Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26750 del 19 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In costanza di rituale opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M., č obbligo del giudice decidente effettuare una corretta ed esaustiva valutazione d'insieme dei dati emergenti dagli atti ed a sua disposizione, ivi compresi quelli anche documentali, su cui si articola l'opposizione della persona offesa da reato. Ne consegue che anche una produzione documentale che si connoti da caratteri di non irragionevole irrilevanza e pertinenza con l'oggetto della verifica di fondatezza della notitia criminis, allegata all'opposizione di cui all'art. 410 c.p.p., deve formare specifico oggetto di esame da parte del decidente, con la conseguente risposta motivazionale in merito.

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