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Articolo 410 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Opposizione alla richiesta di archiviazione

Dispositivo dell'art. 410 Codice di procedura penale

1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato(1) chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

Note

(1) Si ricordi che ex art. 408, comma 2, l'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio in una tutela preventiva contro la richiesta di archiviazione del P.M., accordata alla persona offesa quale diretta conseguenza del suo diritto di intervento in sede processuale.

Spiegazione dell'art. 410 Codice di procedura penale

Espletate tutte le attività necessarie ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, la legge processuale stabilisce che tali determinazioni del pubblico ministero si risolvono nell'alternativa tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione.

L'azione penale rappresenta l'atto tramite il quel il pubblico ministero, formulando l'imputazione, instaura il processo, determinando l'esercizio della giurisdizione penale innescando la sequenza processuale destinata a sfociare nell'emanazione di una sentenza.

Per contro, la richiesta di archiviazione è l'atto con cui il pubblico ministero manifesta la propria volontà di non esercitare l'azione penale in relazione ad una determinata notizia di reato.

Tale richiesta è sottoposta al vaglio del giudice per le indagini preliminari.

Se ritiene la richiesta accoglibile, il giudice si limita a pronunciare decreto motivato di archiviazione ed a restituire gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento è notificato all'indagato a cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, al fine di permettergli di valutare se proporre domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, entro due anni dalla notificazione. Altrimenti, l'indagine preliminare può concludersi senza che l'indagato ne venga mai a conoscenza.

Se non accoglie la richiesta, ritenendo per contro che sussistano gli elementi per un proficuo esercizio dell'azione penale o quantomeno per la prosecuzione delle indagini, il giudice fissa una apposita udienza in camera di consiglio, dandone avviso all'indagato ed alla persona offesa.

L'obbligo di fissare tale udienza, entro tre mesi dalla richiesta, scatta anche in caso di opposizione della persona offesa dal reato ex art. 409. Tale opposizione deve contenere richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari con l'indicazione, a pena di inammissibilità, dell'oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova.

Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato.
All'esito dell'udienza in camera di consiglio possono essere adottate tra decisioni:
  • se il giudice ritiene che la mancanza delle condizioni per l'esercizio dell'azione penale derivi dall'incompletezza delle indagini, indica al p.m. le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Ciò non priva il p.m. di presentare eventualmente una seconda richiesta di archiviazione qualora, eseguite le ulteriori indagini, propenda comunque per la mancanza dei presupposti per esercitare l'azione penale;

  • se il giudice ritiene invece che vi sia un sufficiente quadro probatorio, dispone con ordinanza che entro dieci giorni il p.m. formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa l'udienza preliminare;

  • Se ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice pronuncia ordinanza di archiviazione, ricorribile per cassazione solamente nei casi di nullità di cui all'art. 125 comma 5.

Massime relative all'art. 410 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 6587/2017

Ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.

Cass. pen. n. 46277/2016

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione e, segnatamente, in merito all'omessa indicazione delle "ragioni del dissenso" della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 8996/2015

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.

Cass. pen. n. 8995/2015

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell'apposito albo.

Cass. pen. n. 38801/2014

In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di archiviazione, emesso dal G.i.p. senza provvedere sull'atto di opposizione all'archiviazione tempestivamente inoltrato con raccomandata postale).

Cass. pen. n. 17970/2014

In tema di procedimento di archiviazione, qualora il g.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa, quest'ultima non può proporre ricorso per cassazione per dedurre difetti di giudizio o di motivazione del provvedimento impugnato, anche in relazione a supposta pretermissione o erronea valutazione delle tesi prospettate dell'opponente, essendo consentita l'impugnazione esclusivamente per censurare il mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio.

Cass. pen. n. 8160/2014

Il reato di falso giuramento è delitto contro l'amministrazione della giustizia, trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, per cui la persona singola, che abbia subito un danno diretto o indiretto, può assumere solo la qualifica di persona danneggiata dal reato ma non quella di persona offesa e non è legittimata a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero o ad impugnare il provvedimento definitorio del giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 7043/2014

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa, dichiari preliminarmente inammissibile l'opposizione medesima. (In motivazione, la Corte ha osservato che nella fissazione dell'udienza camerale è implicita l'ammissibilità dell'opposizione, sicché da quel momento deve essere garantito alle parti di interloquire sulla richiesta di archiviazione nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 8129/2012

In tema di opposizione della persona offesa al decreto di archiviazione, il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.

Cass. pen. n. 769/2011

Nei reati di cui all'art. 16 del D.L.vo n. 59 del 2005 (oggi art. 29 quattordecies del D.L.vo n. 152 del 2006) attinenti alla violazione della disciplina di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'interesse pubblico alla salubrità dell'ambiente, sì che persona offesa dei medesimi è lo Stato che tutela tale interesse ovvero la P.A. che direttamente esercita le attività di controllo e di prevenzione per impedire possibili forme di aggressione al medesimo. (Fattispecie in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Cass. pen. n. 21929/2010

In sede di decisione sull'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nell'opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di reato e l'irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

Cass. pen. n. 48440/2008

In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Cass. pen. n. 43755/2008

La omessa valutazione, da parte del decreto di archiviazione del giudice di pace, dell'atto di opposizione della persona offesa, in quanto costituente una violazione del principio del contraddittorio, dà luogo a nullità del decreto stesso deducibile con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 40601/2008

In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del G.i.p. dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e l'omessa motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178, comma primo, lett. c ), c.p.p., deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 38534/2008

In tema di archiviazione, il provvedimento assunto de plano dal giudice per le indagini preliminari, nonostante l'opposizione della persona offesa, è illegittimo qualora il giudice, invece di delibare sull'ammissibilità dell'opposizione, valuti il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine alla fondatezza dell'accusa. (Nella specie, il G.i.p., invece di considerare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti aveva, con ordinanza emessa de plano ritenuto in diritto non configurabile il reato ipotizzato ).

