante, presente all'udienza di discussione, tramite il difensore, che il Giudice di secondo grado si esprima congruamente in ordine alla sussistenza - o meno - dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis c.p.

Cass. pen. n. 49319/2023

 Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.Lgs. n 150 del 2022, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello. Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l'atto d'appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l'applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d'appello in corso all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase, introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell'imputato può essere formulata con l'atto d'appello, con i motivi nuovi, o anche nel corso della discussione del giudizio d'appello. Si tratta dell'interpretazione maggiormente conforme all'intenzione del legislatore di favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive. 

Cass. pen. n. 50459/2023

Ai sensi della disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 95, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello. In linea con il medesimo principio, nel processo di appello a trattazione cartolare la medesima richiesta deve essere formulata al più tardi all'atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica. (Nella specie, nota la S.C., nell'atto di appello, nella proposta di concordato e, da ultimo, nelle conclusioni verbalizzate, nessuna richiesta di sostituzione della pena è stata avanzata).

Cass. pen. n. 45903/2023

In tema di ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, deve ritenersi illegale, e non illegittima, l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in luogo della pena detentiva concordata, oltre i limiti fissati dall'art. 20-bis cod. pen.

Cass. civ. n. 10233/2023

L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del D.Lgs. citato è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. Il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione.

Cass. pen. n. 1776/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 2357/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudicato sul motivato provvedimento di rigetto, formatosi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, preclude al giudice dell'esecuzione l'esame dell'istanza presentata ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 stesso d.lgs., fatta salva l'allegazione, da parte del condannato, di elementi sopravvenuti idonei a modificare il precedente diniego.

Cass. pen. n. 2356/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il principio secondo cui i limiti di legge per l'ammissione sono riferiti alla pena irrogata in sentenza e non a quella residua, ancora da espiare, opera anche nel caso di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Cass. pen. n. 42847/2023

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 51309/2023

Il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p. solo allorquando venga formulata una richiesta in tal senso dell'imputato, richiesta che deve intervenire al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Cass. pen. n. 50010/2023

Il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 4772/2023

In tema di impugnazioni, nel caso di giudizio di appello celebrato con rito cartolare, è possibile proporre ricorso per cassazione, dolendosi del silenzio della Corte di appello in ordine all'esperibilità del subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen., a condizione che risulti impugnata congiuntamente anche la sentenza.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica.

Cass. pen. n. 43960/2023

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.

Cass. pen. n. 46782/2023

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

Cass. pen. n. 43848/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Cass. pen. n. 41313/2023

In tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva).

Cass. pen. n. 43263/2023

In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).

Cass. pen. n. 36379/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, l'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che subordina la facoltà di chiedere la sostituzione al giudice dell'esecuzione alla pendenza del procedimento dinnanzi alla Corte di cassazione al momento dell'entrata in vigore della norma, non determina alcun profilo di irragionevolezza rispetto alla disciplina dei cd. liberi sospesi, ossia i condannati con sentenza irrevocabile a una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione in attesa di un provvedimento della magistratura di sorveglianza circa la concedibilità di una misura alternativa, che non possono accedere alle nuove misure sostitutive in quanto la sentenza è divenuta irrevocabile prima della riforma.

Cass. pen. n. 36885/2023

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Cass. pen. n. 37022/2023

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 34091/2023

Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 33027/2023

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Cass. pen. n. 3257/2023

La disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario.

Cass. pen. n. 30767/2023

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.

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