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Articolo 412 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale

Dispositivo dell'art. 412 Codice di procedura penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407 bis, comma 2, 415 bis, comma 5-ter, 415 ter, comma 3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma
3. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.
2. Il procuratore generale può altresì disporre l’avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.

__________________

(1) I commi 1 e 2 sono stati modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

L'istituto dell'avocazione delle indagini preliminari si spiega quale strumento di controllo di tipo gerarchico dell'operato del P.M.

Spiegazione dell'art. 412 Codice di procedura penale

Al fine di evitare che il pubblico ministero, volendo sottrarsi al controllo sul suo operato, ometta semplicemente di presentare la richiesta di archiviazione, il legislatore ha affiancato alla procedura di archiviazione un controllo di tipo gerarchico, il quale opera alla scadenza dei termini per le indagini preliminari.

Infatti, il procuratore generale presso la Corte d'Appello ha l'obbligo di disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini qualora il pubblico ministero procedente non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Una volta avocata a sé l'indagine, il procuratore svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di avocazione.

L'intervento del procuratore generale è facilitato dall'art. 127 disp. att. , ai sensi del quale ogni settimana la segreteria del p.m. deve trasmettere un elenco delle notizie di reato nominative per le quali non è stat tempestivamente esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione.

L'esercizio del potere di avocazione può inoltre essere sollecitato dalla persona sottoposta alle indagini e dalla persona offesa e in tal caso indagini e richieste del procuratore generale devono intervenire entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti suindicati.

Mentre nei casi appena citati l'avocazione è obbligatoria (oltre che automatica), essa è invece facoltativa in due casi:

  • in caso di mancato accoglimento de plano della richiesta di archiviazione, quando il giudice fissi l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409;

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento di novella mantiene l’ipotesi di avocazione per inerzia da parte del procuratore generale ex art. 412 cod. proc. pen., che viene peraltro realisticamente riconfigurata in termini di “discrezionalità”.
Ulteriori modifiche adattano la disposizione, nonché l’ancillare previsione di cui all’art. 127 disp. att., alla mutata fenomenologia dell’inerzia conseguente al nuovo regime introdotto.

Massime relative all'art. 412 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 27971/2017

In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare l'azione penale anche in relazione a reati emersi a seguito del provvedimento di avocazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio enunciato è conforme alle esigenze di ragionevole durata del procedimento, in quanto consente di evitare la separazione di parte del procedimento e la sua rimessione al P.M. già rimasto inerme).

Cass. pen. n. 18175/2003

In tema di avocazione, il procuratore generale può esercitare il suo potere esclusivamente nei due casi tassativamente previsti dall'art. 412 c.p.p., e cioè nell'ipotesi di inerzia del pubblico ministero relativamente all'esercizio dell'azione penale, o, in alternativa, alla richiesta di archiviazione, e nell'ipotesi di fissazione dell'udienza di opposizione ai sensi dell'art. 409, comma 3 c.p.p.. Il potere di avocazione da parte del procuratore generale non è invece previsto nel caso di rifiuto del pubblico ministero di chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. su richiesta della persona offesa.

Cass. pen. n. 10575/2003

In tema di archiviazione, in caso di revoca della richiesta avanzata dal pubblico ministero ad opera del procuratore generale avocante, non viene meno il potere del giudice delle indagini preliminari di disporre, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, l'espletamento di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4 c.p.p., attraverso la fissazione del termine indispensabile per il compimento delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso che l'esercizio del potere di “revoca” possa espropriare il giudice, ritualmente investito, del corrispondente potere decisorio).

Cass. pen. n. 1176/2000

In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare tale potere in tutti i casi in cui il giudice non accoglie de plano la richiesta di archiviazione, fissando l'udienza camerale a norma sia dell'art. 409, comma secondo, c.p.p. sia dell'art. 410, comma terzo, c.p.p. Infatti, anche in caso di fissazione dell'udienza conseguente alla opposizione della persona offesa, il giudice ne deve dare comunicazione al procuratore generale (ex art. 410, comma terzo, che richiama l'art. 409, comma terzo, c.p.p.); e, in base all'art. 412, comma secondo, il procuratore generale può disporre l'avocazione “a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409 comma 3”. Una volta intervenuta l'avocazione del procedimento, l'ufficio avocante assume tutti i poteri spettanti all'ufficio avocato in ordine all'esercizio dell'azione penale. Ne consegue che è in potere del procuratore generale avocante di revocare la richiesta di archiviazione, il che impedisce al giudice, a pena di abnormità del provvedimento, di decidere sulla originaria richiesta del pubblico ministero, superata dal contrarius actus dell'ufficio avocante.

Cass. pen. n. 2420/1990

La mancata ottemperanza da parte del P.M. all'ordinanza del Gip di rigetto della richiesta di archiviazione si risolve sostanzialmente nel mancato esercizio dell'azione penale, per cui il procuratore generale a norma dell'art. 412 c.p.p., è tenuto ad esercitare il potere di avocazione.

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ELSA B. chiede
mercoledì 03/05/2017 - Emilia-Romagna
“in riferimento alla mie precedenti richieste fatte a voi in data 05.04.2017 e precedenti,vi comunico che mi sono recata in procura e ho saputo che la mia denuncia iscritta a mod. 45 non e' stata per ora archiviata, denuncia presentata il 12.09.2016 per abuso d'ufficio. ho chiesto di prendere visione del fascicolo ed eventualmente estrarne copie. devo aspettare per questo sette giorni circa.
premesso cio', vi chiedo se nel fascicolo ci devono essere le motivazioni per cui il pubblico ministero ha iscritto a mod. 45? ci devono essere indicazioni su quali indagini ha compiuto fino ad ora? per quanto tempo puo' tenere iscritto la mia denuncia nel mod. 45? ed entro quanto tempo deve esercitare l'azione penale o archiviare? poiche' il reato e' evidente e le prove di cio' sono state fornite mi consigliate di rivolgermi al procuratore generale per chiedere l'avocazione per il motivo che il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale? devo chiedere l'avocazione delle indagini preliminari o dopo che ha archiviato?
vi prego di essere chiari nelle risposte e di indicarmi cosa e' giusto fare. ringrazio e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 23/05/2017
Siccome nel registro modello 45 sono iscritte le notizie non costituenti reato, il Pubblico Ministero non ha svolto alcuna indagine a riguardo.

Laddove ritenesse opportuno svolgere delle indagini preliminari, magari stimolato da un'apposita memoria scritta, dovrebbe trasferire tale notizia del registro delle notizie di reato a carico di noti o di ignoti.

Per questo motivo non c'è un termine entro il quale debba esercitare l'azione penale e non c'è un termine di durata delle indagini preliminari.

Con tutta probabilità nel fascicolo non saranno presenti le motivazioni per le quali il P.M. ha ritenuto di iscrivere la denuncia nel modello 45.

Circa l'opportunità di presentare un'istanza di avocazione al Procuratore Generale, non è possibile rispondere a tale parte del quesito in assenza di una approfondita conoscenza del fascicolo.