Cass. pen. n. 46982/2007

I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Cass. pen. n. 37960/2007

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nell'espressione « investigazione suppletiva» di cui all'art. 410 c.p.p. rientrano non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un'integrazione di un atto investigativo già compiuto (nella specie, il completamento di una consulenza grafica già espletata).

Cass. pen. n. 35783/2007

È abnorme l'ordinanza di archiviazione adottata dal G.i.p. in carenza della richiesta presentata, con riferimento ai fatti presi in considerazione, dall'organo titolare del potere d'accusa. (Fattispecie relativa ad un'archiviazione disposta all'esito dell'opposizione ex art. 410 c.p.p., in ordine ad una fattispecie criminosa diversa da quella che aveva costituito oggetto della richiesta del P.M. e per la quale quest'ultimo non aveva ancora espletato alcuna attività d'indagine).

Cass. pen. n. 14117/2007

L'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere presentata, fino a quando non sia stata pronunciata l'archiviazione, anche dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 13200/2007

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 410 del c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò è impugnabile con il ricorso per cassazione. Ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi di prova indicati nell'atto di opposizione, neppure ove attengano a una valutazione prognostica dell'esito della «investigazione suppletiva» e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 10504/2006

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la specifica richiesta di indagini suppletive e l'indicazione dei relativi mezzi di prova sono elementi sufficienti di ammissibilità dell'atto, e quindi impongono al giudice di procedere in contraddittorio camerale alla delibazione del requisito della fondatezza della notizia di reato.

Cass. pen. n. 22392/2005

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la disciplina contenuta nell'art. 410, comma 1, c.p.p., prevede due condizioni di ammissibilità dell'opposizione, l'indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova. Quindi, l'opposizione deve indicare un preciso tipo di investigazione, suppletiva rispetto a quella espletata dal pubblico ministero, oltre che concreta e specifica, tale da porsi rispetto ai risultati conseguiti dalle indagini dell'organo di pubblica accusa in rapporto di strumentalità dialettica secondo i parametri della pertinenza e della rilevanza, e deve contenere una prospettazione di mezzi della indagine concreti e specifici. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 23624/2004

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell'art. 410 c.p.p., può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 2430/2004

All'udienza camerale fissata, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 410, comma 3, c.p.p., hanno titolo a partecipare solo le persone offese che, ancorché non destinatarie dell'avviso previsto dall'art. 408, comma 3, c.p.p., abbiano comunque presentato dichiarazione di opposizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli eredi della persona offesa, opponente e successivamente deceduta, i quali, non in detta loro qualità ma assumendo di essere anch'essi persone offese, avevano lamentato di non essere stati avvisati dell'udienza camerale).

Cass. pen. n. 1367/2004

In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano ictu oculi irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla notitia criminis o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 38945/2003

L'opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può essere proposta dal difensore della persona offesa, in quanto, mediante le semplici forme indicate al primo comma dell'art. 101 c.p.p. (cioè la dichiarazione resa all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata), egli è nominato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla stessa persona offesa (In motivazione la Corte ha rilevato che il conferimento della procura speciale, nelle forme previste dal primo comma dell'art. 100 c.p.p., è richiesto solo quando il difensore della persona offesa — cui la legge non riconosce il potere di rappresentanza processuale conferito a chi difenda l'imputato o le altre parti private — intenda esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 26750/2003

In costanza di rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., è obbligo del giudice decidente effettuare una corretta ed esaustiva valutazione d'insieme dei dati emergenti dagli atti ed a sua disposizione, ivi compresi quelli anche documentali, su cui si articola l'opposizione della persona offesa da reato. Ne consegue che anche una produzione documentale che si connoti da caratteri di non irragionevole irrilevanza e pertinenza con l'oggetto della verifica di fondatezza della notitia criminis, allegata all'opposizione di cui all'art. 410 c.p.p., deve formare specifico oggetto di esame da parte del decidente, con la conseguente risposta motivazionale in merito.

Cass. pen. n. 19039/2003

Nell'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa ai sensi dell'art. 410 c.p.p., l'omessa indicazione delle investigazioni suppletive non ne determina automaticamente l'inammissibilità. Infatti, la persona offesa qualora si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può sempre far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, sulla base della facoltà, riconosciutale dall'art. 90 c.p.p., di presentare memorie al giudice e nel caso in cui le sue argomentazioni risultino fondate e convincenti, il giudice dovrà fissare, a norma dell'art. 409, comma 2 c.p.p., l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dall'art. 410 c.p.p. Resta fermo, tuttavia, l'uso del potere interdittivo da parte del giudice nei casi in cui verifichi l'infondatezza della notizia di reato.

Cass. pen. n. 10682/2003

Perché sia pronunciato il decreto di archiviazione de plano, ossia quello reso senza la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 409, c.p.p., comma 2, nonostante vi sia stata opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia l'infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità dell'opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l'ammissibilità dell'opposizione, con riferimento all'obbligo dell'opponente di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva (e dei relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei profili della pertinenza e rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione, le ragioni della rilevata inammissibilità.

