Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1587 del 6 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell'identitā del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalitā della condotta, la sistematicitā e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneitā delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici — purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione — il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilitā della continuazione fra molteplici violazioni di leggi doganali e finanziarie, limitandosi ad affermare apoditticamente, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identitā delle modalitā di azione, che dalle stesse emergeva soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole).

(massima n. 2)

L'istanza con la quale la persona offesa dal reato chieda di avere notizia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero č tardiva se proposta successivamente a questa ed č, pertanto, inidonea a determinare l'operativitā degli adempimenti informativi di cui al secondo comma dell'art. 408 c.p.p.

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