(massima n. 1)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicitā del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la non menzione della condanna giā disposta per uno dei due fatti non č automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio giā concesso possa estendersi, pur in assenza di espressa richiesta del condannato, alla pena complessivamente determinata ovvero se lo stesso debba essere motivatamente revocato.