Cass. pen. n. 1801/2003

In tema di archiviazione, l'omessa fissazione da parte del Gip dell'udienza camerale di cui all'art. 410 c.p.p. e la mancata motivazione in ordine all'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio (art. 178 lett. c, c.p.p.) deducibile in Cassazione.

Cass. pen. n. 35126/2002

Il difensore della persona offesa può proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in virtù della previsione contenuta nell'art. 101, comma 1, c.p.p., per la quale la persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p., per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti.

L'opposizione alla richiesta di archiviazione prevista dall'art. 410 c.p.p. può essere validamente proposta anche dal difensore che sia stato ritualmente nominato dalla persona offesa.

Cass. pen. n. 682/2002

In tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 410 c.p.p. in base alla sola pertinenza dell'investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell'opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione medesima.

Cass. pen. n. 36412/2001

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata in modo unitario dal combinato disposto degli articoli 410, comma 3, e 409, commi 2-5 del codice di rito, la disciplina applicabile - qualora la richiesta di archiviazione sia proposta nel vigore della normativa previgente alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, (art. 156 disp. att. c.p.p., abrogato ad opera dell'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) ed il decreto di archiviazione sia emesso nella vigenza della novella legislativa - in assenza di una disciplina transitoria, è la nuova normativa in quanto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero costituisce atto di impulso del procedimento, inidoneo a produrre stabili effetti giuridici sicché non v'è ragione per escludere che gli atti del giudice, che si caratterizzano per la loro assoluta autonomia, debbano, in questa fase, essere disciplinati dalle norme vigenti nel momento in cui vengono adottati.

Cass. pen. n. 1587/2000

L'istanza con la quale la persona offesa dal reato chieda di avere notizia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero è tardiva se proposta successivamente a questa ed è, pertanto, inidonea a determinare l'operatività degli adempimenti informativi di cui al secondo comma dell'art. 408 c.p.p.

Cass. pen. n. 1416/2000

È inammissibile il ricorso per cassazione - avverso il decreto di archiviazione - proposto dalla persona offesa che non abbia chiesto di essere avvisata ex art. 408 c.p.p., e che non abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Né, in tal caso, può dedursi, sotto il profilo della carenza di motivazione e di violazione della legge sostanziale, l'abnormità dell'atto, la quale - presupponendo la violazione dei limiti assegnati dalla legge al provvedimento censurato eliminabile solo attraverso il ricorso per cassazione - sarebbe ravvisabile solo nel caso di assoluta assenza dell'apparato argomentativo.

Cass. pen. n. 2052/2000

L'opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile, non solo nel caso di omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive che si richiede siano svolte dal P.M., ma anche quando detta indicazione riguardi accertamenti irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla “notitia criminis” o sull'attività già svolta dal P.M.

Cass. pen. n. 1944/2000

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il provvedimento di inammissibilità (normalmente contenuto nel medesimo atto di archiviazione, ma adottabile anche in calce all'opposizione stessa) non è impugnabile autonomamente dalla persona offesa, ma poiché è strumentale al decreto ex art. 410 c.p.p., può costituire oggetto di censura nell'impugnazione del decreto di archiviazione.

Cass. pen. n. 576/2000

Nel procedimento camerale conseguente alla opposizione proposta dalla persona offesa alla richiesta di archiviazione, la presenza della medesima non è necessaria, sicché, in caso di suo impedimento a comparire non è imposto il rinvio della udienza.

Cass. pen. n. 3470/1999

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione tutte le volte che, pur in presenza di opposizione, detta archiviazione venga disposta de plano, al di fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'art. 410 c.p.p. (inammissibilità dell'opposizione ed infondatezza della notizia del reato).

Cass. pen. n. 871/1999

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, l'annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione da parte della Cassazione pone il Gip nella condizione iniziale di cui all'art. 410 c.p.p., comportante come prima alternativa la procedura de plano con compiuta e adeguata motivazione del decreto di inammissibilità in caso di ritenuta inutilità delle indagini da farsi, siccome non integranti gli estremi di investigazioni suppletive e di nuovo elemento di prova.

Cass. pen. n. 477/1999

L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 c.p.p., in termini di inidoneità dell'atto nel suo sviluppo procedimentale a rappresentare l'interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, quindi, nella obbligatoria instaurazione del contraddittorio.

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Anonimo chiede
martedì 13/06/2023
“Ho fatto apposita denuncia ma la Procura ha chiesto l'archiviazione senza eseguire nessuna indagine e dovrei quindi fare opposizione.

E al di la delle motivazioni di archiviaizione e delle motivazioni di opposizione la domanda è:
Posso fare la richiesta di opposizione in prima persona (senza avvocato) e contestualmente nominare un avvocato?

I tempi sono di 20 giorni e quindi domando:
Mando pec alla Procura o al GIP?”
Consulenza legale i 14/06/2023
Sicuramente l’opposizione all’archiviazione può essere presentata anche dalla sola persona offesa dal reato senza il difensore.

In tal senso depongono il complesso delle norme di cui all’ art. 408 del c.p.p. e seguenti che, per l’appunto, parlano della persona offesa senza fare alcun riferimento al difensore.

E’ una strada che, tuttavia, si sconsiglia. Sebbene l’opposizione sembri un atto piuttosto semplice, cela in realtà numerose insidie la cui omessa considerazione porta spesso alla declaratoria di inammissibilità.

Nella stessa è comunque possibile nominare il difensore di fiducia.

Ciò detto, va chiarito che il deposito tramite PEC (non più possibile per il difensore atteso che questi deve procedere tramite il portale del processo penale telematico) è interdetto alla semplice persona offesa la quale dovrà, dunque, recarsi presso l’apposito sportello, che in genere è indicato in calce all’avviso di deposito della richiesta di archiviazione stessa e varia da Procura a Procura.

Anonimo chiede
giovedì 08/06/2023
“Nel 2016 ho fatto ricorso al TAR per il rilascio di una concessione edilizia che autorizza la realizzazione di un edificio di urbanizzazione secondaria non previsto dal PRG in attuazione in quella zona. Il TAR rigetta la richiesta di sospensione dei lavori.
Il 25-2-2019 ho presentato esposto per illegittimità del permesso di costruire del 2016. Che autorizzava la destinazione d'uso residenziale di un'opera classificata di urbanizzazione secondaria.
Il 14-3-2019, in risposta, il Comune ha rilasciato un permesso di costruire in variante alla concessione edilizia del 2016. Che sotto forma di variante ha autorizzato un abuso
edilizio di 700 mc.
Il 21-4-2022 è stato archiviato l'esposto del 25-2-2019 perchè l'ordinanza del TAR e la relazione del CTU sono stati favorevoli all'archiviazione. L'esposto archiviato aveva in oggetto il
permesso di costruire originario che aveva in oggetto la legittimità della zona del PRG di edificazione.
Il 4-3-2022 ho presentato una nuova denuncia per abuso edilizio, contro il rilascio del permesso in variante. Con questo secondo esposto è stato aperto un nuovo
procedimento, diverso e autonomo di quello che ha in oggetto la concessione edilizia originaria.
In questo nuovo procedimento la controparte sostiene (senza entrare nel merito delle mie motivazioni) che così come il TAR ha rigettato il precedente ricordo: deve essere archiviata anche l'opposizione al titolo in variante del nuovo procedimento giudiziario che ha in oggetto l'accusa a una ditta di un reato di abusivismo edilizio.
Come se l'ordinanza del TAR del precedente procedimento, fosse valida, per archiviare anche il presente procedimento che ha per oggetto la legittimità della variante che autorizza un abuso edilizio, con la quale sono stati autorizzati 700 mc. di maggiore volumetria e una maggiore altezza rispetto al titolo originario. In zona sottoposta al titolo originario.
Il quesito che le pongo è: l'ordinanza del TAR oggetto del precedente procedimento, giuridicamente può essere utilizzata per archiviare il presente procedimento?”
Consulenza legale i 23/06/2023
Da quanto scritto nel quesito, è possibile ricostruire che vi sono stati due titoli edilizi: il primo che è stato sia impugnato davanti al T.A.R., con rigetto della relativa istanza cautelare, sia oggetto di un esposto presso l’Autorità Giudiziaria penale poi archiviato; il secondo in variante, presumibilmente di natura sostanziale, che è stato oggetto solo di un esposto davanti l’Autorità giudiziaria penale, di cui è stata chiesta l’archiviazione.
Pertanto, allo stato le opere edilizie non possono considerarsi abusive, in quanto assistite da due titoli abilitativi validi ed efficaci, posto che il permesso originario non è stato sospeso e fino alla eventuale sentenza di annullamento da parte del T.A.R. continuerà a spiegare i propri effetti, mentre il permesso in variante a quanto risulta non è stato nemmeno impugnato e potrebbe a quest’ora essere diventato anche definitivo.
Tanto premesso, si rileva che l’ordinanza cautelare di rigetto emessa dal T.A.R. è un provvedimento provvisorio, che non ha efficacia di giudicato né nello stesso processo (in quanto il Tribunale può anche accogliere il ricorso pur avendo respinto la domanda di sospensiva), né nell’ambito di altri giudizi, tra i quali quello penale.
Tuttavia, pur non potendo affermare che l’esistenza della ordinanza cautelare imponga al Giudice penale a disporre l’archiviazione dell’esposto relativo al secondo titolo edilizio rilasciato, essa costituisce comunque un forte argomento difensivo anche per chiedere l’archiviazione del nuovo esposto.
In particolare, se l’ordinanza cautelare è risultata negativa per assenza di fumus boni iuris per motivi che rilevano anche in relazione al permesso di costruire in variante, essa può costituire un riferimento utilizzabile da parte del Giudice penale.
Di certo, tale provvedimento non costituisce un elemento favorevole per il soggetto che ha presentato l’esposto.

L. O. chiede
giovedì 27/10/2022 - Lazio
“avvocato,
ho comunicato una denuncia alla Procura della repubblica.
mi hanno comunicato l’archiviazione.
Posso rifare la denuncia spiegando meglio la situazione?
Come?”
Consulenza legale i 27/10/2022
La risposta è negativa per due ragioni precise.

In primo luogo, l’archiviazione delle indagini costituisce un provvedimento che pone una “pietra tombale” sulla vicenda fattuale espressa nella denuncia - querela.
Pertanto, anche per tutelare i diritti dell’ipotetica persona sottoposta alle indagini preliminari (indagato), l’organo inquirente non può, per lo stesso fatto, aprire e chiudere continuamente le indagini.

Inoltre va detto che il nostro ordinamento mette a disposizione della persona offesa dal reato uno specifico strumento per contestare e mettere in discussione la richiesta di archiviazione del PM.
Si tratta dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, disciplinata dall’ art. 410 del c.p.p..
L’opposizione va proposta entro 10 o 20 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e mediante la stessa la persona offesa può rilevare l’erroneità della scelta dell’organo inquirente evidenziando, al contempo, eventuali circostanza di diritto e di fatto poco chiare con lo specifico scopo di fare ulteriormente luce su quanto accaduto e sulle ragioni per cui le indagini dovrebbero proseguire.
Al contempo, attraverso l’opposizione la persona offesa può – anzi, deve – indicare le ulteriori indagini che il PM dovrebbe eseguire al fine di individuare i profili di rilevanza penale dei fatti per cui si chiede di procedere.

In conclusione, è esclusa la proponibilità di una nuova denuncia - querela per i medesimi fatti dovendosi procedere solo mediante l’opposizione alla richiesta di archiviazione.

S. C. chiede
sabato 17/09/2022 - Umbria
“Breve cronistoria: Esposto Procura contro ignoti per pratica edilizia concessa con Scia invece che permesso di costruire.
Violazione delle norme del D.M. 1444/68 in zona A sia per aumento dell'altezza che per mancato rispetto distanze. Con modifica di sagoma in pieno centro storico dichiarato tale nel PRG, nel PTCP, nel PUT regionale nel PPR preadottato.
Mancata richiesta di autorizzazione sismica mancato certificato di deposito strutturale, mancata dichiarazione di zona A, mancata dichiarazione di variazione di sagoma mancata dichiarazione della necessità dei permessi sismici e paesaggistici. Errata indicazione del titolo edilizio . Comune e Regione rifiutano emissione atto in autotutela. Procura archivia esposto perchè non ravvisa reati del "Titolare"; Niente per P.A.. Domanda : nell'opposizione all'archiviazione oltre contestare i reati commessi dal titolare posso contestare mancato ravvisamento reati PP.AA. interessate, per manifesta illeceità pratica edilizia?”
Consulenza legale i 23/09/2022
Generalmente, quando si deposita un atto di denuncia - querela con tutti i crismi di legge, ciò che si fa è sottoporre all’autorità inquirente un fatto e individuare, se possibile, i papabili colpevoli.
Il pubblico ministero è a quel punto libero di fare le indagini ritenute opportune e non è affatto vincolato né alla ipotetica qualificazione giuridica del fatto data dal querelante né alle persone ipoteticamente da questi indicate.

Ciò vuol dire che il PM, conclusa la propria attività, sarà libero di contestare l’ipotesi di reato da questi ritenuta opportuna (anche se diversa, appunto, da quella indicata in querela) e di incriminare i soggetti che riterrà responsabili, anche se diversi da quelli indicati dal querelante.

Da ciò discende che, in ipotesi di archiviazione, mediante l’opposizione ex art. 410 del c.p.p. si contesta il complesso dell’attività fattuale dell’organo inquirente, non già la qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla sua attenzione. E questo consegue anche un po’ alla ratio dell’atto di opposizione all’archiviazione che è soprattutto quella di sottoporre all’attenzione del giudicante le lacune investigative del PM, che ben possono essere colmate per contestare i fatti di reato più disparati.

In conclusione, in risposta al parere può affermarsi che l’opponente ha tutto il diritto di sottoporre all’attenzione del PM eventuali reati da questi non contemplati e originariamente non supposti nell’atto di denuncia-querela. Tale censura, comunque, deve essere fatta in modo particolarmente oculato e intelligente e deve essere sempre connessa alla defezioni investigative dell’organo inquirente.


Luca S. chiede
venerdì 14/09/2018 - Lazio
“Buongiorno,

Vengo a porre il mio quesito.
I fatti:
Tempo fa abbiamo intentato causa civile verso persone per un risarcimento danni scaturito da reati penali.
Due mesi dopo, tramite querela abbiamo denunciato i fatti anche in sede penale.
Il PM ha fatto richiesta al GIP di rinvio a giudizio per due delle tre persone interessate dei reati, estromettendo la terza persona. Ad ottobre ci sarà udienza innanzi al GUP. Prendendo visione del fascicolo depositato dal PM, abbiamo riscontrato enormi falle in termini investigative. Esempio: in querela avevamo fatto richiesta al PM, di richiedere tabulati telefonici che avrebbero dimostrato chiaramente il concorso in reato della persona che non è stata poi imputata. Richiesta rinnovata al PM in sede di “sit” da persona informata dei fatti.
Il PM, malgrado ció, ha fatto scadere i termini per ottenere dal gestore di telefonia, i dati.
E questo è solo uno di più esempi.

Quesito:
Chiedendo il trasferimento del giudizio civile nel giudizio penale, verrebbe trasferito tutto il fascicolo del civile, comprensivo dei fatti attribuiti alla persona che non è stata imputata nel giudizio penale, o la stessa non può essere trasferita nel giudizio penale in quanto non imputato? (Art.75 cpp e altri non sono chiari nel merito).

Insomma, c’e un modo per far entrare la persona non imputata (ma solo per il fatto che le indagini sono state svolte in modo molto sommario per vari aspetti oggettivi), nel giudizio penale?
Se si, in base a quale legge e/o normativa?

Confidando in una vostra esaustiva risposta,

Cordialmente saluto


Consulenza legale i 18/09/2018
Rispondiamo prima all’ultimo quesito riguardante la possibilità di far “entrare” nuovamente un soggetto archiviato nel processo penale.

Quando il pubblico ministero emette richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. nei confronti di un soggetto originariamente indagato, l’unico rimedio che l’ordinamento prevede contro tale provvedimento è l’opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.

La richiesta di archiviazione viene infatti necessariamente notificata alla persona offesa dal reato (che in genere corrisponde al querelante) affinché questa, proprio tramite lo strumento previsto dall’art. 410 c.p.p. predetta, possa opporsi alla richiesta del PM depositando entro 10 giorni dalla notifica l’atto di opposizione. In detto atto, stando proprio al tenore del codice di procedura penale, il soggetto dovrà indicare le ragioni dell’opposizione (detto volgarmente, le ragioni per cui il PM sbaglia a chiedere l’esclusione del soggetto dal processo) e le indagini che il PM avrebbe potuto fare e non ha fatto (come ad esempio, in questo caso, l’acquisizione dei tabulati telefonici).

Dopo il deposito dell’opposizione viene fissata un’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione dinanzi al GIP il quale può esprimersi in modi diversi (stando sempre alla procedura indicata nell’articolo 410 c.p.p.) :
  • dare ragione al PM e dunque “assolvere” definitivamente l’indagato;
  • dare torto al PM e ordinare l’esecuzione di altre indagini;
  • dare torto al PM ordinandogli al contempo di disporre l’imputazione coatta, ovvero imporre al magistrato di fare in modo che il soggetto originariamente archiviato rientri nel processo penale.
Dunque, rispondendo in breve al secondo quesito posto, l’unico modo per avere una rivalutazione della posizione del soggetto archiviato dal Pubblico Ministero è quello di opporsi alla decisione del magistrato tramite l’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Sul fronte del primo quesito riguardante l’azione civile invece, qualora il provvedimento del GIP dovesse decretare la definitiva assoluzione del soggetto dal processo penale a nulla varrebbe spostare l’azione civile in sede penale.
L’azione civile nel processo penale infatti ha come destinatari i soli soggetti imputati nel processo penale e non i soggetti terzi contro i quali, dunque, va esercitata l’azione civile in senso stretto qualora vi siano profili di responsabilità sul fronte civile da far valere.

Conseguentemente, nel caso di specie, stando al dettato dell’art. 75 c.p.p., qualora si decida, mediante la costituzione di parte civile di trasferire l’azione civile nel processo penale, ciò avverrà nei soli confronti degli imputati del processo penale e non avrà alcun effetto rispetto alla posizione del soggetto archiviato nei confronti del quale resterà incardinata l’azione civile.

Si noti comunque che la scelta tra azione civile in sede penale e azione civile in senso stretto non è semplice e deve rispondere ad una specifica strategia processuale. Ciò soprattutto per il fatto che l’azione civile in sede penale dipende strettamente dall’affermazione di penale responsabilità dei soggetti contro i quali si agisce che è assoggettata a regole e criteri molto più stretti di quelli del processo civile.
Per tale ragione si consiglia particolare cautela in questa scelta visti i non indifferenti risvolti che la stessa comporta.

Anonimo chiede
lunedì 15/05/2017 - Abruzzo
“Condivido con un mio vicino di casa una servitù di passaggio pedonale larga circa m 2, per me e la mia famiglia costituisce l'unico collegamento alla via pubblica.
Il mio vicino ha chiesto e ottenuto dal Comune l'autorizzazione a ristrutturare il suo edificio mediante demolizione e ricostruzione.
Nell'atto si autorizza la trasformazione della servitù da pedonale a carrabile- pedonale .
Inutilmente ho fatto notare al mio vicino e ai funzionari del Comune che tale trasformazione è contra legem perché lede miei diritti reali.
Poiché tale trasformazione è inammissibile, ho chiesto all'ufficio competente di attivare un procedimento di "Autotutela" per annullarla.
Silenzio della Pubblica Amministrazione.
Il (omisssi) 2014 ho diffidato il comune ad adempiere entro il termine di 30 giorni a quanto da me richiesto con legittime motivazioni.
Il (omissi) 2015, non avendo avuto nessuna risposta, ho presentato alla procura della Repubblica un esposto-denuncia avverso l'inadempienza del Comune.
Il (omissis) 2015 il Procuratore, esperite le indagini ha chiuso l'istruttoria ed ha inviato il fascicolo al G.I.P. accompagnandolo con la richiesta di "Archiviazione" notificata anche alla parte offesa.
Il (omissis) 2015, nei termini di legge, ho presentato opposizione motivata alla richiesta di archiviazione.
Il (omissis) 2016 il G.I.P fissa al (omissis) 2016 la data per l'udienza delle parti e per la deliberazione in camera di Consiglio.
Il G.I.P. i1 (omissis) 2016 ha fatto notificare al Procuratore della Repubblica ed alla parte offesa l'Ordinanza con la quale dispone: "la prosecuzione delle indagini nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento."
Il procuratore, non ostante il termine ristretto di 60 giorni assegnatogli, non ha ancora assolto all'obbligo dovuto.
Domanda: cosa prevede la Procedura in tale situazione?”
Consulenza legale i 15/05/2017
I termini per svolgere le indagini preliminari, sia di fonte legislativa che giudiziale (come nel caso di specie) non sono provvisti di sanzione, nel senso che l’ordinamento non pone alcuna conseguenza in caso di inadempimento (salvo il caso di responsabilità disciplinare di un Pubblico Ministero assolutamente inerte).

A questa premessa deve aggiungersene una seconda: non è dato sapere in quale Tribunale operi il Pubblico Ministero protagonista del quesito ma vi sono Procure in cui, per carenza di organico o altri motivi, la fase delle indagini preliminari è del tutto in linea con i tempi descritti nel quesito.

Il quesito racchiude la preoccupazione che dietro la lentezza delle indagini preliminari vi sia un atteggiamento, che potremmo definire patologico, di inerzia volontaria da parte dell’organo che rappresenta la pubblica accusa e a al quale è demandato il potere di esercitare l’azione penale.

A fronte di questa situazione, l’unico strumento che la legge prevede a favore della persona offesa è quello di presentare al Procuratore Generale istanza motivata di avocazione delle indagini preliminari. In tal modo si chiede al Procuratore Generale di assumersi la responsabilità delle indagini preliminari e di sostituire il Pubblico Ministero inerte. Tale facoltà è prevista dall’art. 412.

In concreto, prima di intraprendere una strada simile che potrebbe essere vista come ostile dalla Procura locale (nel caso in cui il Procuratore Generale non avochi a sé le indagini queste rimarrebbero di competenza dello stesso P.M.) il consiglio è quello di chiedere un colloquio al Pubblico Ministero, magari con l’aiuto di un legale, per cercare di capire la situazione e per rappresentare eventuali problemi collegati al lungo decorso del tempo. In alternativa al colloquio, è possibile presentare anche una memoria.
Il codice di rito, infatti, all’art. 90 prevede che la persona offesa possa presentare memorie “in ogni stato e grado del procedimento”.

Vincenzo B. chiede
venerdì 04/12/2015 - Puglia
“Nel corso di questa indagine operata nei miei confronti e scaturita da un'esposto anonimo,poi confortata da false testimonianze ed altro,ho accertato che la p.g. che ha svolto le indagini ha commesso svariati reati:Falso Ideologico reiterato con più falsi-Varie omissioni in atti d'ufficio ed altro ancora.Parte di questi reati li ho evidenziato già nella fase della udienza preliminare,senza che il Gup . prendesse provvedimenti.Con mia memoria,al Tribunale collegiale che mi sta giudicando,a seguito della stessa indagine svolta sempre dalla stessa p.g., ho depositato copia della denuncia presentata alla stessa Procura che dopo reiterati solleciti ha risposto che effettivamente la p.g. i reati li ha commessi ma che a suo dire si sono(falso ideologico anno 2007 commesso da tre ufficiali di p.g) prescritti.Presentata opposizione oltre un anno e mezzo fa,ho accertato che la mia opposizione giace nell'ufficio che mi ha già rinviato due volte a giudizio e che pertanto ha già maneggiato le stesse carte.Come mi devo comportare tenuto conto che questa A.G. a tutte le mie rimostranze fa orecchie da mercante o archivia.Può un cittadino continuare ad essere sottoposto a processo,quando coloro che hanno commesso svariati reati continuano a farla franca?Grazie.”
Consulenza legale i 13/12/2015
Nel quesito si chiede come reagire nei casi di richiesta di archiviazione e mancato esercizio dell'attività penale. Fermo restando la necessità di valutare, nel merito, la possibilità di agire, possiamo svolgere alcune considerazioni di carattere procedimentale.

Per il caso di archiviazione l'art. 410 del c.p.p. contempla l'opposizione all'archiviazione. Precisamente, la richiesta di archiviazione deve essere notificata alla persona offesa dal reato che abbia dichiarato di volerne essere informata (art. 408 co. 2 c.p.p.) e nell'avviso "è precisato che, nel termine di 30 giorni" questa "può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari" (art. 408 co. 2 c.p.p.). Ai sensi del successivo art. 410 co. 1 c.p.p. l'opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova". La giurisprudenza ha fornito ulteriori precisazioni circa il contenuto e la presentazione di detta richiesta, di cui è necessario tenere conto sia nel formularla che nel valutare l'impugnazione di un eventuale rigetto.

L'opposizione deve essere presentata entro il termine di legge. Tuttavia, l'inosservanza di tale termine non fa decadere il soggetto dalla possibilità di presentarla, purché ciò avvenga prima che il gip si sia pronunciato sulla richiesta (Cass. 19073/2010, Cass. 33882/2010).

Sull'opposizione, così come sulla stessa richiesta di archiviazione, decide il giudice per le indagini preliminari: se egli ritiene l'opposizione inammissibile e la richiesta di archiviazione fondata, la dispone con decreto motivato, senza che si tenga l'udienza in camera di consiglio (art. 410 co. 2 c.p.p.). Fuori da tale ipotesi, fissa l'udienza e ne da avviso anche alla persona offesa che ha proposto opposizione. Quindi, decide con ordinanza la quale può assumere diverso contenuto, tra cui l'archiviazione (art. 409 co. 5 c.p.p.).
Avverso tale ordinanza è ammesso ricorso per cassazione, che può essere esperito anche dalla persona offesa dal reato, anche quando questa non sia stata informata della richiesta di archiviazione pur avendo presentato regolare istanza (art. 409 co. 6 c.p.p., Corte Cost. 353/1991).

L'ordinamento prevede, altresì, che il gip possa revocare il provvedimento di archiviazione se il pm, ritenute necessarie nuove indagini, presenta la relativa motivata istanza (414cpp]]).

Per il caso di mancato esercizio dell'azione penale da parte del p.m., invece, la persona offesa può sollecitare l'esercizio del potere di avocazione (art. 412 del c.p.p.).

Tanto l'opposizione all'archiviazione che l'avocazione, quindi, possono essere esperite (secondo la rispettiva disciplina) dalla persona offesa dal reato. A riguardo si precisa che, in relazione ai reati contro la fede pubblica (tra cui rientra quello di falso ideologico del p.u., art. 479 del c.p.), la cassazione a sezioni unite ha ritenuto, componendo il contrasto che sussisteva, che persona offesa sia anche il privato nella cui sfera l'atto sia destinato ad incidere (Cass. S.U. 46982/2007; conforme Cass. 7187/2009). Anche il reato di omissione d'ufficio di cui all'art. 328 co. 2 c.p. è ritenuto dai più plurioffensivo, con la conseguenza che persona offesa è anche il privato (così Cass. 9730/2013, Cass. 17345/2011).

Un ulteriore problema che sembra essere prospettato è quello di una lamentata mancanza di imparzialità in capo all'autorità giudiziaria chiamata a decidere nell'ambito di un processo penale.

L'ordinamento prevede vari istituti che tendono a garantire l'imparzialità del giudice, tra i quali quello della ricusazione (art. 37 ss c.p.p.) che tiene conto, con una definizione generale, dei rapporti del giudice con le parti o con la situazione dedotta nel giudizio. L'istanza può essere presentata nelle ipotesi previste dalla legge (art. 37 del c.p.p.), considerate tassative; può essere avanzata dall'imputato (personalmente) ma non dalla persona offesa, in quanto non parte del giudizio (Cass. 48494/2008, Cass. 36657/2007).

Mentre la ricusazione si rivolge al giudice quale persona fisica, se si intende rigettare l'intero ufficio è necessario ricorrere all'istituto della rimessione (art. 45 ss c.p.p.).

Giovanna S. chiede
martedì 22/01/2013 - Sardegna
“Ho fatto fare a mio padre (ultranovantenne), una denuncia presso i Carabinieri nel marzo del 2012 contro una persona che, dicendo falsamente di essere un rappresentante di infissi, ha fatto firmare un contratto di vendita a mio padre, incassando un assegno di € 1.600,00 che incautamente gli era stato dato come acconto. Naturalmente mio padre non ha ricevuto gli infissi e nemmeno i soldi indietro. Giorni fa è arrivata dalla Procura della Repubblica una richiesta di archiviazione motivata così "rilevato che la notizia di reato è infondata atteso che nei fatti si ravvisa una mera inadempienza contrattuale" Ma non c'è solo inadempienza, bensì truffa di 1.600,00 euro, di cui non è stato tenuto conto. Per opporsi alla archiviazione cosa si deve scrivere? Ne vale la pena? Questo truffatore ha un casellario giudiziale pieno di condanne per assegni a vuoto, bancarotta fraudolenta e truffa aggravata. Il magistrato avrà pensato che la somma rubata a mio padre è un'inezia al confronto! Cosa mi consigliate, visto che rimangono solo 2 giorni (scade il 24.01.2013) per un eventuale ricorso?”
Consulenza legale i 23/01/2013
Ai sensi dell’art. 410 del c.p.p., una volta ricevuta con regolare notifica la richiesta di archiviazione avanzata dal PM, esercitando la facoltà di accedere al fascicolo degli atti di indagine,la persona offesa,entro dieci giorni, potrà proporre opposizione con un atto motivato illustrando le investigazioni supplettive ed i relativi elementi di prova ignorati o mal interpretati dal PM.
Nello specifico, la persona offesa, tramite il suo difensore, con l’atto di opposizione “contrasta” le valutazioni del PM (che non ritiene di celebrare un processo a carico dell’indagato) illustrando al GIP (deputato a decidere sulla richiesta del PM) le indagini necessarie che non sono state svolte e gli elementi che da tali atti investigativi si potranno desumere a sostegno della responsabilità penale dell’indagato. Tra i soggetti legittimati all’opposizione vi sono, oltre alla persona offesa (che è quella titolare del bene giuridico leso dal supposto reato), anche i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato nonchè gli enti e le associazioni riconosciuti rappresentativi degli interessi lesi dal reato.
L’indicazione delle indagini supplettive e dei relativi elementi di prova è una condizione ritenuta necessaria dalla legge per la validità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione. La mancanza di tali elementi, che rende la richiesta una sterile critica all’operato del PM in fase di indagini preliminari, porterà a una sicura dichiarazione di inammissibilità della stessa da parte del GIP.
Si precisa che l’opposizione alla richiesta di archiviazione deve intervenire entro il termine di dieci giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione; tale termine non risulta comunque perentorio e, in pratica, tale richiesta potrà essere validamente depositata fino a quando il GIP non abbia provveduto sulla richiesta del PM.
Nell'ipotesi in cui l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia ammissibile (ovvero contiene gli elementi di cui sopra) e tempestiva (ovvero presentata nei termini di legge), il G.I.P. fisserà un’udienza camerale (senza pubblico), solitamente nella sua stanza, ove le parti discuteranno la fattispecie in contraddittorio.
Questa la disciplina legislativa in merito all'opposizione alla richiesta di archiviazione.
In relazione al quesito formulato, pertanto, si consiglia di rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di valutare la posizione della persona offesa e stabilire la strategia difensiva più opportuna per il caso specifico.

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